CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23660/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 4092/2026Numero sezionale 80/2026Numero di raccolta generale 23660/2026Data pubblicazione 21/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 4092-2026 R.G., relativo al ricorsoproposto da:MESTRINER [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Cancrini e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’Ufficio in Roma, viaBaiamonti, n. 25;- controricorrente –nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Maggiore dell’[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –e nei confronti diPROCURA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionalecentrale d’appello, n. 148 del 2025, pubblicata il 6 ottobre 2025;Numero registro generale 4092/2026Numero sezionale 80/2026Numero di raccolta generale 23660/2026Data pubblicazione 21/07/2026rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 12 maggio 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali nei soli confronti del Comune di RomaCapitale, che vanno liquidate come in dispositivoritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delProcuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Cortedei conti, essendo parte soltanto in senso formale. P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di RomaCapitale controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.800,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spesegenerali nella misura del 15% ed accessori di legge.Roma, 21 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola