CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31494/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 16.05.2023 con cui la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale della medesima città che aveva ritenuto responsabile l'imputato del reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi (nel caso di specie intensità del dolo e precedenti penali) o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,