CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 08454/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15931/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2000 SRL, elettivamente domiciliatain Sarno prol. matteotti, n. 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in GUBBIO C.[OSCURATO:PERSONA], 56 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORT E D'APPELLO PERUGIA n. 706/2021 depositata il27/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amm.re, convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi il Tribunale di Perugia, per chiedere la condanna ad eliminare i difetti accertati, in esecuzione di un contratto di appalto per la ristrutturazione dell’edificio condominiale. Successivamente si costituirono, con intervento adesivo, tutti i singoli condomini. In corso di causa, il Tribunale sospese il suo giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , ma, a seguito di regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. proposto dalla convenuta, la Corte di cassazione lo acco lse. Riassunto il processo ed attesosi all’istruttoria, il giudice adito condannò la convenuta al risarcimento del danno in favore del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite . A seguito di rituale impugnazione della soccombente, con sentenza n. 706/2021, la Corte d’appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado. Il giudice di appello, per quel che ancora interessa, ha affermato che, con riguardo alla compensazione delle spese disposta nei confronti dei singoli condomini, si sarebbe dovuto considerare che la loro costituzione era stata indotta d alla eccezion e sollevata dalla Eurocostruzioni rispetto a posizioni che ben sapeva essere state introdotte e pendenti in altra sede giudiziaria. Con riguardo alla mancata liquidazione delle spese del giudizio di regolamento di competenza, le stesse si sarebbero dovute ricomprenderenell’esito complessivo del giudizio. Contro la predetta decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla scorta di tre motivi. Si sono costituiti con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di Fossato di Vico, nonché i singoli condomini [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., nonché contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., in tema di compensazione delle spese di lite, nei confronti dei terzi intervenuti. L a Corte di Appel lo avrebbe erroneamente reputato corretta la compensazione in primo grado, disponendo addirittura la condanna della [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento delle spese in favore dei terzi intervenuti, in secondo grado, sulla base del fatto che la costituzione dei terzi intervenuti sarebbe stata indotta dalla eccezione sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 2) Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per avere il giudice di merito posto le spese a carico della ricorrente in primo e secondo grado, nonostante l’accoglimento parziale della domanda, con violazione del D.M. 55/2014, in relazione all’art. 360, n n . 3 e 4 c.p.c . In sostanza, la Corte territoriale avrebbe trascuratol’accoglimento solo parziale di una delle due domande proposte dal Condominio, risultando così fondata la difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto all’eccezione relativa ai vizi lamentati, ed alla carenza di legittimazione attiva, riguardo alla domanda di risarcimento dei danni subìti dai singoli condomini. Né sarebbe stata condivisibile la motivazione addotta dalla Corte territoriale, tenuto conto che la contestazione della domanda (quantificazione dei vizi e risarcimento danni) atteneva alla difesa del convenuto, non soggetta a preclusioni, e comunque era relativa ad un giudizio incardinato nel 2005,per il quale le eccezioni processuali avrebbero potuto essere proposte neltermine ex art. 180 2° c omma c.p.c. 3) Il terzo rilievo si appunta sulla violazione e falsa app licazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 1 e 4 c.p.c., in ordine alla mancata statuizione sulle spese del regolamento di competenza instaurato dinanzi alla Corte di cassazione. 4) Il primo ed il secondo motivo, intrinsecamente avvinti dalla stessa ratio decidendi, sono inammissibili. Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema dispese processuali, la facoltà di disporne lacompensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna allespese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di unacompensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione(Sez. 6- 3, n. 26912 del 26 novembre 2020; Sez. 6 - 3, n. 11329 del 26 aprile 2019). 5) Il terzo motivo si ravvisa fondato. 5.a) Il ricorso per regolamento di competenza ha dato luogo ad un sub-procedimento, concluso con la pronunzia della Corte di Cassazione. Di esso il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto, sia nel considerare la non totale soccombenza dell’odierna ricorrente nei confronti del Condominio, sia anche nel valutare il rapporto con i singoli condomini, che avevano svolto intervento adesivo. Sul punto, dopo aver correttamente dato atto della doglianza della ricorrente (“Il Tribunale avrebbe omesso, inoltre, di pronunciare sulle spese riguardanti il giudizio avanti alla Corte di legittimità per il regolamento di competenza”), la sentenza impugnata offre una risposta eccentrica ed incoerente, che sembrerebbe addebitare ad [OSCURATO:SOCIETA]., per il fatto di aver proposto il regolamento di competenza, l’intervento dei singoli condomini nel giudizio di legittimità, che li ha visti soccombenti (“(le spese) vanno considerate nell’esito complessivo del giudizio, posto che il ricorso alla Suprema Corte è ritenersi conseguenza della eccezione della ditta appellante che ha indotto la costituzionedei singoli condomini, le cui singole posizioni erano già al vaglio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] su iniziativa della stessa Eurocostruzioni”). In altri termini, la Corte territoriale manca di statuire sul punto specifico richiesto dall’appellante. Pertanto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, la quale dovrà riconsiderare il regime delle spese dei gradi di merito, alla luce dei principi sopra esposti. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appel