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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 47118/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] PIRRELLI che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di Francesco STANTE di revoca ex art. 669 cod. proc. pen. di quattro sentenze di condanna (1.

Tribunale di Pescara in data 8 novembre 2017;

2. Tribunale di Pescara in data 7 giugno 2016;

3. Corte d'appello di L'Aquila in data 2 novembre 2020;

4. Corte d'appello di L'Aquila in data 2 maggio 2019), accogliendo la richiesta limitatamente alla condanna per il reato di cui all'art. 76, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011 giudicato con la sentenza di cui al n. 3, evidenziando l'insussistenza dei presupposti per riconoscere il bis in idem.

2. [OSCURATO:PERSONA] STANTE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento della unicità dei fatti di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, giudicati con le sopra richiamate sentenze, e ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta relativa al bis in idem per i reati di cui all'art. 75 del medesimo decreto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il giudice dell'esecuzione, dopo avere premesso che l'imputato è stato condannato con le sopra richiamate sentenze per la violazione dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e che detto reato è stato considerato in sede di cognizione come permanente con riferimento a periodi parzialmente coincidenti tra loro, ha erroneamente affermato che «in questa sede esecutiva non è possibile l'attività interpretativa delle decisioni allo scopo di valutare se risultino implicitamente giudicati fatti non espressamente compresi nell'ambito spazio temporale dell'imputazione, cosicché può ritenersi la violazione del principio del divieto di nuovo giudizio esclusivamente per le condotte che rientrino esattamente nell'ambito temporale oggetto di giudizio dell'altra sentenza».

L'argomento è errato perchè contrasta con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la contravvenzione al foglio di via obbligatorio ex art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (già art. 2 legge 27 dicembre 1956 n.1423), può realizzarsi sia non ottemperando all'ordine di rimpatrio - ed in tal caso ha natura di reato omissivo istantaneo, che si consuma con la scadenza del termine entro il quale il soggetto avrebbe dovuto raggiungere il luogo di destinazione - sia facendo ritorno non autorizzato nel comune da cui sia stato disposto l'allontanamento, ed in tale ipotesi ha natura di reato permanente, perdurando lo stato antigiuridico per tutto il tempo del soggiorno nel luogo vietato (ex multis, Sez. 1, n. 1366 del 02/10/1997 - dep. 1998, Giunta, Rv. 209690).

Orbene, il giudice dell'esecuzione non ha verificato le caratteristiche della condotta, se cioè essa sia permanente o istantanea, mentre era suo preciso dovere compiere detto accertamento esaminando i titoli sottoposti al suo giudizio, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 666, connma 5, cod. proc. pen. 2.2.

In effetti, alla stregua delle doglianze difensive che fanno riferimento ai provvedimenti oggetto dell'incidente di esecuzione, sembra sussistere almeno una parziale coincidenza temporale tra i fatti dedotti in giudizio.

Il fatto giudicato con la sentenza di cui al n. 2 riguarda un periodo che intercorre dal 28 aprile 2015 al 16 maggio 2015, ma il giudice dell'esecuzione non considera che la sentenza del Tribunale di Pescara in data 21 marzo 2019 aveva giudicato il medesimo reato commesso dal 3 novembre 2014 al 7 maggio 2015, cioè in un lasso temporale ampiamente sovrapponibile.

Il fatto giudicato con la sentenza di cui al n. 4 riguarda violazioni accertate il 15 maggio 2015, il 20 maggio 2015 e il 26 maggio 2015 che risultano, però, in parte ricomprese nel fatto giudicato con la sentenza di cui al n. 2.

3. Per altro verso, il giudice dell'esecuzione ha del tutto omesso di considerare la richiesta relativa alla declaratoria di bis in idem per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 che risulta giudicato con la sentenza di cui al n. 1 (fatto del 23 aprile 2015) e con la sentenza di cui al n. 3 (fatto del 13 maggio 2015), dovendosi verificare, come dedotto dalla difesa, se la sottrazione agli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sia stata di volta in volta accertata, con nuova sottoposizione, o piuttosto se sia trattato della definitiva sottrazione ad essa.

Si è, infatti, chiarito che «l'allontanamento dal comune di residenza del sorvegliato speciale integra una sola condotta di sottrazione agli obblighi, che si protrae fino al ritorno o all'arresto e che assorbe l'inadempimento delle altre prescrizioni, quali quelle di presentazione agli uffici di polizia nei giorni prefissati della settimana o di permanenza oraria nella propria abitazione, la cui osservanza diviene impossibile nel medesimo periodo» (Sez. 1, Sentenza n. 42533 del 13/06/2018, P., Rv. 273975), sicché il giudice dell'esecuzione doveva compiere uno specifico accertamento sulle caratteristiche della condotta oggetto di giudizio.

Anche in questo caso, invece, il giudice dell'esecuzione ha totalmente omesso di esaminare le sentenze sottoposte al suo giudizio per verificare la fondatezza della richiesta difensiva.

4. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che, facendo applicazione di richiamati principi di diritto ed effettuando gli opportuni accertamenti di fatto, proceda a nuovo esame dell'istanza del condannato, colmando i vuoti motivazionali sopra rilevati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] PIRRELLI che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di Francesco STANTE di revoca ex art. 669 cod. proc. pen. di quattro sentenze di condanna (1. Tribunale di Pescara in data 8 novembre 2017; 2. Tribunale di Pescara in data 7 giugno 2016; 3. Corte d'appello di L'Aquila in data 2 novembre 2020; 4. Corte d'appello di L'Aquila in data 2 maggio 2019), accogliendo la richiesta limitatamente alla condanna per il reato di cui all'art. 76, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011 giudicato con la sentenza di cui al n. 3, evidenziando l'insussistenza dei presupposti per riconoscere il bis in idem. 2. [OSCURATO:PERSONA] STANTE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento della unicità dei fatti di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, giudicati con le sopra richiamate sentenze, e ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta relativa al bis in idem per i reati di cui all'art. 75 del medesimo decreto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il giudice dell'esecuzione, dopo avere premesso che l'imputato è stato condannato con le sopra richiamate sentenze per la violazione dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e che detto reato è stato considerato in sede di cognizione come permanente con riferimento a periodi parzialmente coincidenti tra loro, ha erroneamente affermato che «in questa sede esecutiva non è possibile l'attività interpretativa delle decisioni allo scopo di valutare se risultino implicitamente giudicati fatti non espressamente compresi nell'ambito spazio temporale dell'imputazione, cosicché può ritenersi la violazione del principio del divieto di nuovo giudizio esclusivamente per le condotte che rientrino esattamente nell'ambito temporale oggetto di giudizio dell'altra sentenza». L'argomento è errato perchè contrasta con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la contravvenzione al foglio di via obbligatorio ex art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (già art. 2 legge 27 dicembre 1956 n.1423), può realizzarsi sia non ottemperando all'ordine di rimpatrio - ed in tal caso ha natura di reato omissivo istantaneo, che si consuma con la scadenza del termine entro il quale il soggetto avrebbe dovuto raggiungere il luogo di destinazione - sia facendo ritorno non autorizzato nel comune da cui sia stato disposto l'allontanamento, ed in tale ipotesi ha natura di reato permanente, perdurando lo stato antigiuridico per tutto il tempo del soggiorno nel luogo vietato (ex multis, Sez. 1, n. 1366 del 02/10/1997 - dep. 1998, Giunta, Rv. 209690). Orbene, il giudice dell'esecuzione non ha verificato le caratteristiche della condotta, se cioè essa sia permanente o istantanea, mentre era suo preciso dovere compiere detto accertamento esaminando i titoli sottoposti al suo giudizio, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 666, connma 5, cod. proc. pen. 2.2. In effetti, alla stregua delle doglianze difensive che fanno riferimento ai provvedimenti oggetto dell'incidente di esecuzione, sembra sussistere almeno una parziale coincidenza temporale tra i fatti dedotti in giudizio. Il fatto giudicato con la sentenza di cui al n. 2 riguarda un periodo che intercorre dal 28 aprile 2015 al 16 maggio 2015, ma il giudice dell'esecuzione non considera che la sentenza del Tribunale di Pescara in data 21 marzo 2019 aveva giudicato il medesimo reato commesso dal 3 novembre 2014 al 7 maggio 2015, cioè in un lasso temporale ampiamente sovrapponibile. Il fatto giudicato con la sentenza di cui al n. 4 riguarda violazioni accertate il 15 maggio 2015, il 20 maggio 2015 e il 26 maggio 2015 che risultano, però, in parte ricomprese nel fatto giudicato con la sentenza di cui al n. 2. 3. Per altro verso, il giudice dell'esecuzione ha del tutto omesso di considerare la richiesta relativa alla declaratoria di bis in idem per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 che risulta giudicato con la sentenza di cui al n. 1 (fatto del 23 aprile 2015) e con la sentenza di cui al n. 3 (fatto del 13 maggio 2015), dovendosi verificare, come dedotto dalla difesa, se la sottrazione agli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sia stata di volta in volta accertata, con nuova sottoposizione, o piuttosto se sia trattato della definitiva sottrazione ad essa. Si è, infatti, chiarito che «l'allontanamento dal comune di residenza del sorvegliato speciale integra una sola condotta di sottrazione agli obblighi, che si protrae fino al ritorno o all'arresto e che assorbe l'inadempimento delle altre prescrizioni, quali quelle di presentazione agli uffici di polizia nei giorni prefissati della settimana o di permanenza oraria nella propria abitazione, la cui osservanza diviene impossibile nel medesimo periodo» (Sez. 1, Sentenza n. 42533 del 13/06/2018, P., Rv. 273975), sicché il giudice dell'esecuzione doveva compiere uno specifico accertamento sulle caratteristiche della condotta oggetto di giudizio. Anche in questo caso, invece, il giudice dell'esecuzione ha totalmente omesso di esaminare le sentenze sottoposte al suo giudizio per verificare la fondatezza della richiesta difensiva. 4. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che, facendo applicazione di richiamati principi di diritto ed effettuando gli opportuni accertamenti di fatto, proceda a nuovo esame dell'istanza del condannato, colmando i vuoti motivazionali sopra rilevati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuo
Decreto Cassazione n. 47118/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris