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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2021

Cassazione n. 42732/2021

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 18/02/2021 dal Tribunale di sorveglianza dì Bologna; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 18/02/2021 il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo avverso il respingimento dell'istanza di concessione di permesso premio che era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il rigetto dell'istanza veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Bologna sull'assunto che la pena scontata da [OSCURATO:PERSONA] era riferibile a delitti ostativi, per i quali non sussistevano condotte di collaborazione con la giustizia, rilevanti ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen., così come richiamato dall'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., anche alla luce dei persistenti collegamenti del ricorrente con il clan camorristico Gionta, nel quale il ricorrente risultava storicamente inserito, evidenziati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e richiamati nel provvedimento censurato.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 30-ter Ord. pen. e 27 Cost., conseguenti al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Bologna non aveva tenuto conto del processo rieducativo intrapreso dal detenuto durante l'esecuzione della pena, che risultava attestato dalle relazioni favorevoli rilasciate dalle autorità penitenziarie e dal beneficio della liberazione anticipata che gli era stato concesso, ai sensi dell'art. 54 Ord. pen.

Si deduceva, al contempo, che il respingimento dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] si poneva in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 22 ottobre 2019, n. 253 - sulla questione di illegittimità costituzionale sollevata da questa Corte in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. -, che aveva reinterpretato l'art. 4-bis Ord. pen., evidenziando che la preclusione assoluta stabilita da tale disposizione si poneva in contrasto con la funzione rieducativa della pena, costituzionalmente garantita, sia perché impediva il raggiungimento delle finalità riabilitative proprie del trattamento penitenziario sia perché appariva disarmonica rispetto ai principi affermati dall'art. 3 CEDU, con cui il legislatore era impegnato a confrontarsi.

Quest'ultima disposizione convenzionale, infatti, così come costantemente interpretata dalla Corte EDU (Corte EDU, Viola c.

Italia, 13 giugno 2019; Corte EDU, Vinter c.

Italia, 9 luglio 2013), imponeva agli Stati membri di prevedere dei parametri temporali certi in base ai quali, in presenza di una condanna alla pena 2 P dell'ergastolo, al detenuto è garantita la possibilità di ottenere, in conseguenza del suo percorso rieducativo, la revisione della condanna.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Occorre premettere che l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., su cui la difesa del ricorrente incentra le sue pregevoli doglianze, impone di dare sinteticamente conto delle ragioni poste dalla Corte costituzionale a fondamento della sentenza n. 253 del 2019, con le quali ci si deve confrontare per valutare il provvedimento impugnato, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, con cui veniva rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con la sentenza n. 253 del 2019 la Corte costituzionale, innanzitutto, precisava in quale contesto sistematico doveva inserirsi la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., evidenziando che il «permesso premio, almeno per le pene medio-lunghe, rappresenta un peculiare istituto del complessivo programma di trattamento [...]», consentendo al detenuto di acquisire «a fini rieducativi, i primi spazi di libertà [...]» e svolgendo un'insostituibile «funzione "pedagogico-propulsiva" [...]» (Corte cost., sent. n. 253 del 2019, cit.).

Tale peculiare connotazione trattamentale, del resto, era stata già affermata dalla Corte costituzionale in precedenti interventi, espressamente citati dalla sentenza in esame, in cui si evidenziava che la «giurisprudenza di questa Corte (in particolare sentenza n. 149 del 2018) ha del resto indicato come criterio costituzionalmente vincolante quello che richiede una valutazione individualizzata e caso per caso nella materia dei benefici penitenziari (in proposito anche sentenza n. 436 del 1999), sottolineando che essa è particolarmente importante al cospetto di presunzioni di maggiore pericolosità legate al titolo del reato commesso (sentenza n. 90 del 2017).

Ove non sia consentito il ricorso a criteri individualizzanti, l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo (sentenza n. 257 del 2006), in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena (sentenza n. 255 del 2006)» (Corte cost., sent. n. 253 del 2019, cit.).La presunzione assoluta affermata dall'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., pertanto, impediva, in evidente contrasto con la previsione dell'art. 27, comma terzo, Cost., la realizzazione di un percorso trattamentale individualizzato del condannato, atteso che «l'inammissibilità in limine della richiesta del permesso premio può arrestare sul nascere il percorso risocializzante, frustrando la stessa volontà del detenuto di progredire su quella strada» (Corte cost., sent. n. 253 del 2019, cit.).

Senza considerare che le presunzioni assolute di cui la disposizione dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. - correttamente censurate dalla difesa del ricorrente mediante i riferimenti alla giurisprudenza della Corte EDU (Corte EDU, Viola c.

Italia, 13 giugno 2019, cit.; Corte EDU, Vinter c.

Italia, 9 luglio 2013, cit.) -, non possono assumere rilievo, come evidenziato in un precedente intervento della Corte costituzionale, anch'esso richiamato nella sentenza in esame, soprattutto «quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit [...]» (Corte cost., sent. n. 286 del 2016).

Ne discendeva l'irragionevolezza della presunzione assoluta prevista dall'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. e il suo contrasto con la funzione rieducativa della pena, così come prefigurata dall'art. 27, comma terzo, Cost., non essendo possibile affermare l'esistenza di un regime presuntivo che, «a prescindere da qualsiasi valutazione in concreto, presupponga l'immutabilità, sia della personalità del condannato, sia del contesto esterno di riferimento» (Corte cost., sent. n. 253 del 2019, cit.).

2.1. La Corte costituzionale, al contempo, evidenziava che le peculiarità del delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. e delle fattispecie di reato che vi sono collegate imponeva di improntare la valutazione degli elementi idonei a superare la presunzione di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata del detenuto a criteri giurisdizionali particolarmente rigorosi, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio mafioso, dal quale si esige un allontanamento irreversibile.

La necessità di un accertamento giurisdizionale rigoroso di tale distacco consortile comporta che «la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, pur non più assoluta, sia superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione, ma soprattutto in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi» (Corte cost., sent. n. 253 del 2019, cit.).L'acquisizione di elementi, concreti e specifici, che attestino il definitivo distacco consortile del condannato dall'ambiente criminale di riferimento risponde alla stessa logica alla quale è ispirata la disposizione dell'art. 4-bis Ord. pen. e deve essere svolta dalla magistratura di sorveglianza in collegamento con tutte le autorità competenti in materia.

Tale collegamento istituzionale, secondo la Corte costituzionale, è indispensabile per verificare quale sia stata la condotta assunta dal carcerato durante l'esecuzione della pena e quale sia il contesto sociale esterno in cui il detenuto potrebbe reinserirsi, sia pure temporaneamente, in occasione di un permesso premio, vanificando gli obiettivi di prevenzione, generale e speciale, connessi all'istituto in esame.

Rispetto a tali obiettivi non assumono un rilievo decisivo l'eventuale concessione di altre misure alternative alla detenzione - come, ad esempio, la liberazione anticipata, invocata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] - che perseguono finalità di reinserimento sociale differenti e non assimilabili a quelle sottese alla previsione dell'art. 30-ter Ord. pen.

Occorre, pertanto, una verifica concreta degli elementi, concreti e specifici, acquisiti nei confronti del detenuto, tale da escludere sia la permanenza di collegamenti con gli ambienti della criminalità organizzata da cui proviene, sia il pericolo di un loro ripristino, che devono essere sottoposti a un vaglio analitico da parte della magistratura di sorveglianza.

Si tratta, come detto, di un accertamento connaturato alla stessa funzione preventiva dell'art. 4-bis Ord. pen., che mira a impedire che il detenuto possa commettere ulteriori reati, che non può essere vanificata da una valutazione superficiale della posizione del detenuto.

3. Le considerazioni esposte nel paragrafo precedente impongono di ritenere congruo il giudizio formulato dal Tribunale di sorveglianza di Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non sussistendo condotte di collaborazione con la giustizia, rilevanti ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen., così come richiamato dall'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., anche alla luce della persistente operatività del clan Gionta, nel quale il ricorrente risultava storicamente inserito, richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e ribaditi nell'ordinanza censurata.

Sul punto, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale di sorveglianza di Bologna, che, sulla base delle indicazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 dell'ordinanza impugnata, evidenziava che «la perdurante attività del clan di appartenenza e di quelli avversari [...] manifesta [...] il rischio concreto della ripresa dei collegamenti da parte dello stesso prevenuto, lo si ripete, mai neppure dissociatosi da tali contesti, in caso di fruizioni di permessi premio [...]».

Né poteva assumere rilievo, in senso favorevole al ricorrente, la circostanza che a [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto il beneficio penitenziario della liberazione anticipata ex art. 54 Ord. pen., dovendosi evidenziare, in proposito, che tale concessione derivava dal fatto che il detenuto aveva partecipato alle attività trattamentali intramurarie e non aveva subito sanzioni disciplinari.

Da tale concessione, tuttavia, non potevano discendere conseguenze favorevoli al ricorrente, ai fini dell'ottenimento del permesso premio di cui all'art. 30-ter Ord. pen., atteso che quest'ultimo beneficio penitenziario si fonda su presupposti differenti e non assimilabili a quelli sottesi alla liberazione anticipata, postulando l'assenza di collegamenti con gli ambienti della criminalità organizzata da cui il detenuto proviene e la contestuale assenza di pericoli di un loro ripristino.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguenza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 18/02/2021 dal Tribunale di sorveglianza dì Bologna; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 18/02/2021 il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo avverso il respingimento dell'istanza di concessione di permesso premio che era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il rigetto dell'istanza veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Bologna sull'assunto che la pena scontata da [OSCURATO:PERSONA] era riferibile a delitti ostativi, per i quali non sussistevano condotte di collaborazione con la giustizia, rilevanti ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen., così come richiamato dall'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., anche alla luce dei persistenti collegamenti del ricorrente con il clan camorristico Gionta, nel quale il ricorrente risultava storicamente inserito, evidenziati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e richiamati nel provvedimento censurato. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 30-ter Ord. pen. e 27 Cost., conseguenti al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Bologna non aveva tenuto conto del processo rieducativo intrapreso dal detenuto durante l'esecuzione della pena, che risultava attestato dalle relazioni favorevoli rilasciate dalle autorità penitenziarie e dal beneficio della liberazione anticipata che gli era stato concesso, ai sensi dell'art. 54 Ord. pen. Si deduceva, al contempo, che il respingimento dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] si poneva in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 22 ottobre 2019, n. 253 - sulla questione di illegittimità costituzionale sollevata da questa Corte in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. -, che aveva reinterpretato l'art. 4-bis Ord. pen., evidenziando che la preclusione assoluta stabilita da tale disposizione si poneva in contrasto con la funzione rieducativa della pena, costituzionalmente garantita, sia perché impediva il raggiungimento delle finalità riabilitative proprie del trattamento penitenziario sia perché appariva disarmonica rispetto ai principi affermati dall'art. 3 CEDU, con cui il legislatore era impegnato a confrontarsi. Quest'ultima disposizione convenzionale, infatti, così come costantemente interpretata dalla Corte EDU (Corte EDU, Viola c. Italia, 13 giugno 2019; Corte EDU, Vinter c. Italia, 9 luglio 2013), imponeva agli Stati membri di prevedere dei parametri temporali certi in base ai quali, in presenza di una condanna alla pena 2 P dell'ergastolo, al detenuto è garantita la possibilità di ottenere, in conseguenza del suo percorso rieducativo, la revisione della condanna. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Occorre premettere che l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., su cui la difesa del ricorrente incentra le sue pregevoli doglianze, impone di dare sinteticamente conto delle ragioni poste dalla Corte costituzionale a fondamento della sentenza n. 253 del 2019, con le quali ci si deve confrontare per valutare il provvedimento impugnato, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, con cui veniva rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con la sentenza n. 253 del 2019 la Corte costituzionale, innanzitutto, precisava in quale contesto sistematico doveva inserirsi la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., evidenziando che il «permesso premio, almeno per le pene medio-lunghe, rappresenta un peculiare istituto del complessivo programma di trattamento [...]», consentendo al detenuto di acquisire «a fini rieducativi, i primi spazi di libertà [...]» e svolgendo un'insostituibile «funzione "pedagogico-propulsiva" [...]» (Corte cost., sent. n. 253 del 2019, cit.). Tale peculiare connotazione trattamentale, del resto, era stata già affermata dalla Corte costituzionale in precedenti interventi, espressamente citati dalla sentenza in esame, in cui si evidenziava che la «giurisprudenza di questa Corte (in particolare sentenza n. 149 del 2018) ha del resto indicato come criterio costituzionalmente vincolante quello che richiede una valutazione individualizzata e caso per caso nella materia dei benefici penitenziari (in proposito anche sentenza n. 436 del 1999), sottolineando che essa è particolarmente importante al cospetto di presunzioni di maggiore pericolosità legate al titolo del reato commesso (sentenza n. 90 del 2017). Ove non sia consentito il ricorso a criteri individualizzanti, l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo (sentenza n. 257 del 2006), in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena (sentenza n. 255 del 2006)» (Corte cost., sent. n. 253 del 2019, cit.).La presunzione assoluta affermata dall'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., pertanto, impediva, in evidente contrasto con la previsione dell'art. 27, comma terzo, Cost., la realizzazione di un percorso trattamentale individualizzato del condannato, atteso che «l'inammissibilità in limine della richiesta del permesso premio può arrestare sul nascere il percorso risocializzante, frustrando la stessa volontà del detenuto di progredire su quella strada» (Corte cost., sent. n. 253 del 2019, cit.). Senza considerare che le presunzioni assolute di cui la disposizione dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. - correttamente censurate dalla difesa del ricorrente mediante i riferimenti alla giurisprudenza della Corte EDU (Corte EDU, Viola c. Italia, 13 giugno 2019, cit.; Corte EDU, Vinter c. Italia, 9 luglio 2013, cit.) -, non possono assumere rilievo, come evidenziato in un precedente intervento della Corte costituzionale, anch'esso richiamato nella sentenza in esame, soprattutto «quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit [...]» (Corte cost., sent. n. 286 del 2016). Ne discendeva l'irragionevolezza della presunzione assoluta prevista dall'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. e il suo contrasto con la funzione rieducativa della pena, così come prefigurata dall'art. 27, comma terzo, Cost., non essendo possibile affermare l'esistenza di un regime presuntivo che, «a prescindere da qualsiasi valutazione in concreto, presupponga l'immutabilità, sia della personalità del condannato, sia del contesto esterno di riferimento» (Corte cost., sent. n. 253 del 2019, cit.). 2.1. La Corte costituzionale, al contempo, evidenziava che le peculiarità del delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. e delle fattispecie di reato che vi sono collegate imponeva di improntare la valutazione degli elementi idonei a superare la presunzione di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata del detenuto a criteri giurisdizionali particolarmente rigorosi, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio mafioso, dal quale si esige un allontanamento irreversibile. La necessità di un accertamento giurisdizionale rigoroso di tale distacco consortile comporta che «la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, pur non più assoluta, sia superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione, ma soprattutto in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi» (Corte cost., sent. n. 253 del 2019, cit.).L'acquisizione di elementi, concreti e specifici, che attestino il definitivo distacco consortile del condannato dall'ambiente criminale di riferimento risponde alla stessa logica alla quale è ispirata la disposizione dell'art. 4-bis Ord. pen. e deve essere svolta dalla magistratura di sorveglianza in collegamento con tutte le autorità competenti in materia. Tale collegamento istituzionale, secondo la Corte costituzionale, è indispensabile per verificare quale sia stata la condotta assunta dal carcerato durante l'esecuzione della pena e quale sia il contesto sociale esterno in cui il detenuto potrebbe reinserirsi, sia pure temporaneamente, in occasione di un permesso premio, vanificando gli obiettivi di prevenzione, generale e speciale, connessi all'istituto in esame. Rispetto a tali obiettivi non assumono un rilievo decisivo l'eventuale concessione di altre misure alternative alla detenzione - come, ad esempio, la liberazione anticipata, invocata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] - che perseguono finalità di reinserimento sociale differenti e non assimilabili a quelle sottese alla previsione dell'art. 30-ter Ord. pen. Occorre, pertanto, una verifica concreta degli elementi, concreti e specifici, acquisiti nei confronti del detenuto, tale da escludere sia la permanenza di collegamenti con gli ambienti della criminalità organizzata da cui proviene, sia il pericolo di un loro ripristino, che devono essere sottoposti a un vaglio analitico da parte della magistratura di sorveglianza. Si tratta, come detto, di un accertamento connaturato alla stessa funzione preventiva dell'art. 4-bis Ord. pen., che mira a impedire che il detenuto possa commettere ulteriori reati, che non può essere vanificata da una valutazione superficiale della posizione del detenuto. 3. Le considerazioni esposte nel paragrafo precedente impongono di ritenere congruo il giudizio formulato dal Tribunale di sorveglianza di Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non sussistendo condotte di collaborazione con la giustizia, rilevanti ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen., così come richiamato dall'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., anche alla luce della persistente operatività del clan Gionta, nel quale il ricorrente risultava storicamente inserito, richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e ribaditi nell'ordinanza censurata. Sul punto, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale di sorveglianza di Bologna, che, sulla base delle indicazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 dell'ordinanza impugnata, evidenziava che «la perdurante attività del clan di appartenenza e di quelli avversari [...] manifesta [...] il rischio concreto della ripresa dei collegamenti da parte dello stesso prevenuto, lo si ripete, mai neppure dissociatosi da tali contesti, in caso di fruizioni di permessi premio [...]». Né poteva assumere rilievo, in senso favorevole al ricorrente, la circostanza che a [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto il beneficio penitenziario della liberazione anticipata ex art. 54 Ord. pen., dovendosi evidenziare, in proposito, che tale concessione derivava dal fatto che il detenuto aveva partecipato alle attività trattamentali intramurarie e non aveva subito sanzioni disciplinari. Da tale concessione, tuttavia, non potevano discendere conseguenze favorevoli al ricorrente, ai fini dell'ottenimento del permesso premio di cui all'art. 30-ter Ord. pen., atteso che quest'ultimo beneficio penitenziario si fonda su presupposti differenti e non assimilabili a quelli sottesi alla liberazione anticipata, postulando l'assenza di collegamenti con gli ambienti della criminalità organizzata da cui il detenuto proviene e la contestuale assenza di pericoli di un loro ripristino. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguenza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
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