CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 43445/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L 19 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato ad un anno, quattro mesi e giorni venti di reclusione in ordine al delitto di evasione ex art. 385 cod. pen. 2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso, con motivi affidati al difensore di fiducia, l'imputato che deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla recidiva contesta. 3. L'impugnazione è inammissibile perché proposta per motivi non consentiti, risolvendosi in una reiterazione delle censure della decisione impugnata. Tutti i rilievi posti in questa sede sono stati già formulati in sede di gravame e con completezza e logicità motivati dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si confronta se non effettuando una mera doglianza. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608). In ordine all'applicata recidivala Corte territoriale ha apprezzato le concrete modalità della condotta di evasione posta in essere dopo appena tre mesi dalla concessione della misura alternativa accordata dal Tribunale di Sorveglianza sulla base di un evidentemente non vero percorso rieducativo intrapreso, condotta ritenuta espressiva di una pervicace pericolosità sociale dell'imputato, motivazione coerente e logica in ordine all'aumentata pericolosità sociale compatibile, anche valutati i numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio, con i princìpi di diritto sul punto espressi da questa Corte e che il ricorrente censura attraverso critiche astratte. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore Il