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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 36726/2021

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ORDINANZA sul ricorso 25070-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - intimate - 2890 avverso la sentenza n. 2167/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/04/2016 R.G.N. 9498/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte dì appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda dì [OSCURATO:PERSONA] intesa in via principale all'accertamento della titolarità del rapporto di lavoro con Coger s.r.I ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) e di improponibilità, sìccome competente il Tribunale fallimentare, della domanda subordinata volta all'accertamento della titolarità del rapporto di lavoro in capo alla ( cd. vecchia) [OSCURATO:SOCIETA]. (p.

IVA 070066201003), poi denominata Cogefin ed in seguito dichiarata fallita, in quanto strumentale ad opporre alla massa dei creditori il credito per t.f.r.;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( [OSCURATO:PARTITA_IVA])/e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione non hanno svolto attività difensiva; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art.118 disp. att. cod. proc. civ. con riferimento alla violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 24 Cost. con riferimento alla connessa violazione dell'art. 2112 cod. civ.; in particolare deduce astrattezza della motivazione nella parte in cui ha ritenuto i capitoli di prova articolati inidonei a sorreggere la dimostrazione della non pertinenza delle affermazioni del ricorso. erroneità delle emergenze documentali e delle condotte processuali all'accertamento della titolarità del rapporto di lavoro in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]);

2. con il secondo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. con conseguente e connessa violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ.; censura la mancata attivazione dei poteri istruttori di ufficio al fine di integrare eventuali carenze istruttorie e la mancata concessione di un termine per integrare le circostanze capitolate ritenute inidonee;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e per conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp.

Att.

Cod. proc. civ. con riferimento alla violazione dell'art. 414 e 437 cod. proc. civ. con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ.; censura, in sintesi, la sentenza impugnata per avere ritenuto infondata la domanda di accertamento della titolarità del rapporto in capo [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) in quanto smentita dalle stesse allegazioni formulate in ricorso circa la titolarità del rapporto di lavoro; evidenzia che in ricorso si era limitato a descrivere una mera situazione formale e che la richiesta formulata al Tribunale fallimentare di insinuazione al passivo della Cogefin non aveva rilievo al fine del trasferimento della titolarità dell'azienda;

4. con il quarto motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 112, 414 e 437 cod. proc. cív., dell'art. 1362 cod. cív. e sg., dell'art. 409 cod. proc. civ. e dell'art. 24 L. fall., censurando la sentenza impugnata per avere omesso di pronunziare sulla domanda di accertamento della titolarità del rapporto in capo a Cogefin; sostiene che in assenza dì domanda di condanna nell'originario ricorso la Corte di merito non poteva affermare la competenza del tribunale fallimentare e ritenere pertanto la domanda improponibile dinanzi al giudice del lavoro;5. i primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati;

5.1. preliminarmente, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 132, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., denunziata in tutti i motivi in esame, è opportuno chiarire che la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando,, pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum.

E stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

Un. n. 22232/2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009);

5.2. è stato inoltre puntualizzato che a fronte di una sentenza che manchi di indicare le fonti probatorie di un determinato accertamento, il ricorrente per cassazione non può limitarsi a lamentare il vizio di omessa motivazione, giacché altrimenti la censura postulerebbe la caducazione della decisione non per una concreta lesione sofferta dalla parte stessa, bensì solo per ragioni formali, ma ha l'onere di denunciare in maniera specifica che, contrariamente a quanto asserito dal giudice, nell'ambito degli elementi probatori non ne esistono di idonei a giustificare il convincimento espresso ( Cass. n. 1593/ 2017);

5.3. in applicazione dei principi richiamati deve escludersi che il giudice di merito sia incorso nel vizio denunziato posto che le ragioni alla base del rigetto della domanda di accertamento della titolarità del rapporto di lavoro in capo [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), sono chiaramente percepibili e risiedono nel fatto che le allegazioni formulate nella originaria domanda, corroborate da riscontri documentali e dalla stessa condotta del ricorrente, il quale era intervenuto nel fallimento della società Cogefin con istanza di insinuazione al passivo, confliggevano con la domanda di accertamento della titolarità del rapporto in capo [OSCURATO:SOCIETA]. ( [OSCURATO:PARTITA_IVA]), e che i mezzi di prova articolati non erano idonei a provare il contrario;

5.4. tanto premesso, la valutazione di inidoneità delle circostanze capitolate (evocate mediante richiamo ai corrispondenti paragrafi della parte espositiva del ricorso di primo grado) a sorreggere l'assunto della titolarità del rapporto di lavoro in capo Coger s.r.I ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) risulta coerente con la ricostruzione dell'originario ricorso come contenente allegazioni rappresentative di una situazione in contrasto con l'accertamento richiesto in via principale;

5.5. essa non risulta inficiata dalle deduzioni del ricorrente; per consolidato orientamento di questa Corte, infatti, l'interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all'intero contesto dell'atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale, tenuto conto, in tale operazione, della formulazione testuale dell'atto nonché del contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, elemento rispetto al quale non assume valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima (Cass. n. 22893/2008, Cass. n. 17947/2006, Cass. n. 16596/2005, Cass. n. 12259/2002);

5.6. nello specifico alcuna incongruità o illogicità è dato rinvenire nella ricostruzione del contenuto dell'atto introduttivo da parte del giudice di appello in quanto le allegazioni formulate nel ricorso di primo grado (ed in particolare le circostanze esposte ai punti, 7, 8, 12, 13 e 14, trascritte a pagg. 10 e 11 del ricorso per cassazione) sono rappresentative del persistere, anche dopo la scissione posta in essere da [OSCURATO:SOCIETA]. (p.

IVA 070066201003), del rapporto di lavoro in capo alla Cogefín anziché alla società risultante dalla scissione, vale a dire alla [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]);

5.7. la censura che denunzia il mancato esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice di merito è inammissibile in quanto non articolata in conformità all'insegnamento di questa Corte secondo il quale nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'offíciosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio (v. tra le altre, Cass 22628/2019), oneri che non sono stati assolti dall'odierno ricorrente;

6. il quarto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità non avendo parte ricorrente proceduto alla trascrizione delle parti del ricorso di primo grado destinate, in tesi, ad escludere il carattere meramente strumentale alla partecipazione alla procedura fallimentare dell'accertamento richiesto;

6.1. la sentenza risulta pertanto sul punto conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito, devono essere introdotte nelle forme dell'insinuazione nello stato passivo non dinanzi al giudice del lavoro, bensì dinanzi al Tribunale fallimentare, il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione (Cass. n. 21204/2017, Cass. n. 19248/2007); ph9L1

7. al rigetto del ricorso pconsegue la liquidazione seeeedo seeeenzi-h~a delle spese di lite;' u-<-ket-et ceezAi-Q, (=Lice,c4r. oLL Let. -el-c Lece.,-5,

8. sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Cass. Sez.

Un. 23535/2019, in motivazione); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

C i • • - " rr • ed" — é' • Sem' e' Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Roma, 30 settembre 2021 Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 25070-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - intimate - 2890 avverso la sentenza n. 2167/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/04/2016 R.G.N. 9498/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte dì appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda dì [OSCURATO:PERSONA] intesa in via principale all'accertamento della titolarità del rapporto di lavoro con Coger s.r.I ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) e di improponibilità, sìccome competente il Tribunale fallimentare, della domanda subordinata volta all'accertamento della titolarità del rapporto di lavoro in capo alla ( cd. vecchia) [OSCURATO:SOCIETA]. (p. IVA 070066201003), poi denominata Cogefin ed in seguito dichiarata fallita, in quanto strumentale ad opporre alla massa dei creditori il credito per t.f.r.; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( [OSCURATO:PARTITA_IVA])/e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione non hanno svolto attività difensiva; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art.118 disp. att. cod. proc. civ. con riferimento alla violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 24 Cost. con riferimento alla connessa violazione dell'art. 2112 cod. civ.; in particolare deduce astrattezza della motivazione nella parte in cui ha ritenuto i capitoli di prova articolati inidonei a sorreggere la dimostrazione della non pertinenza delle affermazioni del ricorso. erroneità delle emergenze documentali e delle condotte processuali all'accertamento della titolarità del rapporto di lavoro in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]); 2. con il secondo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. con conseguente e connessa violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ.; censura la mancata attivazione dei poteri istruttori di ufficio al fine di integrare eventuali carenze istruttorie e la mancata concessione di un termine per integrare le circostanze capitolate ritenute inidonee; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e per conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. Att. Cod. proc. civ. con riferimento alla violazione dell'art. 414 e 437 cod. proc. civ. con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ.; censura, in sintesi, la sentenza impugnata per avere ritenuto infondata la domanda di accertamento della titolarità del rapporto in capo [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) in quanto smentita dalle stesse allegazioni formulate in ricorso circa la titolarità del rapporto di lavoro; evidenzia che in ricorso si era limitato a descrivere una mera situazione formale e che la richiesta formulata al Tribunale fallimentare di insinuazione al passivo della Cogefin non aveva rilievo al fine del trasferimento della titolarità dell'azienda; 4. con il quarto motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 112, 414 e 437 cod. proc. cív., dell'art. 1362 cod. cív. e sg., dell'art. 409 cod. proc. civ. e dell'art. 24 L. fall., censurando la sentenza impugnata per avere omesso di pronunziare sulla domanda di accertamento della titolarità del rapporto in capo a Cogefin; sostiene che in assenza dì domanda di condanna nell'originario ricorso la Corte di merito non poteva affermare la competenza del tribunale fallimentare e ritenere pertanto la domanda improponibile dinanzi al giudice del lavoro;5. i primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati; 5.1. preliminarmente, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 132, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., denunziata in tutti i motivi in esame, è opportuno chiarire che la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando,, pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum. E stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. n. 22232/2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009); 5.2. è stato inoltre puntualizzato che a fronte di una sentenza che manchi di indicare le fonti probatorie di un determinato accertamento, il ricorrente per cassazione non può limitarsi a lamentare il vizio di omessa motivazione, giacché altrimenti la censura postulerebbe la caducazione della decisione non per una concreta lesione sofferta dalla parte stessa, bensì solo per ragioni formali, ma ha l'onere di denunciare in maniera specifica che, contrariamente a quanto asserito dal giudice, nell'ambito degli elementi probatori non ne esistono di idonei a giustificare il convincimento espresso ( Cass. n. 1593/ 2017); 5.3. in applicazione dei principi richiamati deve escludersi che il giudice di merito sia incorso nel vizio denunziato posto che le ragioni alla base del rigetto della domanda di accertamento della titolarità del rapporto di lavoro in capo [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), sono chiaramente percepibili e risiedono nel fatto che le allegazioni formulate nella originaria domanda, corroborate da riscontri documentali e dalla stessa condotta del ricorrente, il quale era intervenuto nel fallimento della società Cogefin con istanza di insinuazione al passivo, confliggevano con la domanda di accertamento della titolarità del rapporto in capo [OSCURATO:SOCIETA]. ( [OSCURATO:PARTITA_IVA]), e che i mezzi di prova articolati non erano idonei a provare il contrario; 5.4. tanto premesso, la valutazione di inidoneità delle circostanze capitolate (evocate mediante richiamo ai corrispondenti paragrafi della parte espositiva del ricorso di primo grado) a sorreggere l'assunto della titolarità del rapporto di lavoro in capo Coger s.r.I ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) risulta coerente con la ricostruzione dell'originario ricorso come contenente allegazioni rappresentative di una situazione in contrasto con l'accertamento richiesto in via principale; 5.5. essa non risulta inficiata dalle deduzioni del ricorrente; per consolidato orientamento di questa Corte, infatti, l'interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all'intero contesto dell'atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale, tenuto conto, in tale operazione, della formulazione testuale dell'atto nonché del contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, elemento rispetto al quale non assume valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima (Cass. n. 22893/2008, Cass. n. 17947/2006, Cass. n. 16596/2005, Cass. n. 12259/2002); 5.6. nello specifico alcuna incongruità o illogicità è dato rinvenire nella ricostruzione del contenuto dell'atto introduttivo da parte del giudice di appello in quanto le allegazioni formulate nel ricorso di primo grado (ed in particolare le circostanze esposte ai punti, 7, 8, 12, 13 e 14, trascritte a pagg. 10 e 11 del ricorso per cassazione) sono rappresentative del persistere, anche dopo la scissione posta in essere da [OSCURATO:SOCIETA]. (p. IVA 070066201003), del rapporto di lavoro in capo alla Cogefín anziché alla società risultante dalla scissione, vale a dire alla [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]); 5.7. la censura che denunzia il mancato esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice di merito è inammissibile in quanto non articolata in conformità all'insegnamento di questa Corte secondo il quale nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'offíciosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio (v. tra le altre, Cass 22628/2019), oneri che non sono stati assolti dall'odierno ricorrente; 6. il quarto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità non avendo parte ricorrente proceduto alla trascrizione delle parti del ricorso di primo grado destinate, in tesi, ad escludere il carattere meramente strumentale alla partecipazione alla procedura fallimentare dell'accertamento richiesto; 6.1. la sentenza risulta pertanto sul punto conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito, devono essere introdotte nelle forme dell'insinuazione nello stato passivo non dinanzi al giudice del lavoro, bensì dinanzi al Tribunale fallimentare, il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione (Cass. n. 21204/2017, Cass. n. 19248/2007); ph9L1 7. al rigetto del ricorso pconsegue la liquidazione seeeedo seeeenzi-h~a delle spese di lite;' u-<-ket-et ceezAi-Q, (=Lice,c4r. oLL Let. -el-c Lece.,-5, 8. sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Cass. Sez. Un. 23535/2019, in motivazione); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. C i • • - " rr • ed" — é' • Sem' e' Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, 30 settembre 2021 Il P
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