CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31379/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, con cui si contesta violazione di legge in relazione all'art. 162-ter cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello non ha proceduto alla declaratoria di estinzione dei reati per azione riparatoria rilevando che la stessa era intervenuta tardivamente e cioè ben oltre il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; che, parimenti privo di pregio è anche il riferimento alla mancata remissione in termini ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen., comma secondo, cod. pen., per legittimo impedimento del difensore dell'imputato, non risultando essere stata avanzata in dibattimento alcuna richiesta ex art. 175 cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] i lie ten ort.,___ [OSCURATO:PERSONA] idente