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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 23533/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce la «omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione», sostenendo che «la notifica via p.e.c. al difensore in proprio e non anche quale domiciliatario non assolve all'obbligo di notificare all'imputato l'avviso» - è manifestamente infondato, atteso che la notifica è stata fatta in Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA], presso il domicilio eletto dall'imputato, con consegna al portiere e successiva spedizione di avviso; che il ricorrente non deduce l'eventuale mancata ricezione dell'avviso e che, in ogni caso, la notifica effettuata sembra comunque idonea a determinare l'effettiva conoscenza dell'atto notificato; che, pertanto, non trovandoci di fronte a un'ipotesi di omessa notifica, la parte avrebbe dovuto tempestivamente eccepire l'eventuale vizio; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiar P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce la «omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione», sostenendo che «la notifica via p.e.c. al difensore in proprio e non anche quale domiciliatario non assolve all'obbligo di notificare all'imputato l'avviso» - è manifestamente infondato, atteso che la notifica è stata fatta in Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA], presso il domicilio eletto dall'imputato, con consegna al portiere e successiva spedizione di avviso; che il ricorrente non deduce l'eventuale mancata ricezione dell'avviso e che, in ogni caso, la notifica effettuata sembra comunque idonea a determinare l'effettiva conoscenza dell'atto notificato; che, pertanto, non trovandoci di fronte a un'ipotesi di omessa notifica, la parte avrebbe dovuto tempestivamente eccepire l'eventuale vizio; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiar P.Q.M
Decreto Cassazione n. 23533/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris