CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 18144/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con atto di appello del 23.02.2022, trasmesso a questa Corte in data 10.05.2022, [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un primo motivo, violazione di legge in ordine alla responsabilità e, con secondo motivo, in ordine al trattamento sanzionatorio, dolendosi della mancata riduzione delle pena per le attenuanti generiche nella massima estensione, della mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale, in ordine ai reati di cui agli artt. 5 lett. b) e 6 del D. Lgs. 283/1962. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine da 3 a 6 della sentenza gravata, laddove ha affermato che le condizioni di conservazione dei prodotti, alimentari e non, possono agilmente trarsi non solo dalle deposizioni in atti, ma anche dalla documentazione fotografica acquisita che dimostra la conservazione promiscua e disordinata di tali prodotti. A ciò si aggiungano le condizioni igienico sanitarie dei locali di cucina del natante in cui i prodotti venivano preparati per essere somministrati agli ospiti a bordo dell'unità da diporto "Atlantide", oggetto di accertamento poi sottoposta a sequestro; Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte valorizzato le modalità della condotta, l'offesa arrecata al bene giuridico tutelato dalla norma violata e l'intensità dell'elemento soggettivo. Il giudice peraltro ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso lo stato di incensuratezza del ricorrente, sicchè la relativa doglianza è priva di fondamento; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il c nsi liere e