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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 23186/2026

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nza del 23/09/2025 della Corte di appello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia haconfermato la condanna del Mogilat per i delitti di furto in abitazione ritenuti incontinuazione;[OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente censura, con il primo motivo, la decisioneimpugnata per carenza di motivazione rispetto all’omessa concessione dellacircostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4) cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA] che, a differenza di quanto assunto, in termini meramentecontestativi, dalla difesa dell’imputato, la decisione impugnata abbiaadeguatamente motivato l’omessa concessione della predetta circostanzae un tablet, che non possono invero ritenersi di valore economico irrisorio;Ribadito, peraltro, che la concessione della circostanza attenuante del dannodi speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sialievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo nonsolo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effettipregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato,senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il dannoeconomico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, DiGiorgio, Rv. 280615);[OSCURATO:PERSONA] che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dilegge e vizio di motivazione rispetto all’applicazione della recidiva e all’omessobilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche;[OSCURATO:PERSONA], sotto un primo aspetto, che la Corte di appello ha motivato inmodo idoneo in ordine ai presupposti per l’applicazione della recidiva,evidenziando che l’imputato è gravato da un precedente specifico per furtocommesso l’anno precedente, deponente per una propensione a delinqueremolto elevata, non trattandosi di un episodio isolato, avendo riguardo alleulteriori condanne subite, in seguito, per ulteriori delitti;Rilevato, per altro verso, che la questione del bilanciamento è posta inmaniera criptica, laddove si fa prima riferimento all’esigenza che le circostanzepoi, a quella di un bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze ex art.62-bis cod. pen. rispetto alla recidiva;[OSCURATO:PERSONA] che, con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione degliartt. 545-bis cod. pen. e 53 e 58 della legge n. 689 del 1981, atteso che ildiniego della pena sostitutiva sarebbe dipeso dalla mancata elaborazione di unprogramma in relazione al luogo dove scontare la pena, circostanza, questa, cheavrebbe dovuto essere oggetto di approfondimento istruttorio officioso da partedell’autorità giudiziaria a norma del secondo e del terzo comma dell’art. 545-biscod. pen.;[OSCURATO:PERSONA] detto motivo generico poiché, in realtà, la pena sostituiva è statanegata non solo per la mancata elaborazione del programma ma anche esoprattutto, come evidenziato dalla decisione impugnata, perché i precedentipenali del ricorrente, relativi per la gran parte a reati contro il patrimonio recenti,e quindi condotte che mostrano come egli sia aduso al crimine quale modalità delproprio sostentamento, mostrano la sostanziale inefficacia del fine rieducativo diuna misura alterativa e sostitutiva della detezione carceraria quale la detezionedomiciliare, che non garantirebbe dal rischio di recidivanza;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 23/09/2025 della Corte di appello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia haconfermato la condanna del Mogilat per i delitti di furto in abitazione ritenuti incontinuazione;[OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente censura, con il primo motivo, la decisioneimpugnata per carenza di motivazione rispetto all’omessa concessione dellacircostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4) cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA] che, a differenza di quanto assunto, in termini meramentecontestativi, dalla difesa dell’imputato, la decisione impugnata abbiaadeguatamente motivato l’omessa concessione della predetta circostanzae un tablet, che non possono invero ritenersi di valore economico irrisorio;Ribadito, peraltro, che la concessione della circostanza attenuante del dannodi speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sialievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo nonsolo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effettipregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato,senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il dannoeconomico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, DiGiorgio, Rv. 280615);[OSCURATO:PERSONA] che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dilegge e vizio di motivazione rispetto all’applicazione della recidiva e all’omessobilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche;[OSCURATO:PERSONA], sotto un primo aspetto, che la Corte di appello ha motivato inmodo idoneo in ordine ai presupposti per l’applicazione della recidiva,evidenziando che l’imputato è gravato da un precedente specifico per furtocommesso l’anno precedente, deponente per una propensione a delinqueremolto elevata, non trattandosi di un episodio isolato, avendo riguardo alleulteriori condanne subite, in seguito, per ulteriori delitti;Rilevato, per altro verso, che la questione del bilanciamento è posta inmaniera criptica, laddove si fa prima riferimento all’esigenza che le circostanzepoi, a quella di un bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze ex art.62-bis cod. pen. rispetto alla recidiva;[OSCURATO:PERSONA] che, con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione degliartt. 545-bis cod. pen. e 53 e 58 della legge n. 689 del 1981, atteso che ildiniego della pena sostitutiva sarebbe dipeso dalla mancata elaborazione di unprogramma in relazione al luogo dove scontare la pena, circostanza, questa, cheavrebbe dovuto essere oggetto di approfondimento istruttorio officioso da partedell’autorità giudiziaria a norma del secondo e del terzo comma dell’art. 545-biscod. pen.;[OSCURATO:PERSONA] detto motivo generico poiché, in realtà, la pena sostituiva è statanegata non solo per la mancata elaborazione del programma ma anche esoprattutto, come evidenziato dalla decisione impugnata, perché i precedentipenali del ricorrente, relativi per la gran parte a reati contro il patrimonio recenti,e quindi condotte che mostrano come egli sia aduso al crimine quale modalità delproprio sostentamento, mostrano la sostanziale inefficacia del fine rieducativo diuna misura alterativa e sostitutiva della detezione carceraria quale la detezionedomiciliare, che non garantirebbe dal rischio di recidivanza;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]