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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42473/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] .

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che in data 1/2/2019 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal GUP del Tribunale cittadino, all'esito di giudizio abbreviato, in ordine ai delitti di rapina e lesioni personali così come contestatigli, con la condanna alla pena ritenuta di giustizia.

2. A sostegno del ricorso deduce:

2.1. violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto come rapina anziché come furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen., pur avendo il Sensoli, a suo dire, posto in essere una violenza diretta sulla res (la borsa della persona offesa) alla quale sarebbe poi seguita una violenza indiretta sulla Chirac, spinta fuori dall'autovettura sulla quale era stata fatta salire.

2.2. violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all'aggravante di cui al capo b).

Assume, infatti, il ricorrente doversi ritenere sufficiente ai fini della concessione delle attenuanti in parola anche un solo elemento attinente la personalità del condannato, all'entità del fatto o alle sue modalità.

2.3. violazione di legge in ordine all'aumento di pena disposto ex art. 81 cod. pen. per la continuazione tra i reati.

3. Il P.G. con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 4.1.

Il primo motivo di impugnazione, infatti, meramente reiterativo di argomenti congruamente disattesi dalla Corte di merito, è manifestamente infondato, atteso che è pacifico che il ricorrente si impossessato della res ricorrendo anche a violenza nei confronti della persona offesa, tanto da riconoscerlo, in qualche misura, perfino nel ricorso, laddove assume che "il Sensoli, una volta entrata in auto la Chirac (di cui non possiamo avere la prova che la borsa fosse aderente al corpo), si è impossessato della borsa, spingendo la Chirac verso l'esterno dell'autovettura": si tratta di condotta che integra incontrovertibilmente il delitto contestato, in quanto secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene (cfr. da ultimo, Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558), né rileva che si sia trattato di una semplice spinta, atteso che la violenza necessaria per l'integrazione dell'elemento materiale della rapina può consistere anche in una I spinta o in un semplice urto in danno della vittima, finalizzati a realizzare l'impossessamento della cosa (Sez. 2, n. 3366 del 18/12/2012, Rv. 255199).

4.2. Anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione fondata sull'uso di violenza ai danni di persona particolarmente indifesa e sui precedenti penali del ricorrente, definito aduso ad atti del genere: si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

4.3. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per la continuazione - nel caso in esame di appena mesi tre di reclusione - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243): peraltro, la Corte territoriale ha adeguatamente evidenziato che con il ricorso "l'appellante non deduce quali siano le circostanze che avrebbero dovuto indurre il giudice ad applicare un aumento inferiore", così evidenziando anche la genericità del motivo di ricorso in appello,

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione sempli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] . 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che in data 1/2/2019 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal GUP del Tribunale cittadino, all'esito di giudizio abbreviato, in ordine ai delitti di rapina e lesioni personali così come contestatigli, con la condanna alla pena ritenuta di giustizia. 2. A sostegno del ricorso deduce: 2.1. violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto come rapina anziché come furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen., pur avendo il Sensoli, a suo dire, posto in essere una violenza diretta sulla res (la borsa della persona offesa) alla quale sarebbe poi seguita una violenza indiretta sulla Chirac, spinta fuori dall'autovettura sulla quale era stata fatta salire. 2.2. violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all'aggravante di cui al capo b). Assume, infatti, il ricorrente doversi ritenere sufficiente ai fini della concessione delle attenuanti in parola anche un solo elemento attinente la personalità del condannato, all'entità del fatto o alle sue modalità. 2.3. violazione di legge in ordine all'aumento di pena disposto ex art. 81 cod. pen. per la continuazione tra i reati. 3. Il P.G. con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 4.1. Il primo motivo di impugnazione, infatti, meramente reiterativo di argomenti congruamente disattesi dalla Corte di merito, è manifestamente infondato, atteso che è pacifico che il ricorrente si impossessato della res ricorrendo anche a violenza nei confronti della persona offesa, tanto da riconoscerlo, in qualche misura, perfino nel ricorso, laddove assume che "il Sensoli, una volta entrata in auto la Chirac (di cui non possiamo avere la prova che la borsa fosse aderente al corpo), si è impossessato della borsa, spingendo la Chirac verso l'esterno dell'autovettura": si tratta di condotta che integra incontrovertibilmente il delitto contestato, in quanto secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene (cfr. da ultimo, Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558), né rileva che si sia trattato di una semplice spinta, atteso che la violenza necessaria per l'integrazione dell'elemento materiale della rapina può consistere anche in una I spinta o in un semplice urto in danno della vittima, finalizzati a realizzare l'impossessamento della cosa (Sez. 2, n. 3366 del 18/12/2012, Rv. 255199). 4.2. Anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione fondata sull'uso di violenza ai danni di persona particolarmente indifesa e sui precedenti penali del ricorrente, definito aduso ad atti del genere: si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 4.3. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per la continuazione - nel caso in esame di appena mesi tre di reclusione - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243): peraltro, la Corte territoriale ha adeguatamente evidenziato che con il ricorso "l'appellante non deduce quali siano le circostanze che avrebbero dovuto indurre il giudice ad applicare un aumento inferiore", così evidenziando anche la genericità del motivo di ricorso in appello, 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila a favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione sempli
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