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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11803/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta la memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'appello proposto, in data 20/09/2019, da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché presentato senza l'osservanza dei termini per impugnare.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla motivazione inesistente e ciò in quanto l'ordinanza impugnata, dopo aver indicato nel 5 luglio 2019, la data di pronuncia della sentenza di condanna, avrebbe indicato la data del 21 febbraio 2019, come quella di emissione del provvedimento impugnato, e conteggiato i termini di impugnazione a quella data, per poi dichiarare inammissibile l'impugnazione, come indicato nel dispositivo del provvedimento, di [OSCURATO:PERSONA] e non di [OSCURATO:PERSONA].

Chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata in quanto nulla.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.La difesa ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

Come osserva il Procuratore generale, l'ordinanza impugnata contiene errorí materiali in una parte della motivazione (par.3) e nell'indicazione del nome dell'imputato nel dispositivo, non di meno i rilevati errori materiali sono causa di nullità, né tanto meno conducono all'annullamento dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello perché proposto senza rispetto dei termini per impugnare.

La corte territoriale ha, infatti, dichiarato l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché proposto senza l'osservanza dei termini di cui agli artt. 544 e 585 cod.proc.pen.

La sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] risulta pronunciata in data 05/07/2019, ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., senza riserva di deposito dei motivi, come peraltro risulta anche dal par. 1 dell'ordinanza impugnata.

La motivazione è stata depositata nei termini di quindici giorni, in data 9 luglio 2019, e il termine per proporre impugnazione, pari a giorni trenta fissato dall'art. 544 comma 2 lett. b) cod.proc.pen., per i casi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., scadeva al 19 settembre 2019, considerata la sospensione feriale dei termini.

L'appello dell'imputato, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è, dunque, tardivo e la decisione della corte territoriale che ha rilevato l'inammissibilità dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., per la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen. è corretta in diritto e non è specificatamente censurata dal ricorrente il quale deduce una nullità dell'ordinanza in quanto affetta da errori materiali.

Gli errori materiali contenuti nel par. 3 della motivazione (nella parte in cui vi è indicata la data del 21/02/2019 pacificamente costituente errore materiale) e nell'errata indicazione del - solo - nome dell'imputato nel dispositivo, mentre corretta è l'indicazione della sentenza n. 2369/2019 riportata nel dispositivo, non inficiano il - corretto - contenuto decisorio e non possono essere emendati da Questa Corte di legittimità in presenza di ricorso inammissibile, dovendo provvedere sul punto la corte territoriale all'emenda di siffatti errori.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 213 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 1803-26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 538/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40373/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta la memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'appello proposto, in data 20/09/2019, da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché presentato senza l'osservanza dei termini per impugnare.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla motivazione inesistente e ciò in quanto l'ordinanza impugnata, dopo aver indicato nel 5 luglio 2019, la data di pronuncia della sentenza di condanna, avrebbe indicato la data del 21 febbraio 2019, come quella di emissione del provvedimento impugnato, e conteggiato i termini di impugnazione a quella data, per poi dichiarare inammissibile l'impugnazione, come indicato nel dispositivo del provvedimento, di [OSCURATO:PERSONA] e non di [OSCURATO:PERSONA].

Chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata in quanto nulla.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.La difesa ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

Come osserva il Procuratore generale, l'ordinanza impugnata contiene errorí materiali in una parte della motivazione (par.3) e nell'indicazione del nome dell'imputato nel dispositivo, non di meno i rilevati errori materiali sono causa di nullità, né tanto meno conducono all'annullamento dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello perché proposto senza rispetto dei termini per impugnare.

La corte territoriale ha, infatti, dichiarato l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché proposto senza l'osservanza dei termini di cui agli artt. 544 e 585 cod.proc.pen.

La sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] risulta pronunciata in data 05/07/2019, ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., senza riserva di deposito dei motivi, come peraltro risulta anche dal par. 1 dell'ordinanza impugnata.

La motivazione è stata depositata nei termini di quindici giorni, in data 9 luglio 2019, e il termine per proporre impugnazione, pari a giorni trenta fissato dall'art. 544 comma 2 lett. b) cod.proc.pen., per i casi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., scadeva al 19 settembre 2019, considerata la sospensione feriale dei termini.

L'appello dell'imputato, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è, dunque, tardivo e la decisione della corte territoriale che ha rilevato l'inammissibilità dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., per la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen. è corretta in diritto e non è specificatamente censurata dal ricorrente il quale deduce una nullità dell'ordinanza in quanto affetta da errori materiali.

Gli errori materiali contenuti nel par. 3 della motivazione (nella parte in cui vi è indicata la data del 21/02/2019 pacificamente costituente errore materiale) e nell'errata indicazione del - solo - nome dell'imputato nel dispositivo, mentre corretta è l'indicazione della sentenza n. 2369/2019 riportata nel dispositivo, non inficiano il - corretto - contenuto decisorio e non possono essere emendati da Questa Corte di legittimità in presenza di ricorso inammissibile, dovendo provvedere sul punto la corte territoriale all'emenda di siffatti errori.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 213 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MOggi, 3 0 MAR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 3P.Q.MOggi, 3 0 MAR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
       SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta la memoria difensiva.   [OSCURATO:PERSONA] 1.  Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'appello proposto, in data 20/09/2019, da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché presentato senza l'osservanza dei termini per impugnare. 2.  Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla motivazione inesistente e ciò in quanto l'ordinanza impugnata, dopo aver indicato nel 5 luglio 2019, la data di pronuncia della sentenza di condanna, avrebbe indicato la data del 21 febbraio 2019, come quella di emissione del provvedimento impugnato, e conteggiato i termini di impugnazione a quella data, per poi dichiarare inammissibile l'impugnazione, come indicato nel dispositivo del provvedimento, di [OSCURATO:PERSONA] e non di [OSCURATO:PERSONA]. Chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata in quanto nulla. 3.  Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.La difesa ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso.                [OSCURATO:PERSONA] 4.  Il ricorso è inammissibile. Come osserva il Procuratore generale, l'ordinanza impugnata contiene errorí materiali in una parte della motivazione (par.3) e nell'indicazione del nome dell'imputato nel dispositivo, non di meno i rilevati errori materiali sono causa di nullità, né tanto meno conducono all'annullamento dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello perché proposto senza rispetto dei termini per impugnare. La corte territoriale ha, infatti, dichiarato l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché proposto senza l'osservanza dei termini di cui agli artt. 544 e 585 cod.proc.pen. La sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] risulta pronunciata in data 05/07/2019, ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., senza riserva di deposito dei motivi, come peraltro risulta anche dal par. 1 dell'ordinanza impugnata. La motivazione è stata depositata nei termini di quindici giorni, in data 9 luglio 2019, e il termine per proporre impugnazione, pari a giorni trenta fissato dall'art. 544 comma 2 lett. b) cod.proc.pen., per i casi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., scadeva al 19 settembre 2019, considerata la sospensione feriale dei termini. L'appello dell'imputato, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è, dunque, tardivo e la decisione della corte territoriale che ha rilevato l'inammissibilità dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., per la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen. è corretta in diritto e non è specificatamente censurata dal ricorrente il quale deduce una nullità dell'ordinanza in quanto affetta da errori materiali. Gli errori materiali contenuti nel par. 3 della motivazione (nella parte in cui vi è indicata la data del 21/02/2019 pacificamente costituente errore materiale) e nell'errata indicazione del - solo - nome dell'imputato nel dispositivo, mentre corretta è l'indicazione della sentenza n. 2369/2019 riportata nel dispositivo, non inficiano il - corretto - contenuto decisorio e non possono essere emendati da Questa Corte di legittimità in presenza di ricorso inammissibile, dovendo provvedere sul punto la corte territoriale all'emenda di siffatti errori. 5.  Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 213 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 1803-26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA]                 -  Presidente -       Sent. n. sez. 538/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                 -  Relatore -         R.G.N. 40373/2025 [OSCURATO:PERSONA]                                    [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' ha pronunciato la seguente       SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta la memoria difensiva.   [OSCURATO:PERSONA] 1.  Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'appello proposto, in data 20/09/2019, da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché presentato senza l'osservanza dei termini per impugnare. 2.  Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla motivazione inesistente e ciò in quanto l'ordinanza impugnata, dopo aver indicato nel 5 luglio 2019, la data di pronuncia della sentenza di condanna, avrebbe indicato la data del 21 febbraio 2019, come quella di emissione del provvedimento impugnato, e conteggiato i termini di impugnazione a quella data, per poi dichiarare inammissibile l'impugnazione, come indicato nel dispositivo del provvedimento, di [OSCURATO:PERSONA] e non di [OSCURATO:PERSONA]. Chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata in quanto nulla. 3.  Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.La difesa ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso.                [OSCURATO:PERSONA] 4.  Il ricorso è inammissibile. Come osserva il Procuratore generale, l'ordinanza impugnata contiene errorí materiali in una parte della motivazione (par.3) e nell'indicazione del nome dell'imputato nel dispositivo, non di meno i rilevati errori materiali sono causa di nullità, né tanto meno conducono all'annullamento dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello perché proposto senza rispetto dei termini per impugnare. La corte territoriale ha, infatti, dichiarato l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché proposto senza l'osservanza dei termini di cui agli artt. 544 e 585 cod.proc.pen. La sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] risulta pronunciata in data 05/07/2019, ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., senza riserva di deposito dei motivi, come peraltro risulta anche dal par. 1 dell'ordinanza impugnata. La motivazione è stata depositata nei termini di quindici giorni, in data 9 luglio 2019, e il termine per proporre impugnazione, pari a giorni trenta fissato dall'art. 544 comma 2 lett. b) cod.proc.pen., per i casi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., scadeva al 19 settembre 2019, considerata la sospensione feriale dei termini. L'appello dell'imputato, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è, dunque, tardivo e la decisione della corte territoriale che ha rilevato l'inammissibilità dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., per la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen. è corretta in diritto e non è specificatamente censurata dal ricorrente il quale deduce una nullità dell'ordinanza in quanto affetta da errori materiali. Gli errori materiali contenuti nel par. 3 della motivazione (nella parte in cui vi è indicata la data del 21/02/2019 pacificamente costituente errore materiale) e nell'errata indicazione del - solo - nome dell'imputato nel dispositivo, mentre corretta è l'indicazione della sentenza n. 2369/2019 riportata nel dispositivo, non inficiano il - corretto - contenuto decisorio e non possono essere emendati da Questa Corte di legittimità in presenza di ricorso inammissibile, dovendo provvedere sul punto la corte territoriale all'emenda di siffatti errori. 5.  Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 213 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.   P.Q.MOggi,  3 0 MAR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 3P.Q.MOggi,  3 0 MAR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 3
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