CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 maggio 1992
Cassazione n. 11456/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/05/1992 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Brindisi, in data 28 giugno 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 624, comma 1 e 3, 625, comma 1, n. 2, 5, 7, 7-bis, comma 2, cod. pen., esclusa la circostanza di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, censurando la motivazione nella parte in cui fonda il diniego solo sulla gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato, senza considerare, complessivamente, il fatto, la personalità dell'imputato, nonché la sua posizione processuale. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Si trascura, invero, il costante orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui, ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice che non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). In ogni caso, nella specie, la motivazione è stata resa con ampie argomentazioni (cfr. pag. 4 e 5), non raggiunte, specificamente, da censure aventi ad oggetto tutte le rationes decidendi. 4. All'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]