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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14114/2026

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legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generaledello Stato;-controricorrente-nonchéNumero registro generale 11813/2019Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 14114/2026Data pubblicazione 14/05/2026IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, in persona dellegale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti MarinaBinda, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Milano, n. 4371/2018dell’8 ottobre 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONunzio Celona, con ricorso davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],ha proposto opposizione contro un’iscrizione ipotecaria relativa a duecartelle di pagamento e agli atti presupposti e consequenziali,chiedendo fosse accertata e dichiarata l’illegittimità e l’inesistenza dellepresunte cartelle, per non essere mai state notificate e, in ogni caso,l’estinzione della pretesa impositiva per intervenuta decadenza eprescrizione.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, consentenza n. 661/2016, ha rigettato l’eccezione di carenza digiurisdizione, dichiarato la carenza di interesse ad agire quanto alpreavviso di iscrizione ipotecaria e respinto l’eccezione di prescrizione.Il ricorrente ha proposto appello che la Corte d’appello di Milano,nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4371/2018, ha rigettato.Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinquemotivi.Numero registro generale 11813/2019Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 14114/2026Data pubblicazione 14/05/2026L’IVASS e l’ADER-Agenzia delle Entrate riscossione si sono difesicon controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697, 2702, 2714, 2719, 2724 e 2725 c.c. e214 ss. c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe riconosciutovalenza probatoria alla documentazione, depositata in fotocopia,dell’AGER, nonostante fosse stata formalmente disconosciuta e nonfosse stata domandata la verificazione.Sostiene che l’AGER avrebbe solo prodotto copie di relazioni dinotifica che non attesterebbero l’avvenuto ritiro dell’atto da parte delcontribuente e non avrebbe dimostrato l’esistenza di un collegamentotra le relazioni di notifica e gli atti che sarebbero stati notificati.Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt.137, 138, 139, 140, 143 e 149 c.p.c., in combinato disposto con gliartt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, comma 1, d.

P.R. n. 600 del 1973e 7, ultimo comma, della legge n. 890 del 1982, in quanto nulla sarebbestato provato circa i necessari accessi nei luoghi di reperibilità deldestinatario e le vane ricerche effettuate nei confronti degli atrisoggetti abilitati alla ricezione ex art. 139 c.p.c.Inoltre, non sarebbe stata inviata la c.d. lettera informativa.Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546 del 2012 perchéla corte territoriale non avrebbe rivelato le ragioni della sua decisione,soprattutto in ordine alla regolarità della notifica e agli effetti deldisconoscimento delle copie fotostatiche.Numero registro generale 11813/2019Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 14114/2026Data pubblicazione 14/05/2026Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. perché la corte territoriale non avrebbe spiegato leragioni per cui l’Agenzia avrebbe correttamente adempiuto al proprioonere probatorio.Con il quinto motivo il ricorrente rappresenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 24 Cost., del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 62,comma 1, e dell’art. 112 c.p.c., atteso che la sentenza avrebbeerroneamente valutato in ordine al profilo dell’eccepita prescrizione delcredito, non essendo mai state notificate le cartelle esattoriali, eavrebbe male applicato il regime della prescrizione decennale.Il ricorso è, nel complesso, inammissibile.Infatti, il giudice di appello ha affermato, al punto 3.8 dellasentenza, a pagina 7, che bene aveva fatto il tribunale a dichiarare lamancanza di interesse del ricorrente a agire avverso il mero preavvisodi iscrizione ipotecaria in quanto egli, al tempo della sua notifica, eragià a conoscenza del titolo (l’ordinanza ingiunzione) e del credito inforza dei quali si stava procedendo nei suoi confronti in base allecartelle esattoriali presupposto del preavviso, il quale, quindi, non eraimpugnabile, essendo ciò consentito “unicamente allorquando ildebitore sia venuto a conoscenza solo con tale strumento delle pretesein via di riscossione nei suoi confronti, ipotesi, per quanto illustrato quinon ricorrente”.

Nella specie, risultava che l’ordinanza ingiunzione erastata portata a conoscenza dell’interessato con notifica pervenutatramite soggetto abilitato a ricevere atti di quel tipo (la moglie), comeemerge dal punto 3.7, pagina 7, della motivazione.Questo passaggio, però, che esprime una ratio decidendi autonomasufficiente da sola a giustificare la decisione assunta, non è statospecificamente oggetto di contestazione con i motivi di ricorso, con laNumero registro generale 11813/2019Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 14114/2026Data pubblicazione 14/05/2026conseguenza che le censure qui sollevate non possono essereesaminate, in applicazione del principio, consolidato nellagiurisprudenza della Corte, secondo cui “quando la sentenzaassoggettata ad impugnazione sia fondata su diverserationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente lastatuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta controuna di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza delgiudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenzadi interesse” (Cass. Sez. 3, n. 13880 del 06/07/2020.Peraltro, in aggiunta a ciò, si osserva che, comunque, ildisconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensidell’art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri dellaspecificità e della determinatezza e non può costituire una meraespressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudiziodi fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimitàse congruamente e logicamente motivato (Cass., Sez. 1, n. 18491dell’8 luglio 2024).Nella specie, il ricorrente non ha indicato quali profili delle fotocopiein questione fossero stati contestati e le ragioni della doglianza.Peraltro, la corte territoriale chiarisce, a pagina sei dellamotivazione, l’iter della notificazione, rendendo palese come, dalladocumentazione agli atti, emerga il collegamento fra tale notifica e gli2) Il ricorso è dichiarato inammissibile.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo.Numero registro generale 11813/2019Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 14114/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.

P.Q.M- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna il ricorrente a corrispondere le spese di lite, che liquidain € 4.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito, in favoredi ADER - Agenzia delle Entrate riscossione, e in € 4.000,00 percompenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, in favoredi IVASS;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II SezioneCivile, il 24 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generaledello Stato;-controricorrente-nonchéNumero registro generale 11813/2019Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 14114/2026Data pubblicazione 14/05/2026IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, in persona dellegale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti MarinaBinda, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Milano, n. 4371/2018dell’8 ottobre 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONunzio Celona, con ricorso davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],ha proposto opposizione contro un’iscrizione ipotecaria relativa a duecartelle di pagamento e agli atti presupposti e consequenziali,chiedendo fosse accertata e dichiarata l’illegittimità e l’inesistenza dellepresunte cartelle, per non essere mai state notificate e, in ogni caso,l’estinzione della pretesa impositiva per intervenuta decadenza eprescrizione.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, consentenza n. 661/2016, ha rigettato l’eccezione di carenza digiurisdizione, dichiarato la carenza di interesse ad agire quanto alpreavviso di iscrizione ipotecaria e respinto l’eccezione di prescrizione.Il ricorrente ha proposto appello che la Corte d’appello di Milano,nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4371/2018, ha rigettato.Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinquemotivi.Numero registro generale 11813/2019Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 14114/2026Data pubblicazione 14/05/2026L’IVASS e l’ADER-Agenzia delle Entrate riscossione si sono difesicon controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697, 2702, 2714, 2719, 2724 e 2725 c.c. e214 ss. c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe riconosciutovalenza probatoria alla documentazione, depositata in fotocopia,dell’AGER, nonostante fosse stata formalmente disconosciuta e nonfosse stata domandata la verificazione.Sostiene che l’AGER avrebbe solo prodotto copie di relazioni dinotifica che non attesterebbero l’avvenuto ritiro dell’atto da parte delcontribuente e non avrebbe dimostrato l’esistenza di un collegamentotra le relazioni di notifica e gli atti che sarebbero stati notificati.Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt.137, 138, 139, 140, 143 e 149 c.p.c., in combinato disposto con gliartt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, comma 1, d. P.R. n. 600 del 1973e 7, ultimo comma, della legge n. 890 del 1982, in quanto nulla sarebbestato provato circa i necessari accessi nei luoghi di reperibilità deldestinatario e le vane ricerche effettuate nei confronti degli atrisoggetti abilitati alla ricezione ex art. 139 c.p.c.Inoltre, non sarebbe stata inviata la c.d. lettera informativa.Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546 del 2012 perchéla corte territoriale non avrebbe rivelato le ragioni della sua decisione,soprattutto in ordine alla regolarità della notifica e agli effetti deldisconoscimento delle copie fotostatiche.Numero registro generale 11813/2019Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 14114/2026Data pubblicazione 14/05/2026Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. perché la corte territoriale non avrebbe spiegato leragioni per cui l’Agenzia avrebbe correttamente adempiuto al proprioonere probatorio.Con il quinto motivo il ricorrente rappresenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 24 Cost., del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 62,comma 1, e dell’art. 112 c.p.c., atteso che la sentenza avrebbeerroneamente valutato in ordine al profilo dell’eccepita prescrizione delcredito, non essendo mai state notificate le cartelle esattoriali, eavrebbe male applicato il regime della prescrizione decennale.Il ricorso è, nel complesso, inammissibile.Infatti, il giudice di appello ha affermato, al punto 3.8 dellasentenza, a pagina 7, che bene aveva fatto il tribunale a dichiarare lamancanza di interesse del ricorrente a agire avverso il mero preavvisodi iscrizione ipotecaria in quanto egli, al tempo della sua notifica, eragià a conoscenza del titolo (l’ordinanza ingiunzione) e del credito inforza dei quali si stava procedendo nei suoi confronti in base allecartelle esattoriali presupposto del preavviso, il quale, quindi, non eraimpugnabile, essendo ciò consentito “unicamente allorquando ildebitore sia venuto a conoscenza solo con tale strumento delle pretesein via di riscossione nei suoi confronti, ipotesi, per quanto illustrato quinon ricorrente”. Nella specie, risultava che l’ordinanza ingiunzione erastata portata a conoscenza dell’interessato con notifica pervenutatramite soggetto abilitato a ricevere atti di quel tipo (la moglie), comeemerge dal punto 3.7, pagina 7, della motivazione.Questo passaggio, però, che esprime una ratio decidendi autonomasufficiente da sola a giustificare la decisione assunta, non è statospecificamente oggetto di contestazione con i motivi di ricorso, con laNumero registro generale 11813/2019Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 14114/2026Data pubblicazione 14/05/2026conseguenza che le censure qui sollevate non possono essereesaminate, in applicazione del principio, consolidato nellagiurisprudenza della Corte, secondo cui “quando la sentenzaassoggettata ad impugnazione sia fondata su diverserationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente lastatuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta controuna di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza delgiudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenzadi interesse” (Cass. Sez. 3, n. 13880 del 06/07/2020.Peraltro, in aggiunta a ciò, si osserva che, comunque, ildisconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensidell’art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri dellaspecificità e della determinatezza e non può costituire una meraespressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudiziodi fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimitàse congruamente e logicamente motivato (Cass., Sez. 1, n. 18491dell’8 luglio 2024).Nella specie, il ricorrente non ha indicato quali profili delle fotocopiein questione fossero stati contestati e le ragioni della doglianza.Peraltro, la corte territoriale chiarisce, a pagina sei dellamotivazione, l’iter della notificazione, rendendo palese come, dalladocumentazione agli atti, emerga il collegamento fra tale notifica e gli2) Il ricorso è dichiarato inammissibile.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo.Numero registro generale 11813/2019Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 14114/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.M- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna il ricorrente a corrispondere le spese di lite, che liquidain € 4.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito, in favoredi ADER - Agenzia delle Entrate riscossione, e in € 4.000,00 percompenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, in favoredi IVASS;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II SezioneCivile, il 24 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
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