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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 aprile 2018

Cassazione n. 10647/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 17689/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] nr. 118, presso lo Studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono giusta procura; - ricorrenti - contro Unione di [OSCURATO:PERSONA] per Azioni, incorporata in [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] nr 204 , presso lo Studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], Ludovica d'Ostuni e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1705/2018 della CORTE D'APPELLO di Milano, depositata il 4/4/2018; 'r udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11.01.2023 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 4/4/2018 rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], Camilla, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto le domande di nullità del contratto-quadro e dei singoli ordini di investimento effettuati negli anni 2005 e 2006 e di risarcimento danni proposte dagli attori.

2. Gli eredi Della Rocca hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi; UBI spa ha svolto difese mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 TUF e dell'art 30, comma 1 Reg.

Consob, in relazione all'art. 360 1 comma nr 3 cpc per avere l'impugnata sentenza seguito i principi non condivisibili enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite circa la validità dei cosiddetti contratti monofirma. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotto «violazione dell'art 2358 cc in relazione alla concessione di aperture di credito per l'acquisto di azioni della società che detiene l'intero capitale sociale della Banca.

Difetto di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art 360 nr. 4 e 5 cpc» 1.2 Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano «violazione degli artt. 27,28, 29 Reg.

Consob nr 11522/1998 e 21 TUF in relazione alla responsabilità precontrattuale e contrattuale della Banca, con riferimento all'ad 360 nr 3 cpc.

Difetto di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art 360 nr 4 e 5 cpc». 1.3 Con il quarto motivo viene dedotta «violazione degli artt. 41 e 42 reg.

Consob nr 16190/07 e 21 TUF e dell'ad 115 cpc in relazione alla profilatura del cliente e alla inappropriatezza degli investimenti, con riferimento all'ad 360 nr 3 cpc.

Difetto di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'ad 360 nr 4 e 5 cpc».

1. In data 27/12/2022 è stato depositato «atto congiunto di rinuncia», sottoscritto dai ricorrenti con firma autenticata dal legale e dal procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], Banca che ha incorporato UBI spa, sempre con sottoscrizione autenticata dal legale.

2. Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite.

3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

PQM Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso Così deciso nella Camera di Consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 17689/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] nr. 118, presso lo Studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono giusta procura; - ricorrenti - contro Unione di [OSCURATO:PERSONA] per Azioni, incorporata in [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] nr 204 , presso lo Studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], Ludovica d'Ostuni e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1705/2018 della CORTE D'APPELLO di Milano, depositata il 4/4/2018; 'r udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11.01.2023 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 4/4/2018 rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], Camilla, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto le domande di nullità del contratto-quadro e dei singoli ordini di investimento effettuati negli anni 2005 e 2006 e di risarcimento danni proposte dagli attori. 2. Gli eredi Della Rocca hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi; UBI spa ha svolto difese mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 TUF e dell'art 30, comma 1 Reg. Consob, in relazione all'art. 360 1 comma nr 3 cpc per avere l'impugnata sentenza seguito i principi non condivisibili enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite circa la validità dei cosiddetti contratti monofirma. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotto «violazione dell'art 2358 cc in relazione alla concessione di aperture di credito per l'acquisto di azioni della società che detiene l'intero capitale sociale della Banca. Difetto di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art 360 nr. 4 e 5 cpc» 1.2 Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano «violazione degli artt. 27,28, 29 Reg. Consob nr 11522/1998 e 21 TUF in relazione alla responsabilità precontrattuale e contrattuale della Banca, con riferimento all'ad 360 nr 3 cpc. Difetto di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art 360 nr 4 e 5 cpc». 1.3 Con il quarto motivo viene dedotta «violazione degli artt. 41 e 42 reg. Consob nr 16190/07 e 21 TUF e dell'ad 115 cpc in relazione alla profilatura del cliente e alla inappropriatezza degli investimenti, con riferimento all'ad 360 nr 3 cpc. Difetto di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'ad 360 nr 4 e 5 cpc». 1. In data 27/12/2022 è stato depositato «atto congiunto di rinuncia», sottoscritto dai ricorrenti con firma autenticata dal legale e dal procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], Banca che ha incorporato UBI spa, sempre con sottoscrizione autenticata dal legale. 2. Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite. 3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso Così deciso nella Camera di Consiglio
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