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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01456/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21152/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]

252. –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]

35. –controricorrente – avverso la sentenza n. 2787/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato per cassazione, sulla scorta di quattro motivi, la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato - per quanto qui ancora interessa - la statuizione di primo grado del Tribunale di Tivoli di condanna degli odierni ricorrenti ad arretrare i corpi di fabbrica insistenti sul loro fondo, in territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA], identificati con le lettere A-B-C nella CTU depositata nel giudizio di prime cure fino ad una distanza di almeno mt. 10 dal confine con il fondo confinante del sig. [OSCURATO:PERSONA].

2. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.

3. I ricorrenti hanno depositato memoria.

4. Con il primo motivo di ricorso, rubricato con riferimento ai nn. 3 e 5 dell’articolo 360 c.p.c., i ricorrenti denunciano promiscuamente il vizio di omesso esame di fatto decisivo e il vizio di violazione di legge, con riferimento all’ artt. 873 c.c., alla legge n. 1150/942 e alle disposizioni di attuazione del regolamento edilizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

5. Nel motivo si sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il fatto che i fondi delle parti in causa appartenevano originariamente all’odierno contro ricorrente, il quale aveva frazionato la proprietà nel 1977, cedendone una parte al fratello Giuseppe, dante causa degli odierni ricorrenti; cosicché il fabbricato A, posto sul confine tra i fondi, appartiene ad [OSCURATO:PERSONA] per il piano terreno e ai ricorrenti per il piano primo.

Non avendo esaminato tale fatto, osservano i ricorrenti, la Corte capitolina ha applicato alla fattispecie norme - quelle evocato nella rubrica del motivo –inconferenti alla fattispecie.

6. Il primo motivo è inammissibile.

7. Per quantoriguarda la censura di omesso esame di fatto decisivo, essa è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012); il ricorrente per cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. - «deve indicare le r agioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (così Cass. 26774/16) e tale onere non è stato assolto dagli odierni ricorrenti.

7.1. Inconcludente, al riguardo, è l’argomento speso nella memoria dei ricorrenti alla cui stregua «tribunale e Corte d’Appello non hanno risolto le “questioni di fatto” sulla base delle stesse ragioni perché semplicemente hanno del tutto ignorato sia il dato di fatto rappresentato dalla circostanza che originariamente il terreno ed il manufatto (A) fossero di proprietà del solo [OSCURATO:PERSONA] che la struttura stessa del manufatto, che altro non è che un unico corpo di fabbrica che si sviluppa su due piani (oggi di proprietari diversi)».

7.2. Che il fatto di cui si lamenta l’omesso esame sia stato ignorato tanto dal tribunale quanto dalla Corte d’appello non sollevava il ricorrente dall’onere processuale di illustrare, per non incorrere nell’inammissibilità di cui all’articolo 348 ter c.p.c., la diversità, ove sussistente, tra le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello.

8. Per quanto riguarda la denuncia del vizio di violazione di legge, la censura è inammissibile perché non indica alcuna regola di diritto applicata dalla Corte d'appello in contrasto con le disposizioni di cui lamenta la violazione, ma sollecita la rivalutazione delle risultanze istruttorie, sviluppando argomenti di fatto che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.

9. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato con riferimento al n. 3 dell’articolo 360 c.p.c., i ricorrenti denunciano il vizio di violazione di legge, con riferimento all’ art. 1062 c.c., lamentando che la Corte territoriale non abbia riconosciuto nella fattispecie dedotta in giudizio una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia.

10. Il secondo motivo è inammissibile per la novità della questione con il medesimo dedotta.

La questione della servitù costituita per destinazione del padre di famiglia non risulta infatti trattata nella sentenza impugnata, né nel ricorso si precisa se, e dove, tale questione sarebbe stata dedotta in sede di merito.

Va qui ricordato, in proposito, l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua «qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in al cun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa» (Cass. 8206/2016, conf.

Cass. 7048/2016).

11. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato con riferimento al n. 3 dell’articolo 360 c.p.c., i ricorrenti denunciano il vizio di violazione di legge, con riferimento agli artt. 1559 c.c. e 167 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale abbia ritenuto inammissibile, perché proposta oltre il termine di decadenza di cui all’articolo 1667 c.p.c., l’eccezione di usucapione, per possesso ultraventennale, deldiritto di mantenere inalterato lo stato attuale dei luoghi.

Nel motivo si argomenta che l’eccezione di usucapione avanzata dagli odierni ricorrenti si sarebbe dovuta qualificare come eccezione riconvenzionale, in quanto tale non soggetta alle decadenza di cui all’articolo 167 c.p.c..

12. Il terzo motivo è infondato.

La Corte di appello riferisce, con affermazione non specificamente contestata dagli odierni ricorrenti, che l' usucapione era stata da questi ultimi dedotta in sede di comparsa conclusionale (pag. 7, ultimo capoverso, della sentenza); tale deduzione era pertanto tardiva non solo come domanda riconvenzionale, che sarebbe stata da proporre in comparsa di risposta, ma anche come eccezione, che sarebbe stata da proporre nel termine di cui all'art. 180, secondo comma, c.p.c., secondo il testo (applicabile ratione temporis, essendo il presente giudizio stato introdotto nel 2003) - anteriore alla sostituzione operata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; cfr., in termini, Cass. n. 10206/2015.

«La decadenza dalla proposizione di domanda riconvenzionale di usucapione, per inosservanza del termine stabilito dall'art. 166 cod. proc. civ., non impedisce alla stessa di produrre gli effetti di una semplice eccezione di usucapione, mirante al rigetto della pretesa attrice, sempre che la costituzione sia comunque avvenuta nel termine utile per proporre le eccezioni (ovvero, nella specie, entro quello di cui all'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)»; si veda anche Cass. n. 6009/2020 «Il giudice di merito, anche quando ritenga che la domanda di usucapione formulata dal convenuto in via riconvenzionale sia per qualsiasi motivo inammissibile , non può esimersi dall'esaminare il relativo tema "sub specie" di eccezione, essendo a tale riguardo sufficiente che quest'ultima sia stata sollevata nei termini previsti dal codice di procedura».

13. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato con riferimento al n. 3 dell’articolo 360 c.p.c., i ricorrenti denunciano il vizio di violazione di legge, con riferimento alle disposizioni di attuazione del regolamento edilizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’ artt. 873 c.c., le quali, a dire del ricorrente, prescriverebbero una distanza dei fabbricati dal confine di mt. 5 e non di mt. 10.

14. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché - se è v ero che jura novit curia (cfr. Cass. 2661/2020: « Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche [anche se di natura secondaria], sicché spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia, acquisirne conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte») - va altresì evidenz iato che grava sul ricorrente l'onere di indicare l'epoca di costruzione dei manufatti di cui il giudice di merito ha disposto l'arretramento, onde mettere la Corte di cassazione in condizione di verificare l'eventuale errore in cui sia caduta la Corte d'appello sulla base della disciplina regolamentare locale applicabile ratione temporis.

15. Il suddetto onere non è stato assolto, in quanto nel ricorso non si fa alcun riferimento all’epoca di realizzazione dei fabbricati B e C e, in relazione al fabbricato A, si dà atto di una evidenza catastale risalente al 1928 (pag. 8 del ricorso) ma non si precisa l’epoca dell’ampliamento in contestazione (cfr. pag. 5 della sentenza, sottolineatura nostra: «le opere in contestazione consistono nell’ampliamento dell’a ppartamento dei Polito [quello ubicato sul terreno comune sub 208]»).

Donde l’inammissibilità del mezzo di impugnazione.

16. In definitiva, il ricorso va rigettato.

17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

18. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.500, oltre € 200 per esborsi e altri accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21152/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 252. –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35. –controricorrente – avverso la sentenza n. 2787/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato per cassazione, sulla scorta di quattro motivi, la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato - per quanto qui ancora interessa - la statuizione di primo grado del Tribunale di Tivoli di condanna degli odierni ricorrenti ad arretrare i corpi di fabbrica insistenti sul loro fondo, in territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA], identificati con le lettere A-B-C nella CTU depositata nel giudizio di prime cure fino ad una distanza di almeno mt. 10 dal confine con il fondo confinante del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. 3. I ricorrenti hanno depositato memoria. 4. Con il primo motivo di ricorso, rubricato con riferimento ai nn. 3 e 5 dell’articolo 360 c.p.c., i ricorrenti denunciano promiscuamente il vizio di omesso esame di fatto decisivo e il vizio di violazione di legge, con riferimento all’ artt. 873 c.c., alla legge n. 1150/942 e alle disposizioni di attuazione del regolamento edilizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Nel motivo si sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il fatto che i fondi delle parti in causa appartenevano originariamente all’odierno contro ricorrente, il quale aveva frazionato la proprietà nel 1977, cedendone una parte al fratello Giuseppe, dante causa degli odierni ricorrenti; cosicché il fabbricato A, posto sul confine tra i fondi, appartiene ad [OSCURATO:PERSONA] per il piano terreno e ai ricorrenti per il piano primo. Non avendo esaminato tale fatto, osservano i ricorrenti, la Corte capitolina ha applicato alla fattispecie norme - quelle evocato nella rubrica del motivo –inconferenti alla fattispecie. 6. Il primo motivo è inammissibile. 7. Per quantoriguarda la censura di omesso esame di fatto decisivo, essa è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012); il ricorrente per cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. - «deve indicare le r agioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (così Cass. 26774/16) e tale onere non è stato assolto dagli odierni ricorrenti. 7.1. Inconcludente, al riguardo, è l’argomento speso nella memoria dei ricorrenti alla cui stregua «tribunale e Corte d’Appello non hanno risolto le “questioni di fatto” sulla base delle stesse ragioni perché semplicemente hanno del tutto ignorato sia il dato di fatto rappresentato dalla circostanza che originariamente il terreno ed il manufatto (A) fossero di proprietà del solo [OSCURATO:PERSONA] che la struttura stessa del manufatto, che altro non è che un unico corpo di fabbrica che si sviluppa su due piani (oggi di proprietari diversi)». 7.2. Che il fatto di cui si lamenta l’omesso esame sia stato ignorato tanto dal tribunale quanto dalla Corte d’appello non sollevava il ricorrente dall’onere processuale di illustrare, per non incorrere nell’inammissibilità di cui all’articolo 348 ter c.p.c., la diversità, ove sussistente, tra le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello. 8. Per quanto riguarda la denuncia del vizio di violazione di legge, la censura è inammissibile perché non indica alcuna regola di diritto applicata dalla Corte d'appello in contrasto con le disposizioni di cui lamenta la violazione, ma sollecita la rivalutazione delle risultanze istruttorie, sviluppando argomenti di fatto che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. 9. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato con riferimento al n. 3 dell’articolo 360 c.p.c., i ricorrenti denunciano il vizio di violazione di legge, con riferimento all’ art. 1062 c.c., lamentando che la Corte territoriale non abbia riconosciuto nella fattispecie dedotta in giudizio una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia. 10. Il secondo motivo è inammissibile per la novità della questione con il medesimo dedotta. La questione della servitù costituita per destinazione del padre di famiglia non risulta infatti trattata nella sentenza impugnata, né nel ricorso si precisa se, e dove, tale questione sarebbe stata dedotta in sede di merito. Va qui ricordato, in proposito, l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua «qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in al cun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa» (Cass. 8206/2016, conf. Cass. 7048/2016). 11. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato con riferimento al n. 3 dell’articolo 360 c.p.c., i ricorrenti denunciano il vizio di violazione di legge, con riferimento agli artt. 1559 c.c. e 167 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale abbia ritenuto inammissibile, perché proposta oltre il termine di decadenza di cui all’articolo 1667 c.p.c., l’eccezione di usucapione, per possesso ultraventennale, deldiritto di mantenere inalterato lo stato attuale dei luoghi. Nel motivo si argomenta che l’eccezione di usucapione avanzata dagli odierni ricorrenti si sarebbe dovuta qualificare come eccezione riconvenzionale, in quanto tale non soggetta alle decadenza di cui all’articolo 167 c.p.c.. 12. Il terzo motivo è infondato. La Corte di appello riferisce, con affermazione non specificamente contestata dagli odierni ricorrenti, che l' usucapione era stata da questi ultimi dedotta in sede di comparsa conclusionale (pag. 7, ultimo capoverso, della sentenza); tale deduzione era pertanto tardiva non solo come domanda riconvenzionale, che sarebbe stata da proporre in comparsa di risposta, ma anche come eccezione, che sarebbe stata da proporre nel termine di cui all'art. 180, secondo comma, c.p.c., secondo il testo (applicabile ratione temporis, essendo il presente giudizio stato introdotto nel 2003) - anteriore alla sostituzione operata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; cfr., in termini, Cass. n. 10206/2015. «La decadenza dalla proposizione di domanda riconvenzionale di usucapione, per inosservanza del termine stabilito dall'art. 166 cod. proc. civ., non impedisce alla stessa di produrre gli effetti di una semplice eccezione di usucapione, mirante al rigetto della pretesa attrice, sempre che la costituzione sia comunque avvenuta nel termine utile per proporre le eccezioni (ovvero, nella specie, entro quello di cui all'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)»; si veda anche Cass. n. 6009/2020 «Il giudice di merito, anche quando ritenga che la domanda di usucapione formulata dal convenuto in via riconvenzionale sia per qualsiasi motivo inammissibile , non può esimersi dall'esaminare il relativo tema "sub specie" di eccezione, essendo a tale riguardo sufficiente che quest'ultima sia stata sollevata nei termini previsti dal codice di procedura». 13. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato con riferimento al n. 3 dell’articolo 360 c.p.c., i ricorrenti denunciano il vizio di violazione di legge, con riferimento alle disposizioni di attuazione del regolamento edilizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’ artt. 873 c.c., le quali, a dire del ricorrente, prescriverebbero una distanza dei fabbricati dal confine di mt. 5 e non di mt. 10. 14. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché - se è v ero che jura novit curia (cfr. Cass. 2661/2020: « Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche [anche se di natura secondaria], sicché spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia, acquisirne conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte») - va altresì evidenz iato che grava sul ricorrente l'onere di indicare l'epoca di costruzione dei manufatti di cui il giudice di merito ha disposto l'arretramento, onde mettere la Corte di cassazione in condizione di verificare l'eventuale errore in cui sia caduta la Corte d'appello sulla base della disciplina regolamentare locale applicabile ratione temporis. 15. Il suddetto onere non è stato assolto, in quanto nel ricorso non si fa alcun riferimento all’epoca di realizzazione dei fabbricati B e C e, in relazione al fabbricato A, si dà atto di una evidenza catastale risalente al 1928 (pag. 8 del ricorso) ma non si precisa l’epoca dell’ampliamento in contestazione (cfr. pag. 5 della sentenza, sottolineatura nostra: «le opere in contestazione consistono nell’ampliamento dell’a ppartamento dei Polito [quello ubicato sul terreno comune sub 208]»). Donde l’inammissibilità del mezzo di impugnazione. 16. In definitiva, il ricorso va rigettato. 17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 18. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.500, oltre € 200 per esborsi e altri accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu
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