CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della Corte di appello di Palermo letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Palermo in data 13 ottobre 2017 ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 3, 1 mese e 10 giorni di reclusione e 2.200 euro di multa e a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 3, mesi 5 e giorni 10 di reclusione e 2.600 euro di multa per il reato di tentata estorsione aggravata dal numero delle persone e dall'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., aggravante quest'ultima ritenuta sussistente, senza necessità di ulteriori valutazioni di merito, dalla Corte di cassazione, che aveva rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la sola rideternninazione della pena. 2. Avverso la sentenza ha proposto distinti ricorsi il difensore degli imputati, che deduce per il Barone: 2.1 violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte di appello determinato la pena base in 3 anni 6 mesi di reclusione e 2.500 euro di multa per il reato di tentata estorsione aggravata di cui all'art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. così calcolando la prima aggravante ad effetto speciale, ha poi applicato l'aumento di un terzo per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e l'ulteriore aumento di mesi 6 per la recidiva specifica infraquinquennale contestata all'imputato. Deduce che tale ultimo aumento è in contrasto con il criterio moderatore dell'art. 63, comma 4, cod. pen., in quanto detta aggravante ad effetto speciale concorre con altre due circostanze ad effetto speciale sicché la pena base, determinata per la fattispecie estorsiva aggravata poteva essere aumentata una sola volta e in misura non superiore ad un terzo. 2.2 Per il Galatolo denuncia la violazione della stessa norma e il vizio di motivazione per non avere la Corte di appello motivato in relazione all'ulteriore aumento di un terzo per l'altra aggravante ad effetto speciale ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Non risulta, infatti, dato conto dei criteri adottati per giustificare l'aumento applicato anche con riferimento alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato il ricorso proposto nell'interesse del Barone. L'imputato è stato ritenuto colpevole di tentata estorsione aggravata dal numero delle persone e dal metodo mafioso, aggravante quest'ultima riconosciuta da questa Corte, nonché dall'aggravante soggettiva della recidiva specifica infraquinquennale, entrambe oggetto di autonomi aumenti di pena. La Corte di appello ha, infatti, applicato sulla pena base di tre anni sei mesi di reclusione e 2.500 euro di multa, l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.1 52/91 nella misura di un anno due mesi di reclusione e 800 euro di multa più l'ulteriore aumento di sei mesi di reclusione e 600 euro di multa per la recidiva contestata, applicando da ultimo la riduzione di un terzo per il rito, ma in tal modo è incorsa in errore e ha determinato una pena illegale. E' noto che in presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale deve applicarsi il criterio moderatore di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., che impedisce il cumulo materiale tra circostanze ad effetto speciale concorrenti e prevede che si applichi solo la pena stabilita per quella più grave, aumentata fino ad un terzo, e che opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e ad effetto speciale (Sez. 2, n. 6558 del 08/10/2020, dep. 2021, Ciotola, Rv. 280656). Pur essendo corretta l'affermazione contenuta in sentenza in merito all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che ugualmente non si sottrae a tale criterio, atteso che la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. trova sempre applicazione nel caso di concorso tra aggravanti ad effetto speciale, anche quando si tratti di circostanze per le quali sia escluso il giudizio di bilanciamento (Sez. 5, del 17/09/2018, P., Rv. 274181), nel caso di specie la Corte di appello non ha considerato che la pena base era stata determinata dal primo giudice per il tentativo di estorsione aggravata ex art.628, comma 3, n. 1 cod. pen., dunque, già calcolando detta aggravante ad effetto speciale, da ritenere più grave sia di quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che della recidiva contestata (specifica infraquinquennale) in ragione della pena più elevata prevista dall'art. 629, secondo comma, cod. pen. per effetto di detta aggravante. Considerato, infatti, che per la recidiva contestata non è previsto un aumento in misura fissa, ma nel massimo "sino alla metà", deve ritenersi più grave l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che prevede il limite minino nella misura fissa e più elevata di un terzo. Come stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte «in caso di concorso omogeneo di circostanze ad effetto speciale, l'individuazione della circostanza più grave sulla base del massimo della pena astrattamente prevista non può comportare, in presenza di un'altra aggravante il cui limite minimo sia più elevato, l'irrogazione di una pena ad esso inferiore» (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664). Ribadito che in presenza di più aggravanti ad effetto speciale in base al criterio moderatore indicato va applicata soltanto la pena prevista per la circostanza aggravante più grave con un ulteriore ed unico aumento facoltativo fino ad un terzo, deve ritenersi correttamente applicato solo l'aumento per l'aggravante del metodo mafioso nella misura di un terzo, mentre è illegittimo l'ulteriore aumento di pena applicato per la recidiva specifica infraquinquennale. Ritenuto, pertanto, illegale l'aumento di pena applicato per la recidiva, non è tuttavia necessario disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, potendo direttamente questa Corte provvedere alla determinazione della pena, non essendo necessari apprezzamenti valutativi, ma una mera operazione matematica, eliminando il relativo aumento applicato nella misura di mesi 6 di reclusione e 600 euro di multa. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla pena inflitta al Barone, che si ridetermina in tre anni un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 2.200 di multa.2. E' invece, infondato il ricorso proposto nell'interesse del Galatolo. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di appello non era tenuta a giustificare l'applicazione dell'aumento di pena per l'aggravante di cui 416-bis.1 cod. pen. in ragione della valutazione espressa sul punto da questa Corte nella sentenza di annullamento con rinvio. Ed infatti, se di norma in tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale, incombe uno specifico dovere di motivazione al giudice che, dopo aver quantificato la pena relativa alla circostanza più grave, ritenga di procedere ad un ulteriore aumento nella misura massima consentita dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. (Sez. 2, n. 22763 del 10/07/2020, Gaudino, Rv. 279478), nel caso di specie la sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale del metodo mafioso era stata ritenuta da questa Corte, che espressamente aveva ritenuto non necessarie ulteriori valutazioni di merito, tanto da disporre il rinvio solo per la determinazione della pena, non risultando che l'aumento di pena per detta aggravante fosse stato applicato. Ne deriva che l'applicazione dell'aumento di pena per detta aggravante era obbligato e non necessitava di specifica motivazione; considerato peraltro, che al ricorrente è stato applicato l'aumento della pena base solo per detta aggravante e nella misura minima prevista dalla legge, il ricorso va respinto. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla pena, che ridetermina in anni tre mesi uno giorni dieci di reclusione ed euro 2.200,00 di multa. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processua