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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 18223/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] di PAVIAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLuca Sciarretta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza 6 ottobre 2025, il Giudice di pace di Pavia ha ritenuto IgnazioBonacossa responsabile del reato di minaccia (art. 612 cod. pen.) ai danni diGiovanna Mazza, condannandolo alla pena di euro 300,00 di multa.2.

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando due motivi di censura.2.1.

Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

Lasentenza impugnata non avrebbe in alcun modo argomentato in ordine aglielementi probatori nonché alle ragioni di fatto e di diritto posti a fondamento delgiudizio di responsabilità, in violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.2.2.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 500cod. proc. pen.

Il ricorrente evidenzia che nel corso dell’esame dibattimentale dellapersona offesa, a fronte della incapacità della stessa di ricordare i fatti, la difesaaveva chiesto di utilizzare ai fini delle contestazioni il verbale di querela sportaoralmente avanti alla Questura in data 19.7.2022.

Il Pubblico ministero si eraopposto, ma il Giudice di pace non aveva assunto alcun provvedimento,autorizzando tuttavia la persona offesa a prendere tra i suoi documenti la copiadella querela.

In tal modo, la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazionedell’art. 500 cod. proc. pen. per non avere deciso sulla richiesta della difesa diprocedere alle contestazioni in ordine al contenuto della deposizione della stessa.3.

Con successiva memoria, il difensore dell’imputato ha replicato alleconclusioni del Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il primo motivo è infondato.La sentenza impugnata, con motivazione sintetica ma tuttavia adeguata, hadato conto delle ragioni per cui ha ritenuto attendibile la persona offesa, ritenendogiustificata la “confusione” in cui la stessa era incorsa tra i vari episodi verificatisi,in ragione del carattere ripetuto delle condotte intimidatorie poste in esseredall’imputato ai danni della stessa.

Il contenuto minatorio delle frasi pronunciateè stato poi logicamente desunto dalle reazioni della vittima, e in particolare dallostato di timore e insicurezza in cui l’avevano gettata e tale, perciò, da fondare ilgiudizio di responsabilità nei confronti dell’imputato per il reato a lui contestato.3.

Il secondo motivo è infondato.Ciò che il ricorrente lamenta è, non già la circostanza che il Giudice di paceabbia utilizzato la querela ai fini della decisione, né l’averne consentito la letturada parte della persona offesa, bensì la mancata decisione sulla richiesta avanzatadalla difesa di utilizzare detta querela per le contestazioni, ai sensi dell’art. 500cod. proc. pen.3.1.

La disposizione invocata dal ricorrente prevede al comma 1 che, percontestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione del teste, le partipossono servirsi delle dichiarazioni rese dal medesimo in precedenza e contenutenel fascicolo del pubblico ministero.La giurisprudenza ha chiarito la differenza tra querela utilizzata in aiuto allamemoria, ai sensi dell’art. 499, comma 1, cod. proc. pen. e per le contestazioniex art. 500 cod. proc. pen., stabilendo che essa è da ravvisarsi nelle modalitàdell’aiuto, nel senso che nel primo caso l’aiuto viene dato al teste mostrandogli undocumento da lui redatto, mentre la “contestazione” avviene mediante il ricordoal teste di dichiarazioni da lui precedentemente rese e sulle quali egli abbia giàdeposto (Sez. 4, n. 26387 del 07/05/2009, Giunta, Rv. 244401 – 01, che haaffermato il principio in fattispecie in tema di consultazione da parte del teste dellaquerela da lui redatta).

Inoltre, con riguardo alla funzione dei due istituti, mentredalla “contestazione” il giudice può solo trarre elementi per valutare l'attendibilitàdel teste, dalle dichiarazioni rese attraverso un aiuto della memoria può trarreelementi per la prova del fatto (Sez. 6, n. 10938 del 01/03/2006, Capuano, Rv.233735).3.2.

Nella specie, la querela era stata proposta dalla persona offesa oralmentee ricevuta in apposito verbale, redatto dalla polizia giudiziaria, sicché non vi eraalcun ostacolo all’utilizzo dell’atto stesso ai fini delle contestazioni.

Inoltre, daquanto emerge dal verbale di udienza redatto in forma riassuntiva (cui la Corte haaccesso in ragione della natura processuale della censura), nonché dalle deduzionidello stesso ricorrente, risulta che la persona offesa era stata autorizzata aconsultare la querela per aiuto alla memoria, mentre non emerge che il giudice dipace abbia in alcun modo precluso di utilizzare il medesimo atto ai fini dellecontestazioni, tanto più che tale utilizzo non necessita di alcuna preventivaautorizzazione da parte del giudice, né il ricorrente ha in alcun modo dedotto qualesarebbe stato il concreto pregiudizio subito.4.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese del giudizio.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 18/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di PAVIAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLuca Sciarretta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza 6 ottobre 2025, il Giudice di pace di Pavia ha ritenuto IgnazioBonacossa responsabile del reato di minaccia (art. 612 cod. pen.) ai danni diGiovanna Mazza, condannandolo alla pena di euro 300,00 di multa.2. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando due motivi di censura.2.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Lasentenza impugnata non avrebbe in alcun modo argomentato in ordine aglielementi probatori nonché alle ragioni di fatto e di diritto posti a fondamento delgiudizio di responsabilità, in violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 500cod. proc. pen. Il ricorrente evidenzia che nel corso dell’esame dibattimentale dellapersona offesa, a fronte della incapacità della stessa di ricordare i fatti, la difesaaveva chiesto di utilizzare ai fini delle contestazioni il verbale di querela sportaoralmente avanti alla Questura in data 19.7.2022. Il Pubblico ministero si eraopposto, ma il Giudice di pace non aveva assunto alcun provvedimento,autorizzando tuttavia la persona offesa a prendere tra i suoi documenti la copiadella querela. In tal modo, la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazionedell’art. 500 cod. proc. pen. per non avere deciso sulla richiesta della difesa diprocedere alle contestazioni in ordine al contenuto della deposizione della stessa.3. Con successiva memoria, il difensore dell’imputato ha replicato alleconclusioni del Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo è infondato.La sentenza impugnata, con motivazione sintetica ma tuttavia adeguata, hadato conto delle ragioni per cui ha ritenuto attendibile la persona offesa, ritenendogiustificata la “confusione” in cui la stessa era incorsa tra i vari episodi verificatisi,in ragione del carattere ripetuto delle condotte intimidatorie poste in esseredall’imputato ai danni della stessa. Il contenuto minatorio delle frasi pronunciateè stato poi logicamente desunto dalle reazioni della vittima, e in particolare dallostato di timore e insicurezza in cui l’avevano gettata e tale, perciò, da fondare ilgiudizio di responsabilità nei confronti dell’imputato per il reato a lui contestato.3. Il secondo motivo è infondato.Ciò che il ricorrente lamenta è, non già la circostanza che il Giudice di paceabbia utilizzato la querela ai fini della decisione, né l’averne consentito la letturada parte della persona offesa, bensì la mancata decisione sulla richiesta avanzatadalla difesa di utilizzare detta querela per le contestazioni, ai sensi dell’art. 500cod. proc. pen.3.1. La disposizione invocata dal ricorrente prevede al comma 1 che, percontestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione del teste, le partipossono servirsi delle dichiarazioni rese dal medesimo in precedenza e contenutenel fascicolo del pubblico ministero.La giurisprudenza ha chiarito la differenza tra querela utilizzata in aiuto allamemoria, ai sensi dell’art. 499, comma 1, cod. proc. pen. e per le contestazioniex art. 500 cod. proc. pen., stabilendo che essa è da ravvisarsi nelle modalitàdell’aiuto, nel senso che nel primo caso l’aiuto viene dato al teste mostrandogli undocumento da lui redatto, mentre la “contestazione” avviene mediante il ricordoal teste di dichiarazioni da lui precedentemente rese e sulle quali egli abbia giàdeposto (Sez. 4, n. 26387 del 07/05/2009, Giunta, Rv. 244401 – 01, che haaffermato il principio in fattispecie in tema di consultazione da parte del teste dellaquerela da lui redatta). Inoltre, con riguardo alla funzione dei due istituti, mentredalla “contestazione” il giudice può solo trarre elementi per valutare l'attendibilitàdel teste, dalle dichiarazioni rese attraverso un aiuto della memoria può trarreelementi per la prova del fatto (Sez. 6, n. 10938 del 01/03/2006, Capuano, Rv.233735).3.2. Nella specie, la querela era stata proposta dalla persona offesa oralmentee ricevuta in apposito verbale, redatto dalla polizia giudiziaria, sicché non vi eraalcun ostacolo all’utilizzo dell’atto stesso ai fini delle contestazioni. Inoltre, daquanto emerge dal verbale di udienza redatto in forma riassuntiva (cui la Corte haaccesso in ragione della natura processuale della censura), nonché dalle deduzionidello stesso ricorrente, risulta che la persona offesa era stata autorizzata aconsultare la querela per aiuto alla memoria, mentre non emerge che il giudice dipace abbia in alcun modo precluso di utilizzare il medesimo atto ai fini dellecontestazioni, tanto più che tale utilizzo non necessita di alcuna preventivaautorizzazione da parte del giudice, né il ricorrente ha in alcun modo dedotto qualesarebbe stato il concreto pregiudizio subito.4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 18/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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