Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 37276/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RFT), il 1120/10/1969 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. (75 Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello Ancona ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pesaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giorni 15 di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. e, in particolare, per essersi sostituita, nel corso di una telefonata all'operatore ENEL finalizzata a interrompere il contratto di somministrazione elettrica, alla predetta [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti titolare dell'utenza.

2. Avverso la citata sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], eccependo due motivi, col primo dei quali lamenta violazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., dell'art. 131-bis cod. pen.

A tal proposito, la difesa sostiene che il diniego della invocata causa di non punibilità non sia conforme ai criteri dettati dall'art. 131-bis cod. pen., in quanto la condotta ascritta all'imputata non è stata contrassegnata da abitualità.

Il riferimento operato dalla Corte territoriale a un precedente, analogo comportamento tenuto dall'imputata (la quale, «all'evidente fine di indurre la p.c. a lasciare l'appartamento, aveva già fatto staccare l'erogazione dell'energia elettrica, sia pure con modalità diverse») sarebbe del tutto inconferente, posto che, all'epoca, l'imputata fu assolta e che non risulta alcun precedente penale a carico della stessa. 2.1 Con il secondo motivo, si eccepisce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., travisamento della prova in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.

Difetterebbe, nella parte motiva dell'impugnata sentenza, la prova dell'entità del danno cagionato.

Anche a voler concedere che la condotta dell'imputata abbia causato un danno, quest'ultimo avrebbe dovuto essere considerato esiguo, anziché irrisorio.

Il concetto di «non irrisorietà del danno», adoperato dai Giudici d'appello, non si attaglierebbe al caso di specie, vista la portata minima del pregiudizio economico arrecato.

Avendo basato la propria valutazione sul concetto di non irrisorietà del danno, anziché su quello di «esiguità», previsto dall'art. 131- bis cod pen., la Corte territoriale avrebbe iniquamente escluso la possibilità di estendere l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. al caso di specie.

3. La difesa ha depositato conclusioni scritte, nelle quali si ribadiscono i rilievi concernenti l'unicità della condotta addebitata e si replica alle osservazioni del P.G incentrate sulla finalità della condotta dell'imputata, anziché sul danno concretamente arrecato dalla stessa.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.2.

I due motivi possono trattarsi congiuntamente, perché strettamente connessi.

La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. è manifestamente infondata.

Nel denegare la causa di non punibilità invocata dalla difesa, la Corte territoriale non ha inteso riferirsi alla abitualità della condotta, come preteso dal ricorrente, bensì alle modalità più generali di un comportamento reiterato nel tempo, finalizzato a raggiungere il risultato (distacco dell'erogazione dell'energia elettrica), avendo l'odierna ricorrente, già in passato, «se pur con modalità diverse, fatto staccare l'energia elettrica».

La motivazione dell'impugnata sentenza è, pertanto, conforme ai criteri tati dall'invocata disposizione, che fa appunto riferimento alla modalità della condotta.

Come>thiarito Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto anche del grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo arrecato alla persona offesa e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01; Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590; più di recente, ex plurimis, Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674 - 01).

Prive di pregio appaiono anche le censure relative alla valutazione del danno, che si basano su una prospettazione meramente soggettiva di particolare tenuità del fatto, mentre la sentenza impugnata, con motivazione incensurabile, ha valutato la non irrisorietà del danno tenuto in conto che «il distacco di energia elettrica nell'appartamento pacificamente e incontestabilmente occupato dalla parte civile ha determinato disagi di varia natura e il turbamento, vieppiù per non essere la prima volta, che andavano senz'altro risarciti».

Anche con riguardo al danno, la valutazione della Corte territoriale, lungi dall'ancorarsi fideisticamente alle dichiarazioni della p.o. circa l'entità dei singoli danni patiti, si è evidentemente basata su una riflessione più generale circa l'esposizione di quest'ultima a una condotta vessatoria, prolungata nel tempo.

Nel complesso, le ragioni poste a base del diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. appaiono strutturate nel contesto di una motivazione coerente, nella quale i due aspetti - la modalità generale della condotta e la valutazione del danno - rimandano l'uno all'altro con logica stringente.

3. Il ricorso deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RFT), il 1120/10/1969 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. (75 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello Ancona ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pesaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giorni 15 di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. e, in particolare, per essersi sostituita, nel corso di una telefonata all'operatore ENEL finalizzata a interrompere il contratto di somministrazione elettrica, alla predetta [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti titolare dell'utenza. 2. Avverso la citata sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], eccependo due motivi, col primo dei quali lamenta violazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., dell'art. 131-bis cod. pen. A tal proposito, la difesa sostiene che il diniego della invocata causa di non punibilità non sia conforme ai criteri dettati dall'art. 131-bis cod. pen., in quanto la condotta ascritta all'imputata non è stata contrassegnata da abitualità. Il riferimento operato dalla Corte territoriale a un precedente, analogo comportamento tenuto dall'imputata (la quale, «all'evidente fine di indurre la p.c. a lasciare l'appartamento, aveva già fatto staccare l'erogazione dell'energia elettrica, sia pure con modalità diverse») sarebbe del tutto inconferente, posto che, all'epoca, l'imputata fu assolta e che non risulta alcun precedente penale a carico della stessa. 2.1 Con il secondo motivo, si eccepisce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., travisamento della prova in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. Difetterebbe, nella parte motiva dell'impugnata sentenza, la prova dell'entità del danno cagionato. Anche a voler concedere che la condotta dell'imputata abbia causato un danno, quest'ultimo avrebbe dovuto essere considerato esiguo, anziché irrisorio. Il concetto di «non irrisorietà del danno», adoperato dai Giudici d'appello, non si attaglierebbe al caso di specie, vista la portata minima del pregiudizio economico arrecato. Avendo basato la propria valutazione sul concetto di non irrisorietà del danno, anziché su quello di «esiguità», previsto dall'art. 131- bis cod pen., la Corte territoriale avrebbe iniquamente escluso la possibilità di estendere l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. al caso di specie. 3. La difesa ha depositato conclusioni scritte, nelle quali si ribadiscono i rilievi concernenti l'unicità della condotta addebitata e si replica alle osservazioni del P.G incentrate sulla finalità della condotta dell'imputata, anziché sul danno concretamente arrecato dalla stessa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.2. I due motivi possono trattarsi congiuntamente, perché strettamente connessi. La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. è manifestamente infondata. Nel denegare la causa di non punibilità invocata dalla difesa, la Corte territoriale non ha inteso riferirsi alla abitualità della condotta, come preteso dal ricorrente, bensì alle modalità più generali di un comportamento reiterato nel tempo, finalizzato a raggiungere il risultato (distacco dell'erogazione dell'energia elettrica), avendo l'odierna ricorrente, già in passato, «se pur con modalità diverse, fatto staccare l'energia elettrica». La motivazione dell'impugnata sentenza è, pertanto, conforme ai criteri tati dall'invocata disposizione, che fa appunto riferimento alla modalità della condotta. Come>thiarito Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto anche del grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo arrecato alla persona offesa e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01; Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590; più di recente, ex plurimis, Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674 - 01). Prive di pregio appaiono anche le censure relative alla valutazione del danno, che si basano su una prospettazione meramente soggettiva di particolare tenuità del fatto, mentre la sentenza impugnata, con motivazione incensurabile, ha valutato la non irrisorietà del danno tenuto in conto che «il distacco di energia elettrica nell'appartamento pacificamente e incontestabilmente occupato dalla parte civile ha determinato disagi di varia natura e il turbamento, vieppiù per non essere la prima volta, che andavano senz'altro risarciti». Anche con riguardo al danno, la valutazione della Corte territoriale, lungi dall'ancorarsi fideisticamente alle dichiarazioni della p.o. circa l'entità dei singoli danni patiti, si è evidentemente basata su una riflessione più generale circa l'esposizione di quest'ultima a una condotta vessatoria, prolungata nel tempo. Nel complesso, le ragioni poste a base del diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. appaiono strutturate nel contesto di una motivazione coerente, nella quale i due aspetti - la modalità generale della condotta e la valutazione del danno - rimandano l'uno all'altro con logica stringente. 3. Il ricorso deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 37276/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris