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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 30983/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMA7 (dato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con il provvedimento impugnato, il condannato ricorre per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMA7 (dato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con il provvedimento impugnato, il condannato ricorre per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 0
Decreto Cassazione n. 30983/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris