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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 13871/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2GT Letti i motivi aggiunti con i quali il difensore della ricorrente chiede l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. in punto valutazione della chiamata in correità è inammissibile perché privo della necessaria critica censoria alla decisione, non confrontandosi la ricorrente con la sentenza impugnata che, a pag. 9-10, dà atto che le indagini nei confronti della Cardone traevano origine dal sequestro di una dose di sostanza stupefacente a tale [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva dichiarato di essersi recato in precedenza presso l'abitazione posta al quarto piano dello stabile di via Colombo 52 per incontrare la persona che gli aveva ceduto la dose, che indicava col diminutivo di Emma; che a seguito di perquisizione dell'appartamento alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], questi consegnava agli operanti sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish riferendo, l'Orlando, che le sostanze erano detenute da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la chiamata in correità dell'Orlando trovava conferma nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che costituivano riscontro esterno individualizzante avendo questi riferito di aver acquistato dalla figlia di Rosa che descriveva e riconosceva fotograficamente.

Si tratta di valutazione conforme ai dettati dell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. risultando le dichiarazioni confermate da ben due altre fonti dichiarative che indicano la Cardone quale co-detentrice della droga rivenuta nell'abitazione.

Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta base della condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono inammissibili per manifesta infondatezza avendo la corte territoriale reso una motivazione congrua (vedi supra) e fondata sul panorama probatorio presente agli atti ed anche privi di specificità là dove muovo critica di insufficienza della motivazione che sarebbe fondata sulla mera coabitazione, critica all'evidenza che non si confronta con la ratio decidendi.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2GT Letti i motivi aggiunti con i quali il difensore della ricorrente chiede l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. in punto valutazione della chiamata in correità è inammissibile perché privo della necessaria critica censoria alla decisione, non confrontandosi la ricorrente con la sentenza impugnata che, a pag. 9-10, dà atto che le indagini nei confronti della Cardone traevano origine dal sequestro di una dose di sostanza stupefacente a tale [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva dichiarato di essersi recato in precedenza presso l'abitazione posta al quarto piano dello stabile di via Colombo 52 per incontrare la persona che gli aveva ceduto la dose, che indicava col diminutivo di Emma; che a seguito di perquisizione dell'appartamento alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], questi consegnava agli operanti sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish riferendo, l'Orlando, che le sostanze erano detenute da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la chiamata in correità dell'Orlando trovava conferma nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che costituivano riscontro esterno individualizzante avendo questi riferito di aver acquistato dalla figlia di Rosa che descriveva e riconosceva fotograficamente. Si tratta di valutazione conforme ai dettati dell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. risultando le dichiarazioni confermate da ben due altre fonti dichiarative che indicano la Cardone quale co-detentrice della droga rivenuta nell'abitazione. Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta base della condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono inammissibili per manifesta infondatezza avendo la corte territoriale reso una motivazione congrua (vedi supra) e fondata sul panorama probatorio presente agli atti ed anche privi di specificità là dove muovo critica di insufficienza della motivazione che sarebbe fondata sulla mera coabitazione, critica all'evidenza che non si confronta con la ratio decidendi. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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