CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 08677/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. presso il Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], scritta in calce all'atto di opposizione, il g.i.p. presso il tribunale di Bari, ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna con il quale in data 29/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. alla pena di 900,00 C di multa, così convertita la pena detentiva, rilevato che l'istanza non indicava gli estremi del decreto di condanna né la data del medesimo e ritenendo pertanto inammissibile l'opposizione in quanto carente del contenuto prescritto dalla legge. 2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone il ricorso avverso tale ordinanza, censurando l'inosservanza delle norme processuali, avendo il giudice erroneamente ritenuto che l'atto di opposizione a decreto penale sia un atto a forma vincolata, nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, avendo l'ordinanza impugnata ritenuta omessa l'indicazione degli estremi del decreto di condanna e della data dello stesso, che non risultavano chiaramente riportati nello stesso decreto . 3. Il Procuratore Generale ha chiesto, con conclusioni scritte, dichiararsi il ricorso inammissibile per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Risulta dagli atti del fascicolo che, in data 7.10.2025, due giorni prima della presentazione del ricorso, il Gip del Tribunale di Bari ha disposto il giudizio immediato nei confronti dell'imputato come da atto di opposizione presentato in data 1.10.2025, in relazione al decreto penale opposto, coincidente con quello in relazione al quale era stata dichiarata inammissibile la precedente opposizione. 3. Non residua quindi interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, posto che il suo accoglimento non potrebbe che determinare l'annullamento senza rinvio dell'impugnata decisione di inammissibilità con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di i teresse. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore /Presidente [OSCURATO:PERSONA]IBenedetti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]