CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 gennaio 2021
Cassazione n. 45128/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 marzo 2021, il Tribunale di Bergamo ha parzialmente accolto la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avverso il decreto emesso dal Gip del Tribunale di Bergamo il 21 gennaio 2021, con cui era disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., del profitto, sino alla concorrenza della somma totale di euro 783.477,04, dei reati contestati all'indagato [OSCURATO:PERSONA], e, per l'ipotesi di indisponibilità di risorse liquide, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dello stesso indagato, per i reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2 e 5 cod. pen., 61, 40, comma 4, del D.Igs. n. 504 del 1995, a lui contestati per avere partecipato ad un'associazione per delinquere, finalizzata a realizzare un flusso continuo di illegali importazioni sul territorio nazionale di prodotto energetico, per complessivi 3.382.200 litri circa, sottoposto ad imposta di consumo, con evasione di euro 2.264.851,00; con lo specifico ruolo di partecipe dedito al sistematico approvvigionamento, mediante proprie autocisterne, di ingenti quantità di tale prodotto, pari a complessivi 1.170.000 litri, illecitamente introdotto in Italia e temporaneamente stoccato presso i depositi nella disponibilità degli altri sodali, per la successiva rivendita a terzi. Il Tribunale di Bergamo, in parziale riforma del predetto decreto, ha autorizzato, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sino alla concorrenza dell'imposta complessivamente evasa di euro 763.387,89 - come ricalcolata in rettifica di un errore materiale - il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto dei reati-scopo, contestati al legale rappresentate Iannone, limitatamente al denaro-risparmio di spesa rimasto accreditato sul conto corrente della società, alla data di commissione di ciascuno dei reati scopo. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 416 cod. pen., 40, 44 e 61, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 in relazione all'art.273 cod. proc. pen. La difesa evidenzia che la condotta concreta contestata all'indagato, consistente nel trasporto con automezzi di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. del prodotto indicato come olio lubrificante, non è sussumibile nella fattispecie dell'art. 40 del d.lgs. n. 504 del 1995, il quale fa unicamente riferimento ai prodotti energetici sottoponibili ad accisa, tra cui non rientra tale olio lubrificante. Quest'ultimo, a parere della difesa, sarebbe invece sottoponibile alla diversa imposta di consumo, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 504 del 1995, a condizione tuttavia che il medesimo sia immesso in consumo nel mercato interno, presupposto non verificatosi nella fattispecie concreta. Oltre a tale rilievo in diritto, la difesa censura la mancanza di un concreto accertamento sull'effettivo trasporto da parte degli automezzi della suddetta società di tale prodotto energetico di contrabbando, non essendovi elementi indiziari a sostegno. Lamenta, inoltre, che le intercettazioni delle conversazioni degli altri presunti sodali, valorizzate dal Tribunale, non coinvolgono mai direttamente l'indagato né fanno espresso riferimento ad un loro accordo sul trasporto dell'olio lubrificante.Con riferimento al sequestro delle somme disponibili sui conti correnti intestati all'indagato, avvenuto in esecuzione del decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Bergamo del 21/01/2021, la difesa lamenta che non è stato effettuato alcun controllo sulla rispondenza di tali somme, rinvenute al momento del sequestro, con i fatti contestati, risalenti al periodo da giugno 2018 a gennaio 2019. La difesa censura l'erroneità della motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha invertito l'onere della prova della pertinenzialità delle somme rispetto ai reati, ponendolo a carico dell'indagato. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si prospetta la violazione dell'art. 4 della legge n. 146 del 2006 (oggi art. 61 -bis cod. pen.), in relazione alla circostanza aggravante della transnazionalità, applicata ai reati-fine di cui agli artt. 40 e 61 del d.lgs. n. 504 del 1995. La difesa lamenta l'illegittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 11 della legge n. 146 del 2006, disposto nei confronti dell'indagato, deducendo che tale disposizione si riferisce, in termini di sequestro per equivalente, unicamente alle ipotesi di "reati transnazionali" indicati all'art. 3 della medesima normativa e non, invece, al successivo art. 4, oggi codificato nell'art. 61 -bis cod. pen., che prevede l'aggravante della transnazionalità. In particolare, la difesa osserva che la condotta eventualmente commessa dall'indagato si sostanzia nell'acquisto del prodotto energetico presso la sede di Trezzano sul Naviglio e nell'ommesso versamento delle dovute imposte, evidenziando che la mera circostanza che il suddetto prodotto provenga in origine dal territorio extranazionale non giustifica l'applicazione dell'aggravante di transnazionalità. 2.3. In terzo luogo, si lamenta la violazione dell'art. 4 della legge n. 146 del 2006 (oggi art. 61 -bis cod. pen.), in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del saldo del conto corrente intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. La difesa, con l'intento di assolvere all'onere della prova del difetto di pertinenzialità delle somme di denaro disponibili sul conto corrente della società ai fatti contestati, elabora una ricostruzione dei diversi saldi attivi del suddetto conto corrente, insieme agli accrediti provenienti da ditte committenti, estranee all'associazione per delinquere, al fine di provare la derivazione lecita e successiva alla consumazione del contestato reato-fine delle somme sequestrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1.1. La doglianza in ordine all'inapplicabilità dell'art. 40 del d.lgs. n. 504 del 1995, concernente prodotti energetici sottoponibili ad accisa, alla fattispecie 3 Aik concreta, avente per oggetto il trasporto di olio lubrificante, sottoponibile alla diversa imposta di consumo, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 504 del 1995, a condizione però che la sostanza sia immessa in consumo nel mercato interno, è infondata. Il Tribunale ha correttamente osservato che la condotta contestata all'indagato, consistente nell'avere concorso a sottrarre il prodotto petrolifero all'accertamento e al pagamento dell'accisa, risulta sussumibile sotto la fattispecie astratta di cui agli artt. 40 e 60 del d.lgs. n. 504 del 1995, che costituisce un delitto a forma libera, idonea a ricomprendere nella propria sfera applicativa - considerata l'equiparazione del delitto tentato al delitto consumato ex art. 40 - qualsiasi atto idoneo in mondo non equivoco alla sottrazione del prodotto all'accertamento e al pagamento dell'imposta. Inoltre, il Tribunale ha specificato che anche la sottrazione dall'imposta di consumo di olio lubrificante, non destinato ad essere utilizzato come carburante o combustibile, integra il reato di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 504 del 1995, in forza del combinato disposto degli artt. 62, comma 1, lettera a), e 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo che, rispettivamente, includono tali prodotti tra quelli assoggettati ad imposta di consumo e prevedono, per le violazioni all'obbligo del pagamento per quantità di prodotto non inferiore a 100 chilogrammi, l'applicabilità delle sanzioni stabilite dagli artt. 40 e 44 della stessa normativa (sul punto, Sez. 3, n. 10818 del 29/01/2019, Rv. 275144). 1.1.2. L'ulteriore doglianza in ordine alla mancanza di concreti accertamenti sul prodotto effettivamente trasportato dagli automezzi della società [OSCURATO:SOCIETA]. - non sussistendo, nella prospettazione difensiva, elementi indiziari a sostegno della effettiva presenza di olio energetico di contrabbando, né essendo l'indagato coinvolto direttamente in alcuna intercettazione facente riferimento al trasporto di tale illecito prodotto - risulta inammissibile ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Si deve rammentare che, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lettera e) dell'art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003). Tanto premesso sui limiti del sindacato di questa Corte, la doglianza formulata risulta inammissibile, in quanto è diretta a sollevare vizi della motivazione. Va osservato, in ogni caso, che la difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, le argomentazioni svolte dal Tribunale, a sostegno della sussistenza del fumus commissi delicti in capo all'indagato. In particolare, l'ordinanza analizza il complesso quadro indiziario, evidenziando che l'accesso giornaliero e sistematico degli automezzi della [OSCURATO:SOCIETA]. al deposito a Trezzano sul Naviglio, ove veniva stoccato il prodotto petrolifero di contrabbando - registrato grazie ai servizi di osservazione e alle telecamere di sorveglianza posizionate all'ingresso di tale deposito - dimostra che Iannone, lungi dal comportarsi come terzo occasionale cliente, fosse assolutamente intraneo al sodalizio, operando stabilmente come trasportatore e intermediario del prodotto petrolifero destinato a terzi. Il Tribunale valorizza, altresì, a sostegno del coinvolgimento di Iannone nell'attività illecita, ulteriori elementi indiziari, quali: a) i trasporti geolocalizzati grazie all'installazione sugli automezzi del localizzatore satellitare da parte della Guardia di Finanza; b) le successive perquisizioni dei depositi siti a Trezzano sul Naviglio e i conseguenti sequestri di ingenti quantità di olio energetico di contrabbando; c) il tenore iriequivocabile delle molteplici conversazioni telefoniche e ambientali, che coinvolgono direttamente [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e altri sodali. 1.1.3. L'ulteriore doglianza in ordine al sequestro preventivo delle somme disponibili sui conti correnti intestati all'indagato - con cui la difesa lamenta che non è stato effettuato alcun controllo sulla rispondenza di tali somme rinvenute con i fatti contestati, censurando la compiuta inversione della prova della pertinenzialità delle stesse ai reati - è infondata. Come evidenziato da questa Corte (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015; Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014), qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui l'interessato abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. Ne consegue che, quando si tratti di confiscare somme di denaro costituenti profitto del reato, anche sotto forma di risparmio di spesa, può prescindersi dalla dimostrazione della diretta pertinenzialità rispetto al reato di quella specifica somma. Tali principi di diritto sono stati recentemente confermati dalle Sezioni Unite che, secondo quanto comunicato con l'informazione provvisoria n. 8/2021, hanno affermato che qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'abiezione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente. 1.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 4 della legge n. 146 del 2006, oggi codificata all'art. 61-bis cod. pen., in relazione all'illegittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 11 della legge n. 146 del 2006, disposto nei confronti dell'indagato, è infondato. La doglianza in diritto, relativa all'inapplicabilità dell'art. 11 della suddetta legge al caso di specie, sul presupposto che tale disposizione si riferisca, in termini di sequestro per equivalente, unicamente alle ipotesi di reati transnazionali indicati nell'art. 3 della legge n. 146 del 2006 e non a quelli aggravati ai sensi dell'art. 4, risulta infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, a cui risulta conforme la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale di Bergamo ha correttamente evidenziato che la transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto, a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato; b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013). Il Tribunale ha osservato che, ai fini della applicazione del sequestro funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 11, Legge 16 marzo 2006, n. 146, è sufficiente che sia contestata e configurabile la condizione di transnazionalità del delitto per cui si procede - come definita dall'art. 3 della medesima legge - senza che sia, invece, necessario che sia contestata e ricorra la speciale aggravante della transnazionalità, di cui all'art. 4, comma primo, della predetta Legge n. 146, costituendo tale circostanza soltanto uno degli eventuali sintomi del carattere transnazionale del delitto (Sez. 3, n. 25821 del 04/02/2016). Dunque, alla luce degli insegnamenti di questa Corte, la previsione dell'aggravante resta, ovviamente, inglobata nella più ampia nozione di transnazionalità in termini rappresentati con la configurazione geometrica dei centri concentrici; pertanto, la sussistenza della speciale aggravante dell'art. 4 della legge n. 146 del 2006 è, già di per sé, sintomo univoco di transnazionalità (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013). L'ulteriore doglianza circa l'insussistenza della aggravante di transnazionalità ex art. 4 della legge n. 146 del 2006 in ordine ai reati-fine risulta inammissibile ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Tale censura è, invero, diretta a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale, a fronte di una chiara motivazione dell'ordinanza impugnata, e non risulta, dunque, riconducibile alla categoria della violazione di legge. Il Tribunale ha osservato che la contestazione per i reati scopo • dell'aggravante speciale della transnazionalità, di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006 - che presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato - risulta corretta, in quanto i reati-scopo di sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'imposta di consumo/accisa appaiono chiaramente commessi con il contributo di un gruppo criminale organizzato, quale l'associazione per delinquere contestata all'indagato, che da giugno 2018 a gennaio 2019 aveva organizzato acquisti del prodotto petrolifero in Polonia e in Belgio, provvedendo al relativo stoccaggio temporaneo presso località tedesche, austriache e olandesi, prima del trasporto in Italia. 1.3. Il terzo motivo di ricorso - con cui si lamenta ancora la violazione dell'art. 4 della legge n. 146 del 2006, in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del saldo del conto corrente intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. - risulta infondato. Anzitutto, è necessario evidenziare che il Tribunale di Bergamo nella specifica ordinanza impugnata ha espressamente qualificato la società [OSCURATO:SOCIETA]. come mero schermo formale, privo di una propria consistenza, grazie alla quale l'indagato ha agito come effettivo titolare dei beni della medesima e ha incamerato direttamente le somme percepite dall'impresa. Pertanto, alla luce della conseguente osmosi economica tra la società persona giuridica e l'indagato persona fisica, il sequestro preventivo delle somme disponibili sul conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA]. risulta in verità finalizzato alla confisca diretta, nei confronti dell'indagato, del profitto dei reati fine, essendo quest'ultimo l'effettivo beneficiario. Alla luce dei succitati principi di diritto, elaborati e riconfermati di recente dalle Sezioni Unite, la censura della difesa, con cui si tenta di assolvere all'onere della prova dell'assenza della pertinenzialità delle somme sequestrate con i reati contestati, risulta dunque infondata, essendo la confisca, qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, sempre diretta e non per equivalente. 2. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con co