CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 22253/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la qualela Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sua condanna per i reati di cui agliartt. 75, comma 1, e 73, commi 1 e 2, d. lgs. n. 159 del 2011;ritenuto aspecifico il motivo con il quale lamenta il diniego della causa di esclusionedella punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che la Corte ha ancorato – con motivazionenon manifestamente illogica – sia all’abitualità della condotta (inferita dai precedenti penali edalla duplicità delle violazioni giudicate nel presente processo), sia all'allarme socialederivante dalla violazione della prescrizione imposta dall'Autorità e dalla condotta di fuga,inferendone la natura tutt'alto che tenue dell'offesa;rilevato che analoghe considerazioni di aspecificità devono svolgersi con riferimentoall’asserito vizio di motivazione in punto di ribadito diniego delle circostanze attenuantigeneriche, correttamente fondato sull’assenza di elementi suscettibili di positiva valutazionee sui precedenti penali, coerentemente con il consolidato principio secondo cui «Il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivatodal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragionedopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini dellaconcessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezzadell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]