CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 maggio 1953
Cassazione n. 22593/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 07/04/2025; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state condannate per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere ceduto a [OSCURATO:PERSONA], mediante l'inoltro di un pacco postale indirizzato alla [OSCURATO:PERSONA] di Crotone, dove questi era detenuto, n. 6 involucri contenenti 10,97 grammi di marjuana, occultandoli all'interno di una pietanza. Dalla sentenza emerge che: - il pacco era stato spedito al detenuto dalla di lui madre [OSCURATO:PERSONA]- indicata come mittente - e materialmente consegnato all'ufficio postale da [OSCURATO:PERSONA]; - nella abitazione della [OSCURATO:PERSONA] era stata rinvenuta una minima quantità di cocaina. 1• 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi che possono essere descritti cumulativamente. Il tema è la prova della responsabilità e dalla conoscenza che all'interno della salsicce contenute nel pacco vi fosse la sostanza stupefacente. Si aggiunge che non vi sarebbe prova nemmeno che [OSCURATO:PERSONA] avesse cucinato lei la pietanza. 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo che attiene al giudizio di responsabilità. L'imputata avrebbe solo consegnato il plico all'ufficio postale e non vi sarebbe nessuna prova dimostrativa del fatto che il cibo fosse stato cucinato dalle ricorrenti e che queste avessero inserito la droga. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. Il giudizio di responsabilità è stato formulato sulla base del solo fatto obiettivo che il pacco, con all'interno la sostanza stupefacente, fu inviato da [OSCURATO:PERSONA] e consegnato all'ufficio postale da [OSCURATO:PERSONA]. Null'altro. Non vi nessuna prova né che la pietanza contenuta nel pacco fosse stata preparata nell'abitazione delle imputate, né che il pacco fosse stato "formato" dalle stesse, né che queste - direttamente o indirettamente - avessero materialmente collocato all'interno del pacco la sostanza stupefacente e neppure che fossero consapevoli che all'interno di quel pacco potesse esservi la droga, collocata, eventualmente, di concerto da altri. Un giudizio di responsabilità formulato senza prova certa della colpevolezza. 3. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio per non aver commesso il fatto. P. Q. M. Annulla senza rinvio l P.Q.M