CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15332/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato;– resistente–avverso la sentenza n. 7017/2018 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata il 20/07/2018, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del7/05/2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7388/2019Numero sezionale 3893/2026Numero di raccolta generale 15332/2026Data pubblicazione 20/05/20261. In causa avente ad oggetto accertamento analitico induttivo afini Irpef, Irap e Iva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esercentecommercio al dettaglio di pesce, la Commissione tributaria provincialedi Napoli accoglieva in parte il ricorso del contribuente e riduceval’accertato applicando una percentuale di ricarico (1.35%) diversa daquella applicata in origine dall’ufficio (1.40%).[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania rigettaval’appello del contribuente, evidenziando che la pluralità degli elementiaddotti dall’ufficio (omessa emissione di scontrini fiscali, applicazionedi un indice di ricarico inferiore a quello minimo previsto per il settore,stipula di un contratto di mutuo di euro 80.000 a fronte di un redditodichiarato di euro 6.628, possesso di 4 autovetture) legittimaval’accertamento induttivo e che l’onere di provare una diversa e piùbassa percentuale di ricarico gravava sul contribuente mentre il giudicenon poteva procedere equitativamente.2. Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di tre motivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al solofine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale il contribuente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 62- sexiesdel d.l. n. 331 del 1993 conv. in legge n. 427 del 1993 e di ogni altroprincipio in tema di accertamento analitico induttivo. Il ricorrentededuce che l’amministrazione aveva fatto riferimento a plurimielementi legittimanti l’accertamento analitico induttivo ma senzaNumero registro generale 7388/2019Numero sezionale 3893/2026Numero di raccolta generale 15332/2026Data pubblicazione 20/05/2026indicare con chiarezza a quale ipotesi dell’art. 39, comma 1, lett. d)intendesse riferirsi (irregolarità della contabilità o presunzioni semplicipurchè gravi, precise e concordanti) mentre era irrilevante laincongruenza rispetto agli studi di settore; avendo egli censurato sottovari profili i vari elementi fattuali dedotti dall’ufficio, la CTR avevaomesso di esaminare tali censure e pertanto violato le norme indicatein epigrafe e relative ai presupposti legittimanti l’accertamentoanalitico induttivo.1.1. Il motivo è manifestamente infondato e sconta anche ragionidi inammissibilità.La CTR espressamente qualifica l’accertamento in esame comeanalitico induttivo, i cui presupposti sono (come evidenziato dallostesso ricorrente) o irregolarità della contabilità o presunzioni gravi,precise e concordanti; lo stesso ricorrente evidenzia che l’avvisoconteneva riferimenti a fatti suscettibili di essere ricondotti adentrambe le categorie e assume che ciò viziasse l’atto.In realtà ciò non pare inficiare la motivazione dell’avviso, posto chequesta Corte ha anche ritenuto che, in sede di redazione dell'avviso diaccertamento, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta ad indicarein quale categoria dogmatica (analitico, analitico induttivo, analiticopresuntivo, sintetico, etc.) deve essere iscritto l'atto impositivonotificato al contribuente, poiché rilevano, ai fini della legittimitàdell'accertamento tributario e del rispetto del diritto di difesa, la suafondatezza e la chiara intelligibilità (Cass. n. 16015/2024).Il riferimento alle percentuali di ricarico, poi, è contenuto, nellamotivazione della CTR, in funzione di accertamento dei maggiori ricavi.La CTR ha dato conto delle motivazioni dell’accertamento analiticoinduttivo convalidandole mentre il mancato analitico esame delle difese(e dei fatti storici ad esse sottese) di parte ricorrente esula del tuttodalla deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, inNumero registro generale 7388/2019Numero sezionale 3893/2026Numero di raccolta generale 15332/2026Data pubblicazione 20/05/2026quanto il motivo così risulta esplicitamente proposto (vedi anche pag.16 ove si precisa ulteriormente in tali sensi la censura proposta).Del resto, la valutazione delle prove, e con essa il controllo sullaloro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanzeistruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto dellacontroversia, sono rimesse al giudice del merito e sono sindacabili incassazione eventualmente solo nei limitati termini del vizio dimotivazione. In particolare, si è affermato che, ai fini di una correttadecisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare contoin motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte lerisultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazioneprospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopoaverle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intendefondare il suo convincimento e l'"iter" logico seguito nella valutazionedegli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamentedisattendendo quelli incompatibili con la decisione adottata (Cass. n.14972/2006).2. Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si deduce la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la CTR al contempoomesso di decidere su un motivo di appello e travalicato i limiti delladomanda, laddove, in merito alla percentuale di ricarico applicata, nonaveva deciso sulla richesta di parte di vedersi applicata la percentualedi ricarico minima del cluster di riferimento e aveva ritenuto di nonpoter procedere equitativamente.2.1. Il motivo è infondato, poiché non appare corretta la letturadella motivazione della CTR assunta dal ricorrente; se è vero che essaha ritenuto che il giudice non potesse equitativamente ridurrel’accertato, tale affermazione rappresenta solo l’ultima di una serie diconsiderazioni svolte dalla Commissione sul motivo di appello; la primaNumero registro generale 7388/2019Numero sezionale 3893/2026Numero di raccolta generale 15332/2026Data pubblicazione 20/05/2026considerazione era che gli elementi offerti dal contribuente erano statigià esaminati (in senso a lui favorevole, almeno parzialmente) dallaCTP, che aveva ridotto l’indice di ricarico dall’1.40% all’1.35%; la CTRevidenziava poi che la percentuale di ricarico per esercizi analoghioscilla tra l’1.28% e il 2.50%; evidenziava poi che “l’onere della provaricade in capo al contribuente appellante”, con ciò ritenendoevidentemente che la parte non avesse offerto alcuna prova ulteriorerispetto a quanto già ritenuto fondante il parziale accoglimento delricorso da parte della CTP; e solo all’esito, precisava, a completamentodel ragionamento, che il giudice non potesse ridurre equitativamentel’accertato.Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la questione dedottadall’appellante, e di cui oggi questi censura unicamente la omessapronuncia, risulta compiutamente esaminata e proprio nei termini dalui dedotti, mentre il riferimento all’impossibilità da parte del giudice diprocedere equitativamente rappresenta solo il completamento delragionamento.3. Con il terzo motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e l’omesso esamedi fatto decisivo discusso tra le parti in quanto l’avviso di accertamentoera anche viziato nella sua motivazione che si limitava a elencare i varielementi posti a fondamento dell’accertamento ma senza alcunamotivazione circa la scelta della percentuale di ricarico applicata.3.1. Il motivo è inammissibile, sia in quanto formulato ai sensi deln. 3 e del n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., sia in quanto la parteomette di indicare la sede specifica ove abbia fatto valere la doglianzadi violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000.Sotto il primo profilo, infatti, la doglianza, invero, propone unmotivo “coacervato”, denunciando vari vizi senza possibilità diNumero registro generale 7388/2019Numero sezionale 3893/2026Numero di raccolta generale 15332/2026Data pubblicazione 20/05/2026distinguerli, anche in contrasto logico tra loro (violazione di legge,omesso esame di un fatto decisivo) che danno luogo ad una sostanzialemescolanza e sovrapposizione di censure, con l’inammissibileprospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili(Cass. n. 26874/2018; Cass. n. 19443/2011), non risultandospecificamente separata la trattazione delle doglianze relativeall’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriatealla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. n.8915/2018), o a pretesi vizi processuali. Si tratta di censure nonontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e, quindi, nonautonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento diselezione e ricostruzione del mezzo di impugnazione da parte di questaCorte (Cass. n. 16488/2024).Sotto il secondo profilo, infine, si richiama il consolidatoorientamento secondo cui qualora una questione giuridica - implicanteun accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità,onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, hal'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questionedinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità delricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedentelo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis laveridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censurastessa (Cass. n. 3473/2025; Cass. n. 16347/2018; Cass. n.27568/2017).4. Concludendo, il ricorso va respinto.Nulla va disposto in relazione alle spese alla luce del mancatosvolgimento di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate. P.Q.Mrigetta il ricorso.Numero registro generale 7388/2019Numero sezionale 3893/2026Numero di raccolta generale 15332/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.Il PresidenteValentino Lenoci