Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 6/2025
ECLI:EU:T:2025:1050
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0641_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 novembre 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] & Co. / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Borsa per la spesa)
(Causa T‑641/24)
«Disegno o modello dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello dell’Unione europea raffigurante una borsa per la spesa – Causa di nullità – Assenza di unicità del disegno o modello – Articolo 3, lettera a), e articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002 nella versione anteriore al regolamento (UE) 2024/2822 – Coerenza delle prospettive»
1.
Disegni e modelli dell’Unione europea – Domanda di registrazione – Presupposti – Rappresentazione riproducibile del disegno o modello – Nozione – Deposito di varie prospettive di uno stesso disegno o modello – Ammissione – Presupposti – Requisito di unicità – Coerenza delle prospettive
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 36, § 1, c); regolamento della Commissione n. 2245/2002, art. 4]
(v. punti 21‑25)
2.
Disegni e modelli dell’Unione europea – Cause di nullità – Rappresentazione che non risponde alla definizione di disegno o modello – Rappresentazione di una borsa per la spesa
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 3, a), 4, § 1, e 25, § 1, a)]
(v. punti 30, 31, 35, 37‑39)
3.
Disegni e modelli dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Decisione di un’unità dell’Ufficio facente parte del contesto della decisione della commissione di ricorso
(v. punto 43)
4.
Disegni e modelli dell’Unione europea – Procedimenti dinanzi agli organi dell’Ufficio – Rapporto tra un procedimento di dichiarazione di nullità di un disegno o modello dell’Unione europea dinanzi all’Ufficio e qualsiasi procedimento dinanzi a un giudice nazionale – Autorità di cosa giudicata – Assenza
(v. punto 52)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] & Co. GmbH & Co. KG è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese.