CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 1987
Cassazione n. 29171/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/02/1987 avverso l'ordinanza del 07/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )/241 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 7 luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza avanzata da GHEORGHITA Cornel avente ad oggetto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ex artt. 47, 47ter ord.pen. . In motivazione, il Tribunale ritiene prematura l'ammissione del GHEORGHITA ai regimi alternativi evocati, tenuto conto dell'atteggiamento assunto dal condannato nei confronti dei reati commessi, della assenza di opportunità lavorativa extrannuraria prospettata e del piano elaborato dagli operatori penitenziari, nel quale non sono previsti benefici penitenziari extramurari, anche in assenza di indagine socio familiare, effettuata solo pochi giorni prima dell'istanza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GHEORGHITA Cornel deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sostanziale richiesta di rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati dal Tribunale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]