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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18820/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo kannullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale Presidente del CDA della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che aveva svolto attività di autotrasporto per conto terzi, dichiarata fallita in data 16 luglio 2014 dal Tribunale di Firenze, colpevole di bancarotta fraudolenta distrattiva ( di cui ai capi 2 e 3, in essi assorbita la bancarotta semplice di cui al capo 6) - ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto, già dal tribunale, dagli ulteriori fatti di bancarotta contestati nei capi 1,4,5.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale svolge due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge sostanziale ( art. 216 L.F. e normativa settoriale) e processuale ( art. 192 cod. proc. pen. ) e correlati vizi della motivazione, mancante e manifestamente illogica, in punto di affermazione di responsabilità.

In particolare, ha dedotto: - l'inconfigurabilità della distrazione dell'avviamento in sé disgiunto da quella della clientela, delle maestranze e dei mezzi. - l'insussistenza della distrazione della clientela, dal momento che la nuova società non ha acquisito i clienti della vecchia, non avendo quest'ultima rapporti continuativi o di esclusiva con i clienti.

Inoltre, si segnala che la nuova società ha iniziato ad operare dopo lo scioglimento della società fallita, avvenuto il 6 novembre 2013, e dopo che la stessa, in base alla normativa settoriale (art. 20

I. 298/1974 e decreto 291/2011) non possedeva più i requisiti per operare. -l'insussistenza dello storno dei dipendenti, evidenziando come il licenziamento dei dipendenti della fallita e l'assunzione successiva del personale da parte della nuova società [OSCURATO:SOCIETA]. sia intervenuto dopo lo scioglimento della società fallita e che, pertanto, trattavasi di scelta obbligata per il Valori, che si è prodigato per trovare una alternativa collocazione lavorativa al personale; aggiunge che egli, nella nuova società, era stato solo direttore commerciale, e non socio né amministratore di fatto. - l'insussistenza della distrazione degli automezzi, deducendo che il mero inadempimento da parte della società acquirente non può integrare una condotta distrattiva, posto che, nell'attivo patrimoniale, rientra il relativo diritto di credito e che le stime dei valori dei mezzi ceduti da parte del consulente non sono affidabili.

Invero: in un caso risultano errate perché prese da Eurotax, senza tener conto delle necessità di riparazioni (debitamente documentate); per l'automezzo originariamente acquistato in leasing, è stato corrisposto il prezzo di riscatto ; il valore dei mezzi residui venduti dalla curatela è di molto inferiore a quello attribuito dell'agenzia specializzata.

2.2. Con il secondo motivo, l'imputato si duole del trattamento sanzionatorio evidenziando che, in seguito all'applicazione delle attenuanti generiche, essendo stata esclusa anche la circostanza aggravante di cui all'art. 219, la pena avrebbe potuto essere ridotta ad anni due di reclusione, con applicazione del beneficio della sospensione condizionale.

3. Con successiva memoria il difensore del ricorrente ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Come premesso, la bancarotta patrimoniale per distrazione è stata ricostruita sulla base di una pluralità di condotte ritenute depauperative dell'intero patrimonio sociale, ricostruzione contestata dalla Difesa, che ritiene tali condotte non distrattive.

Le deduzioni sono in buona parte riversate in fatto, afferenti al merito della valutazione probatoria dei giudici di merito, e tendenti all'affermazione di una alternativa ricostruzione dei fatti e delle prove.

Ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità.

2. Tanto premesso, la deduzione incentrata sulla inconfigurabilità della distrazione dell'avviamento non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha argomentato facendo riferimento all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'avviamento, inteso quale capacità di profitto dell'azienda, può essere oggetto di distrazione , allorchè, come nel caso di specie, all'azienda vengano sottratti tutti i suoi valori positivi, ovvero la clientela, le maestranze, i beni strumentali, rimarcando come la [OSCURATO:PERSONA] sia stata costituita in concomitanza con la messa in liquidazione della fallita e da questa abbia tratto i rapporti commerciali in atto, gli automezzi utilizzati per i trasporti, il personale dipendente, cosicchè si era verificata una totale spoliazione della fallita.

Con riguardo alla distrazione dell'avviamento, si afferma, invero, che in tema di bancarotta fraudolenta, è suscettibile di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se, contestualmente, sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento (Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017 (dep. 2018 ) Rv. 272108, in una fattispecie in cui l'imputato aveva di fatto trasferito alla società della figlia l'azienda con tutti i suoi elementi positivi - clientela, locali, autorizzazione di somministrazione, attrezzature ecc. - determinanti l'avviamento; conf.

Sez. 5, n. 3817 del 11/12/2012 (deo. 2013 ), Rv. 254474; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014 Rv. 260689).

2.1. Quanto alla obiezione difensiva di fondo, secondo cui la società sarebbe andata in crisi per cause esogene rispetto ad una condotta dissennata o distrattiva del Valori (incremento dei prezzi e dissidio tra i soci, con stallo conseguente al reintegro della compagine ostile), ragione per cui le condotte poste in essere (e, segnatamente, l'assunzione del personale della società fallita e l'acquisto dei mezzi) costituirebbero iniziative opportune in tale condizione, una specie di tentativo di ridurre le conseguenze negative per la società e garantire opportunità occupazionali ai dipendenti licenziati, peraltro, non essendovi un avviamento commerciale da conservare all'attivo fallimentare, la lettura congiunta delle due conformi sentenze di merito consente di ritenere smentito tale approccio.

Il Tribunale di Firenze ha, infatti, osservato come i testi escussi abbiano concordemente riferito la circostanza che, già dall' ottobre 2013, - e dunque ben prima del fallimento, e della stessa messa in liquidazione della società - gli autisti della fallita conducevano mezzi aziendali per effettuare commesse della neocostituita TN, che incassava i ricavi, mentre i costi del carburante, di mezzi e di personale venivano sostenuti dalla fallita.

Tale ricostruzione trovava conforto nei consumi anomali dell'ultimo trimestre del 2013, rimasti omogenei rispetto agli altri mesi, pur a fronte di un sensibile calo del fatturato.

Come ha correttamente osservato la Corte di appello, "la cessione dei mezzi in favore della società neocostituita (...) in concomitanza con la messa in liquidazione della [OSCURATO:PERSONA], integra indubbiamente una condotta distrattiva" in quanto in alcuni casi l'acquirente neppure ha pagato il prezzo, pur avendoli in ogni caso utilizzati nello svolgimento dei servizi di trasporto, che in gran parte erano rappresentati dalle vecchie commesse della [OSCURATO:PERSONA].

D'altro canto, le fonti testimoniali hanno dato conto del trasferimento anche del personale, laddove hanno riferito che i dipendenti della fallita effettuavano commesse per la TN ben prima del fallimento. 2.2.Dunque, non appare illogica la affermazione che, ben prima del fallimento, la TN abbia preso il posto della società fallita, dalla quale ha ereditato pressocchè tutto il complesso aziendale, e sicuramente i suoi cespiti più remunerativi e convenienti, andando a operare fin da subito con gli stessi clienti e con gli stessi mezzi della fallita, arrivando a scaricare su quella importanti voci di costo nel periodo fine 2013 - inizio 2014 ( cfr. sentenza di primo grado, pg. 16).

3. Parimenti infondato il secondo motivo, dal momento che la motivazione con la quale la Corte di appello ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, pur nella sua sinteticità, è sufficientemente esplicativa del ragionamento che ha condotto il Giudice di secondo grado ad adeguare la pena al fatto, attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, pur non concesse nella loro massima estensione.

Deve, del resto, ribadirsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243) 4.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo kannullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale Presidente del CDA della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che aveva svolto attività di autotrasporto per conto terzi, dichiarata fallita in data 16 luglio 2014 dal Tribunale di Firenze, colpevole di bancarotta fraudolenta distrattiva ( di cui ai capi 2 e 3, in essi assorbita la bancarotta semplice di cui al capo 6) - ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto, già dal tribunale, dagli ulteriori fatti di bancarotta contestati nei capi 1,4,5. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge sostanziale ( art. 216 L.F. e normativa settoriale) e processuale ( art. 192 cod. proc. pen. ) e correlati vizi della motivazione, mancante e manifestamente illogica, in punto di affermazione di responsabilità. In particolare, ha dedotto: - l'inconfigurabilità della distrazione dell'avviamento in sé disgiunto da quella della clientela, delle maestranze e dei mezzi. - l'insussistenza della distrazione della clientela, dal momento che la nuova società non ha acquisito i clienti della vecchia, non avendo quest'ultima rapporti continuativi o di esclusiva con i clienti. Inoltre, si segnala che la nuova società ha iniziato ad operare dopo lo scioglimento della società fallita, avvenuto il 6 novembre 2013, e dopo che la stessa, in base alla normativa settoriale (art. 20 I. 298/1974 e decreto 291/2011) non possedeva più i requisiti per operare. -l'insussistenza dello storno dei dipendenti, evidenziando come il licenziamento dei dipendenti della fallita e l'assunzione successiva del personale da parte della nuova società [OSCURATO:SOCIETA]. sia intervenuto dopo lo scioglimento della società fallita e che, pertanto, trattavasi di scelta obbligata per il Valori, che si è prodigato per trovare una alternativa collocazione lavorativa al personale; aggiunge che egli, nella nuova società, era stato solo direttore commerciale, e non socio né amministratore di fatto. - l'insussistenza della distrazione degli automezzi, deducendo che il mero inadempimento da parte della società acquirente non può integrare una condotta distrattiva, posto che, nell'attivo patrimoniale, rientra il relativo diritto di credito e che le stime dei valori dei mezzi ceduti da parte del consulente non sono affidabili. Invero: in un caso risultano errate perché prese da Eurotax, senza tener conto delle necessità di riparazioni (debitamente documentate); per l'automezzo originariamente acquistato in leasing, è stato corrisposto il prezzo di riscatto ; il valore dei mezzi residui venduti dalla curatela è di molto inferiore a quello attribuito dell'agenzia specializzata. 2.2. Con il secondo motivo, l'imputato si duole del trattamento sanzionatorio evidenziando che, in seguito all'applicazione delle attenuanti generiche, essendo stata esclusa anche la circostanza aggravante di cui all'art. 219, la pena avrebbe potuto essere ridotta ad anni due di reclusione, con applicazione del beneficio della sospensione condizionale. 3. Con successiva memoria il difensore del ricorrente ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Come premesso, la bancarotta patrimoniale per distrazione è stata ricostruita sulla base di una pluralità di condotte ritenute depauperative dell'intero patrimonio sociale, ricostruzione contestata dalla Difesa, che ritiene tali condotte non distrattive. Le deduzioni sono in buona parte riversate in fatto, afferenti al merito della valutazione probatoria dei giudici di merito, e tendenti all'affermazione di una alternativa ricostruzione dei fatti e delle prove. Ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità. 2. Tanto premesso, la deduzione incentrata sulla inconfigurabilità della distrazione dell'avviamento non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha argomentato facendo riferimento all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'avviamento, inteso quale capacità di profitto dell'azienda, può essere oggetto di distrazione , allorchè, come nel caso di specie, all'azienda vengano sottratti tutti i suoi valori positivi, ovvero la clientela, le maestranze, i beni strumentali, rimarcando come la [OSCURATO:PERSONA] sia stata costituita in concomitanza con la messa in liquidazione della fallita e da questa abbia tratto i rapporti commerciali in atto, gli automezzi utilizzati per i trasporti, il personale dipendente, cosicchè si era verificata una totale spoliazione della fallita. Con riguardo alla distrazione dell'avviamento, si afferma, invero, che in tema di bancarotta fraudolenta, è suscettibile di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se, contestualmente, sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento (Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017 (dep. 2018 ) Rv. 272108, in una fattispecie in cui l'imputato aveva di fatto trasferito alla società della figlia l'azienda con tutti i suoi elementi positivi - clientela, locali, autorizzazione di somministrazione, attrezzature ecc. - determinanti l'avviamento; conf. Sez. 5, n. 3817 del 11/12/2012 (deo. 2013 ), Rv. 254474; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014 Rv. 260689). 2.1. Quanto alla obiezione difensiva di fondo, secondo cui la società sarebbe andata in crisi per cause esogene rispetto ad una condotta dissennata o distrattiva del Valori (incremento dei prezzi e dissidio tra i soci, con stallo conseguente al reintegro della compagine ostile), ragione per cui le condotte poste in essere (e, segnatamente, l'assunzione del personale della società fallita e l'acquisto dei mezzi) costituirebbero iniziative opportune in tale condizione, una specie di tentativo di ridurre le conseguenze negative per la società e garantire opportunità occupazionali ai dipendenti licenziati, peraltro, non essendovi un avviamento commerciale da conservare all'attivo fallimentare, la lettura congiunta delle due conformi sentenze di merito consente di ritenere smentito tale approccio. Il Tribunale di Firenze ha, infatti, osservato come i testi escussi abbiano concordemente riferito la circostanza che, già dall' ottobre 2013, - e dunque ben prima del fallimento, e della stessa messa in liquidazione della società - gli autisti della fallita conducevano mezzi aziendali per effettuare commesse della neocostituita TN, che incassava i ricavi, mentre i costi del carburante, di mezzi e di personale venivano sostenuti dalla fallita. Tale ricostruzione trovava conforto nei consumi anomali dell'ultimo trimestre del 2013, rimasti omogenei rispetto agli altri mesi, pur a fronte di un sensibile calo del fatturato. Come ha correttamente osservato la Corte di appello, "la cessione dei mezzi in favore della società neocostituita (...) in concomitanza con la messa in liquidazione della [OSCURATO:PERSONA], integra indubbiamente una condotta distrattiva" in quanto in alcuni casi l'acquirente neppure ha pagato il prezzo, pur avendoli in ogni caso utilizzati nello svolgimento dei servizi di trasporto, che in gran parte erano rappresentati dalle vecchie commesse della [OSCURATO:PERSONA]. D'altro canto, le fonti testimoniali hanno dato conto del trasferimento anche del personale, laddove hanno riferito che i dipendenti della fallita effettuavano commesse per la TN ben prima del fallimento. 2.2.Dunque, non appare illogica la affermazione che, ben prima del fallimento, la TN abbia preso il posto della società fallita, dalla quale ha ereditato pressocchè tutto il complesso aziendale, e sicuramente i suoi cespiti più remunerativi e convenienti, andando a operare fin da subito con gli stessi clienti e con gli stessi mezzi della fallita, arrivando a scaricare su quella importanti voci di costo nel periodo fine 2013 - inizio 2014 ( cfr. sentenza di primo grado, pg. 16). 3. Parimenti infondato il secondo motivo, dal momento che la motivazione con la quale la Corte di appello ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, pur nella sua sinteticità, è sufficientemente esplicativa del ragionamento che ha condotto il Giudice di secondo grado ad adeguare la pena al fatto, attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, pur non concesse nella loro massima estensione. Deve, del resto, ribadirsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243) 4.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
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