CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2024
Cassazione n. 27628/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 23837 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 23837/2017a.c.13 /9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentato e difeso , in virtù di procura speciale allegata al controricorso, da gli Avv ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Asiago n. 9; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – MILANO n. 940 / 20 1 7 , depositat a in data 8/3/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 13 settembre 2024 ; Rilevato che: Con ricorso innanzi alla C.T.P. di Milano, il contribuente([OSCURATO:PERSONA]) impugnò l’avviso di accertamento n. T9D013D06407 in relazione all’anno d’imposta 2003, con cui l’amministrazionefinanziaria, all’esito dell’accertamento condotto nei confronti della società di fatto [OSCURATO:PERSONA] E C.società di fatto (avviso n. T9D022051/2012), aveva imputato ex art. 5 Tuir il maggior reddito da partecipazione degli utili societari, recuperando a tassazione la relativa imposta oltre interessi e sanzioni. Il contribuenteripropose le censure proposte, unitamente agli altri soci ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), contro l’accertamento a carico della società. Si costituì l’Agenzia delle Entrate, ribadendo la legittimità della pretesa fiscale e rilevando che l’avviso di accertamentopresupposto (quello nei confronti della società di fatto)era stato confermato in primo grado dal giudice tributario. r.g. n. 23837/2017a.c.13 /9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] C.T.P. accolse il ricorso del contribuenteritenendo che fosse passata in giudicato, per omessa impugnazione, la decisione che, in secondo grado, aveva annullato l’avviso di accertamento a carico della società. La C.T.R. confermò la sentenza di primo grado, ritenendo che l’annullamento dell’avviso di accertamento nei confronti della società, a prescindere dalla definitività della relativa sentenza, avesse comunque determinato la caducazione dell’avviso di accertamento notificato all’odierno contribuente. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso il contribuente, che ha depositato memoria difensiva con la quale ha rappresentato lo stato degli altri giudizi relativi alla società di fatto. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate deduce che la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo che l’annullamento dell’accertamento a carico della società di fatto fosse preclusivo rispetto all’accertamento ex art. 5 Tuir nei confronti del socio. L’Agenzia delle Entrate rappresenta di avere impugnato tempestivamente la sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento a carico della società, con la conseguenza che, non essendo divenuto definitivo l’accertamento a carico della società, l’avviso di accertamento a carico del socio di fatto non avrebbe potuto essere annullato per il solo fatto che l’accertamento a carico della società era stato annullato con sentenza non definitiva. 1.1. Il motivo è fondato. r.g. n. 23837/2017a.c.13 /9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ordinanza n. 10715 del 2022, questa Corte ha cassato con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Lombardia la sentenza d’appello pronunciata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che non fosse stato integrato, a partire dal primo grado di giudizio, il contraddittorio anche nei confronti della società di fatto tra essi costituita. Orbene, dal momento che nella presente controversia è stato impugnato, in primo grado, l’avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio ([OSCURATO:PERSONA]) della citata società di fatto, in base alla giurisprudenza di questa Corte, sussiste il litisconsorzio necessario tra società e socio (cfr., ex multis, Sez. 5, Ordinanza n. 24025 del 03/10/2018, Rv. 651397 - 01) , con la conseguenza che il presente giudizio dovrà regredire a partire dal primo grado, affinché l’emananda sentenza sia pronunciata nei confronti della società di fatto, costituita tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](società nei cui confronti la sentenza è stata già cassata da questa Corte), e dei singoli soci singolarmente (tra cui [OSCURATO:PERSONA], controricorrente nel presente giudizio di legittimità). La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla C.G.T. di primo grado di Milano,in diversa composizione. Né può avere rilievo che in sede di rinvio , in relazione ad altri contenziosi riguardanti la società , il giudice di primo grado abbia già pronunciatosentenza poi appellata dall’ufficio, in quanto la regola del litisconsorzio necessario è inderogabile, sicché tutte le impugnazioni aventi ad oggetto avvisi di accertamento notificati ad un socio di una supposta società di fatto debbono essere trattate e decise nello stesso processocon un’unica sentenza. Il giudice del rinvioprovvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. r.g. n. 23837/2017a.c.13 /9/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C.G.T. di primo