CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 09069/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione dell'art. 648 c.p. con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico, avendo la Corte territoriale pretermesso elementi valorizzati nell'atto di appello, quale la buona fede desumibile dall'aver messo in vendita l'auto su internet; - vizi della motivazione, atteso che l'assoluzione dal reato di contraffazione della carta e del tagliando avrebbe dovuto comportare l'assoluzione dal reato di ricettazione. 2. Il ricorso è inammissibile. Con il primo motivo il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha passato in rassegna gli elementi probatori acquisiti e ha ritenuto sussistenti i reati di ricettazione, avendo rimarcato che l'imputato non aveva dato una verosimile spiegazione della provenienza dei beni detenuti. In tal modo il Collegio territoriale si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Deve poi rilevarsi - con riguardo al secondo motivo - che il ricorrente non ha spiegato adeguatamente le ragioni per cui l'assoluzione dal reato di contraffazione della carta di circolazione avrebbe dovuto comportare l'assoluzione dai reati di ricettazione dell'auto e del certificato di proprietà. Siffatta spiegazione si imponeva tanto più a fronte della motivazione della sentenza impugnata, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto, esente da vizi censurabili. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emerge3333nti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, camera di consiglio del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ^ L,F_posrrATo r 1