CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12499/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della liberazione condizionale presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (in espiazione - in regime di semilibertà - della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di 18 mesi, di cui al provvedimento di cumulo della Procura Generale di Cagliari del 7 febbraio 2004, in relazione a due reati di sequestro di persona a scopo di estorsione e di omicidio), a causa del mancato adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, ed in particolare del risarcimento del danno alle persone offese, pur ritenuto oggettivamente possibile. Osservava in particolare il Tribunale come il condannato «non ha provveduto, neanche in minima parte, al risarcimento del danno cagionato alle persone sequestrate e ed ai familiari della persona uccisa e continua ad affermare di non aver mai pensato di risarcire la persona offesa»; ha altresì rilevato che il medesimo non versa in una situazione di impossibilità di adempiere, quantomeno in via parziale, a tali obbligazioni, svolgendo sin dal 2012 attività lavorativa in regime di semilibertà; ha quindi escluso che il requisito del risarcimento possa essere surrogato dalla mera disponibilità a intraprendere un percorso di giustizia riparativa, né da iniziative di solidarietà o scuse nei confronti delle persone offese, senz'altro apprezzabili nell'ottica del ravvedimento, ma—nel caso di specie e in difetto delle condizioni di ammissibilità—prive di incidenza. 2. Avverso tale ordinanza, il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo denuncia mancanza di motivazione con riferimento alla possibilità economica di risarcire le vittime del reato. Le circostanze che il Tribunale di sorveglianza ha posto a base dell'asserzione in ordine alla capacità economica del condannato a risarcire il danno alle vittime (e precisamente, lo svolgimento, dal 2012, di un'attività di allevatore di bestiame, integrato dallo stipendio della moglie, collaboratrice scolastica) non sono state provate nel corso del procedimento, né il reddito del condannato è stato oggetto di accertamento; inoltre, la moglie del condannato non lavora più dal 2019 e percepisce una pensione minima. 22.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 176 cod. pen., con riferimento all'obbligo di risarcimento. Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 176, quarto comma cod. pen., implica che per impossibilità a adempiere le obbligazioni civili nascenti da reato ci si riferisca anche all'inesigibilità delle stesse per essersi il condannato, come nel caso di specie, sempre professato innocente dal reato ascrittogli, pur avendo dimostrato di aderire al percorso trattamentale in ogni suo aspetto. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione in relazione all'adempimento delle obbligazioni civili. Il provvedimento impugnato è contraddittorio nella parte in cui, da un lato, afferma il disinteresse del condannato rispetto agli aspetti risarcitori, e dall'altro rileva come il medesimo abbia sollecitato l'avvio di un percorso di giustizia riparativa, come peraltro risultante anche dalla relazione di sintesi acquisita. Ulteriore motivo di contraddittorietà intrinseca è ravvisabile nella parte in cui, da un lato si riconosce il diritto del condannato a professarsi innocente, e dall'altro si richiede, per l'accesso al beneficio, che egli adempia agli obblighi risarcitori. 2.4. Con il quarto e sesto motivo si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 cod. pen. nella parte in cui subordina l'ammissione alla liberazione condizionale al risarcimento del danno anche nell'ipotesi di impossibilità derivante dall'esercizio del diritto di professarsi innocente da parte del condannato, che abbia dato prova di effettiva risocializzazione. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia mancanza di motivazione in relazione al ravvedimento del condannato. Il provvedimento impugnato è censurabile per avere del tutto omesso di argomentare in ordine alla ricorrenza nel caso in esame del presupposto del ravvedimento del condannato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato e va rigettato. 32. La liberazione condizionale può essere concessa a beneficio del condannato che, ai sensi dell'art. 176 cod. pen., abbia dato prova di «sicuro ravvedimento». Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, tale requisito non può essere confuso con una generica buona condotta tenuta all'interno del carcere, ovvero con la partecipazione all'opera di rieducazione del condannato, perché l'aggettivo «sicuro» deve essere inteso nel significato di una elevata probabilità della conclusione raggiunta (Sez. 1, n. 34946 del 17/7/2012, Somma, Rv. 253183; Sez. 5, n. 2430 del 18/12/1991, dep. 1992, Farina, Rv. 189981), cosicché non è nemmeno sufficiente la mancanza di elementi che giustificano una valutazione negativa, ma occorre la presenza di elementi positivi dai quali desumere la netta scelta di revisione critica operata rispetto al proprio passato, che parta dal riconoscimento degli errori commessi e aderisca a nuovi modelli di vita socialmente accettati (Sez. 1, n. 486 del 25/9/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471; Sez. 1, n. 45042 del 11/7/2014, Minichini, Rv. 261269; Sez. 1, n. 26754 del 29/5/2009 Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 4222 del 23/11/1990, dep. 1991, Chiarelli, Rv. 186558). In tale contesto rientra anche il risarcimento del danno, che non viene considerato nella sua funzione oggettiva di reintegrazione patrimoniale, ma che appunto, proprio nel quadro delle manifestazioni di ravvedimento del condannato, viene apprezzato come atto comprovante la fattiva volontà del soggetto di eliminare, o attenuare, le conseguenze dannose del reato commesso. Ne consegue che, da una parte, l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato non può identificarsi con la mancanza assoluta di ogni risorsa economica; e che, d'altra parte, ciò che assume concreta rilevanza è il fatto che il condannato abbia dimostrato un effettivo interessamento nei confronti delle vittime e dei loro familiari e abbia fatto quanto in suo potere per eliminare le conseguenze del delitto da lui commesso (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041; Sez. 1, n. 5132 del 11/12/1992, dep. 1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 195932). 3. Ciò chiarito in termini generali, il primo motivo di ricorso è generico e privo di autosufficienza, poiché il Tribunale ha ancorato la valutazione circa la mancata prova dell'impossibilità di adempiere a dati fattuali specifici (attività lavorativa continuativa dal 2012, gestione di un allevamento di bestiame e reddito familiare). A fronte di tali elementi, il ricorrente si limita ad affermare che la moglie non lavora più e percepisce una pensione minima, senza tuttavia precisare l'entità del trattamento pensionistico a lei spettante. Quanto all'attività lavorativa del condannato, essa neppure è specificamente contestata: la doglianza si incentra, in termini assertivi, sulla pretesa mancanza di 4accertamenti reddituali puntuali, senza allegare elementi concreti idonei a dimostrare una reale impossibilità di adempiere, neppure parzialmente, alle obbligazioni civili. Va invero osservato come del tutto correttamente il Tribunale di sorveglianza abbia valorizzato l'attività lavorativa protratta nel tempo e la presenza di un reddito familiare, senza che il ricorrente abbia dedotto elementi idonei ad escludere che tali circostanze si traducano, in concreto, in una capacità contributiva, anche solo parziale, rispetto alle pretese risarcitorie delle persone offese. Né, come detto, assume rilievo decisivo la dedotta cessazione dell'attività lavorativa della moglie, in difetto di qualsiasi allegazione sull'entità del trattamento pensionistico e, più in generale, sulla complessiva situazione patrimoniale del nucleo familiare. L'obbligo di risarcimento, del resto, non postula l'integrale e immediata soddisfazione del credito, potendo essere assolto anche mediante condotte progressive o parziali, purché sintomatiche di un concreto e serio interessamento verso le vittime, interesse che nel caso di specie è stato ritenuto insussistente. 4. Parimenti infondati sono il secondo e terzo motivo. È certamente vero che il detenuto ha diritto di professare la propria innocenza e che tale atteggiamento non costituisce, di per sé, un ostacolo al riconoscimento del ravvedimento, il quale non implica necessariamente l'ammissione di colpevolezza (Sez. 1, n. 33302 del 27/06/2013, Calzetta, Rv. 257005 - 01; Sez. 1, n. 1907 del 30/04/1993, Rv. 194245 - 01). Tuttavia, ai fini della concessione della liberazione condizionale, l'art. 176 cod. pen. richiede l'adesione convinta al trattamento rieducativo e l'accettazione dell'espiazione della pena, sicché l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato assume rilievo non tanto in funzione della mera eliminazione del pregiudizio cagionato, quanto piuttosto quale indice significativo della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041 - 01). In questa prospettiva, correttamente il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato il mancato interessamento di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle persone offese dai reati per i quali egli si trova in espiazione di pena, disinteresse che risulta non solo dal documento di sintesi, ma che è stato, in sostanza, rivendicato dallo stesso ricorrente. Ne consegue che, altrettanto correttamente, il giudice di merito ha escluso che la manifestata disponibilità ad accedere a percorsi di giustizia riparativa o l'offerta di scuse possano surrogare l'obbligo di risarcimento del danno, quando questo risulti concretamente esigibile. Deve infatti ribadirsi che, in tema di liberazione condizionale, l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ovvero la rigorosa dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di adempiervi, costituisce presupposto legale autonomo e indefettibile ai sensi dell'art. 176, quarto comma, cod. pen.; tale impossibilità deve essere 5specificamente allegata e provata dal condannato e non può essere desunta né dalla persistente proclamazione di innocenza né dalla mera adesione a percorsi di giustizia riparativa, quando l'obbligazione risulti concretamente esigibile, anche in forma parziale o progressiva, con la conseguenza che il mancato adempimento legittimamente preclude l'accesso al beneficio, assorbendo ogni ulteriore valutazione in ordine al ravvedimento. 5. Da tali considerazioni discende, altresì, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 cod. pen. prospettata con il quarto e il sesto motivo, giacché la previsione della previa soddisfazione delle obbligazioni civili derivanti dal reato—ovvero della rigorosa dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di adempiervi—si inscrive coerentemente nella funzione rieducativa della pena e nella struttura dell'istituto della liberazione condizionale. Come condivisibilmente affermato nell'ordinanza impugnata, non è ravvisabile alcun vulnus ai parametri costituzionali nella scelta legislativa di subordinare l'accesso alla misura più ampia tra quelle alternative alla detenzione all'eliminazione, nei limiti del possibile, delle conseguenze dannose del reato, non solo mediante il pagamento delle spese processuali, ma anche attraverso il risarcimento del danno, cui il condannato è stato obbligato con titolo giudiziale. Tale onere opera indipendentemente dalla persistente proclamazione di innocenza, la quale, se per un verso non preclude in sé l'apprezzamento del ravvedimento, per altro verso non vale ad esonerare dalle obbligazioni civili discendenti da una condanna irrevocabile, in un ragionevole bilanciamento tra le pretese delle persone offese o danneggiate e la progressione trattamentale del detenuto, che può realizzarsi, sul piano dei benefici, solo in presenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 176 cod. pen. 6. Del pari corretta deve ritenersi, infine, l'affermazione secondo cui la mancata integrazione di un requisito legale - quale l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ovvero la rigorosa dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di adempiervi - assume carattere dirimente e rende superflua ogni ulteriore indagine sugli altri presupposti del beneficio. In tale prospettiva, è infondato il quinto motivo, con il quale si denuncia mancanza di motivazione in relazione al ravvedimento del condannato, poiché il Tribunale di sorveglianza, avendo correttamente arrestato la propria valutazione al difetto del presupposto di cui all'art. 176, quarto comma, cod. pen., non era tenuto a svolgere ulteriori argomentazioni sul «sicuro ravvedimento», restando tale profilo assorbito dalla preliminare e autonoma ragione ostativa posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità. 67. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto, ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M- O 2. [OSCURATO:PERSONA]. r.:.."•'•••• • [OSCURATO:PERSONA] in 7