CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30904/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 03/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Taranto, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 marzo 2021 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto in data 16 luglio 2020 e decidendo sull' appello proposto dall'imputato, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art.62, n.2, cod. pen. ritenuta equivalente rispetto alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni otto di reclusione per i reati in continuazione a lui ascritti. 1.1. L'imputazione a carico del [OSCURATO:PERSONA] era la seguente: E) artt.56,575 cod. pen. e 99, comma 1, cod, pen. perché compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA], esplodendogli contro, a distanza ravvicinata, a livello del volto, uno o più colpi di pistola calibro 38, cagionando al predetto una 'frattura plurifrarrimentaria del corpo mandibolare di sx', con prognosi di guarigione di giorni 40; F) artt. 10, 12, 14 L.494/74 perché deteneva illegalmente e portava illegalmente in luogo pubblico, al fine di commettere il reato sub E) una pistola dal calibro 38; G) art. 697 cod. pen. perché deteneva illegalmente i proiettili a corredo della pistola di cui alla lett. F). [OSCURATO:PERSONA] il 28 giugno 2019. 1.2. In particolare, la Corte territoriale - dato atto della rinuncia da parte dell'imputato ai motivi di gravame riguardanti il profilo della responsabilità- ha esaminato unicamente le censure relative al mancato riconoscimento della attenuante della provocazione (in ragione della minaccia con un grosso coltello subita dal padre del [OSCURATO:PERSONA], e posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], prima della sparatoria oggetto della imputazione), delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti o equivalenti rispetto alla recidiva (qualora non esclusa) con la conseguente riduzione della pena base e degli aumenti per la recidiva e la continuazione. 1.3. La Corte di appello ha quindi accolto il gravame dell'imputato quanto all'invocato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.62, n.2. cod. pen., ma lo ha respinto per il resto poiché ha confermato la recidiva in considerazione dei due precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA] passati in giudicato prima dei fatti oggetto del presente procedimento, così come ha escluso le circostanze attenuanti generiche per la gravità e le modalità delle condotte da lui poste in essere. In conclusione, la Corte distrettuale ha ritenuto l'attenuante della provocazione equivalente alla recidiva ed ha determinato la pena nei seguenti termini: pena base di anni sette e mesi sei di reclusione per il reato di cui alla lettera E) della rubrica ritenuto più grave, aumentata per la continuazione di mesi cinque per il reato sub F) e di mesi uno per quello sub G) per un totale di anni otto.2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell' art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla mancata esclusione dell'aumento di pena per la recidiva facoltativa. 2.2. Con il secondo motivo il [OSCURATO:PERSONA] censura la decisione della Corte territoriale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione rispetto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonché relativamente al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo in considerazione della concreta gravità dei fatti e, in ogni caso, per non avere ritenuto l'attenuante della provocazione prevalente sulla recidiva. 3. Nel corso della discussione orale il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.606, comma 3, cod. proc. pen. 2. Con riferimento al primo motivo è agevole constatare come la sentenza impugnata si sia fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12;2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo ala natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Nel riconoscere l'aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza stessa non si è infatti attestata sui soli precedenti penali dell'imputato, ma li ha posti in relazione con le rinnovate condotte delittuose - parzialmente omogenee per tipo d'illecito e ravvicinate nel tempo - e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da esse espressa, da intendere come espressione di una personalità incline a passare con facilità alle vie di fatto. Siffatta motivazione, palesemente esente da vizi del ragionamento logico, è incensurabile in questa sede. 3. Quanto al secondo motivo si rileva che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899). 3.1. Al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi )quali la gravità delle condotte commesse in pieno giorno ed in luogo pubblico con l'elevato rischio di coinvolgimento di terze persone. 3.2. Analogamente sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] si duole della quantificazione della pena, a suo dire eccessiva, non adeguatamente giustificata e in contrasto con l'avvenuto riconoscimento del positivo contegno processuale. Il relativo motivo di impugnazione infatti oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949).La sentenza impugnata, nel richiamare quali elementi di valutazione le modalità della condotta e la sua gravità, palesemente adempie l'obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico. 3.3. Infine si evidenzia che la Corte di appello - al contrario di quanto dedotto dal ricorrente - non ha omesso di motivare sul giudizio di equivalenza tra la provocazione e la recidiva che, invece, ha giustificato sulla base della gravità della condotta del [OSCURATO:PERSONA] , il quale non ha esitato a sparare vari colpi di pistola verso il volto della vittima (pag. 5 della sentenza impugnata). Al riguardo deve ricordarsi il condivisibile principio giurispruclenziale secondo il quale in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 33114 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 279838). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s