Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 02927/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico SECCIA, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 26 ottobre 2020, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del G.u.p. del Tribunale di Roma, confermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla commissione di tre rapine, per le quali rideterminava la pena, esclusa la sussistenza dell'aggravante dell'aver agito con volto travisato e applicata la recidiva reiterata, riconosciuta anche la continuazione con altro delitto di tentata rapina, giudicato con sentenza divenuta irrevocabile.d

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.

4. E' immune da vizi la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, che può essere legittimamente giustificato anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826), nel caso di specie richiamati nella sentenza impugnata, unitamente alla gravità dei reati commessi in un breve arco temporale.

Va ribadito altresì che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509).

5. Sulla scia di numerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità della nuova disciplina con vari principi della Carta fondamentale (sent. n. 193 del 14/06/2007, cui fecero seguito molte ordinanze d'inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn. 33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni Unite, in una nota e ormai risalente pronuncia, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez.

U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839).

Il principio è stato poi ribadito dalle stesse Sezioni Unite (Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez.

U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044), che pure hanno evidenziato come, in ordine all'applicazione o alla esclusione della recidiva, sul giudice di merito gravi un onere motivazionale (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), rimarcato da ultimo nella sentenza Schettino (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione).

Nel caso di cui si tratta, la motivazione del primo giudice sul punto era stata assente, ma con il motivo di appello si era invocata la esclusione della recidiva in ragione delle "personalità del Forlizzi, tenendo conto anche della sua condizione di dipendenza da alcool/sostanze stupefacenti".

La deduzione, invero, risultava priva di fondamento, non potendo detta condizione essere positivamente valutata per affermare l'assenza di maggiore pericolosità e colpevolezza dell'imputato.

La Corte di appello, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, ha sia pure implicitamente confermato la sussistenza dei presupposti "sostanziali" per l'applicazione della recidiva, rimarcando la gravità dei reati commessi in un brevissimo arco temporale (tre rapine consumate e una tentata in circa due mesi) e richiamando i "precedenti reiterati e specifici, indice di una sicura tendenza a delinquere".

6. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 12 gennaio 2022.

Sentenza a motivazione semplificata.

Il Consigliere estensore Pi o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico SECCIA, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 26 ottobre 2020, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del G.u.p. del Tribunale di Roma, confermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla commissione di tre rapine, per le quali rideterminava la pena, esclusa la sussistenza dell'aggravante dell'aver agito con volto travisato e applicata la recidiva reiterata, riconosciuta anche la continuazione con altro delitto di tentata rapina, giudicato con sentenza divenuta irrevocabile.d 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. 4. E' immune da vizi la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, che può essere legittimamente giustificato anche solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826), nel caso di specie richiamati nella sentenza impugnata, unitamente alla gravità dei reati commessi in un breve arco temporale. Va ribadito altresì che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). 5. Sulla scia di numerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità della nuova disciplina con vari principi della Carta fondamentale (sent. n. 193 del 14/06/2007, cui fecero seguito molte ordinanze d'inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn. 33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni Unite, in una nota e ormai risalente pronuncia, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839). Il principio è stato poi ribadito dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044), che pure hanno evidenziato come, in ordine all'applicazione o alla esclusione della recidiva, sul giudice di merito gravi un onere motivazionale (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), rimarcato da ultimo nella sentenza Schettino (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione). Nel caso di cui si tratta, la motivazione del primo giudice sul punto era stata assente, ma con il motivo di appello si era invocata la esclusione della recidiva in ragione delle "personalità del Forlizzi, tenendo conto anche della sua condizione di dipendenza da alcool/sostanze stupefacenti". La deduzione, invero, risultava priva di fondamento, non potendo detta condizione essere positivamente valutata per affermare l'assenza di maggiore pericolosità e colpevolezza dell'imputato. La Corte di appello, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, ha sia pure implicitamente confermato la sussistenza dei presupposti "sostanziali" per l'applicazione della recidiva, rimarcando la gravità dei reati commessi in un brevissimo arco temporale (tre rapine consumate e una tentata in circa due mesi) e richiamando i "precedenti reiterati e specifici, indice di una sicura tendenza a delinquere". 6. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 gennaio 2022. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore Pi o
Sentenza Cassazione n. 02927/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris