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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2026

Cassazione n. 23130/2026

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e pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA],INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 9717/22 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, pubblicata in data 14novembre 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1.

Con sentenza n. 9717/22, pubblicata in data 14 novembre2022, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate avversoNumero registro generale 11142/2023Numero sezionale 5069/2026Numero di raccolta generale 23130/2026Data pubblicazione 13/07/2026la sentenza n. 743/18 della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.

ME0030485/2015, con ilquale era stata rettificata la rendita catastale prospettata dallacontribuente con denuncia di variazione DOCFA, avente adoggetto unità immobiliari nel Comune di Taormina.2.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad ununico motivo di impugnazione ed illustrando ulteriormente lesue difese con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita in giudizio, rimanendointimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

E’ opportuno rilevare, innanzi tutto, che, sebbeneproposto dall’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] diMessina-Territorio, il ricorso deve intendersi comunqueriferibile all’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass.n. 15907/26).2.

Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazionel’Agenzia delle Entrate ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 2 d.l. n. 16 del 1993, conv. dalla legge n. 75 del 1993,dell’art. 7 legge n. 212 del 2000, dell’art. 3 legge n. 241 del1990 e dei principi generali in ordine alla motivazione degli attiin materia catastale.

La corte regionale siciliana, infatti, avevareputato carente di motivazione l’atto impugnato, nonostante idati in esso annoverati fossero sufficienti a consentire allacontribuente di comprendere le ragioni delle determinazionidell’ufficio e di difendersi in sede contenziosa.

Del resto, tenutoconto della natura partecipata della procedura DOCFA, dovevaNumero registro generale 11142/2023Numero sezionale 5069/2026Numero di raccolta generale 23130/2026Data pubblicazione 13/07/2026reputarsi ancor più adeguata la motivazione dell’avviso diaccertamento, atteso che la rettifica era avvenuta sulla scortadegli stessi dati forniti dalla contribuente.3.

Il motivo è fondato.3.1.

I giudici di secondo grado, invero, oltre a richiamarediversi precedenti giurisprudenziali a suffragio -a loro dire-dell’infondatezza dell’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate, hanno fatto presente che l’atto impugnato, “per comeformulato”, non conteneva “un’adeguata motivazione dellarettifica operata”, in quanto l’amministrazione avevarichiamato “vari parametri di riferimento, che, pur seenunciati”, non erano assistiti, “per come sarebbe statonecessario, da effettive indicazioni di dettaglio”.

Non eracondivisibile, inoltre, quanto sostenuto dall’ufficio e, cioè, chel’atto non avesse “compresso il diritto di difesa dellacontribuente”, la quale lo aveva potuto esercitare “conpienezza di mezzi ed argomenti”, e che “l’obbligo dimotivazione” avesse la mera finalità di delimitare “l’ambitodelle ragioni adducibili dall’amministrazione nell’eventualesuccessivo giudizio contenzioso”, dovendosi considerarerecessivo quell’orientamento secondo il quale sarebbesufficiente la motivazione “ove ritenuta bastevole in base alnotorio principio della provocatio ad opponendum”.

Peraltro,pur essendo menzionate, nell’avviso di accertamento,“metodologie comparative”, non erano state concretamenteindicate “effettive comparazioni che fossero state effettuate”,che sarebbero comunque dovute essere -tali indicazioni-“dotate di un minimo di puntualità”, mentre era chiaro che,laddove, “in sede controdeduttiva nel primo grado del giudizioe con i motivi d’appello”, l’ufficio aveva fatto riferimento “aNumero registro generale 11142/2023Numero sezionale 5069/2026Numero di raccolta generale 23130/2026Data pubblicazione 13/07/2026caratteristiche intrinseche ed estrinseche del cespite accertato,non indicate nell’avviso”, si trattava “di affermazioni del tuttoprive di corredo probatorio, non integrabili, stante l’eccessivagenericità iniziale dell’atto, nel corso del processo” (cfr. lasentenza impugnata, alle pagg. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9).3.2.

In tema di classamento di immobili, tuttavia, qualoral’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito dellaprocedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto attraverso la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano contestati dall’amministrazione el’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuitaderivi da una loro divergente valutazione, mentre, nel caso incui vi sia contestazione sugli elementi di fatto indicati dalcontribuente, la motivazione deve essere più approfondita especificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pienoesercizio del diritto di difesa, sia per delimitare l’oggetto di uneventuale contenzioso (cfr. Cass. n. 29754/24).L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamentocatastale, infatti, presuppone la mera indicazione dei datiamministrativo-censuari (categoria, classe, consistenza,superficie e rendita), all’esito della verifica fatta dall’ufficio,qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sianostati contestati e l’eventuale difformità tra dati proposti e datiimmobili: se i dati forniti dal contribuente non sono disattesi,ma soltanto riesaminati e rivalutati con riferimentoall’attribuzione della categoria, della classe, della consistenza edella rendita, non è possibile reputare necessaria unamotivazione più dettagliata.Numero registro generale 11142/2023Numero sezionale 5069/2026Numero di raccolta generale 23130/2026Data pubblicazione 13/07/2026Ciò in quanto è possibile che l’eventuale discordanza tra laclassificazione prospettata dal contribuente e la classificazioneaccertata dall’amministrazione nell’ambito di una proceduraDOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione oinquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni,misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla basedei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare inmateria catastale, il che esime l’ufficio dall’onere di formulareuna motivazione più particolareggiata per l’atto diriclassamento in relazione alle discrepanze emerse all’esitodell’accertamento rispetto alla proposta del contribuente (cfr.Cass. n. 3104/21, Cass. n. 3017/22 e Cass. n. 5449/25).3.3.

Nel caso di specie, come evidenziato dall’Agenzia delleEntrate, i dati forniti dalla contribuente non sono statimodificati, ma solo valutati diversamente, per cui i giudici dimerito, lungi dal pretendere che, nell’avviso di accertamento,fossero contenuti elementi di dettaglio, avrebbero dovutoverificare, sulla scorta di un giudizio di fatto ad essi rimesso, sel’atto impugnato avesse quel contenuto motivazionale minimorichiesto, tenendo ben distinto il piano della correttezza dellarendita catastale -che si risolve in una questione di merito e,quindi, anche probatoria- da quello della motivazionedell’avviso di accertamento.E ciò avendo riguardo al fatto che -contrariamente a quantosostenuto nella sentenza impugnata- l’avviso di accertamentotributario ha carattere di provocatio ad opponendum, sicchél’obbligo di motivazione è soddisfatto ogni qualvoltal’amministrazione abbia posto il contribuente in grado diconoscere la pretesa tributaria e di contestarne efficacementel’an ed il quantum debeatur (cfr., tra le tante, Cass. n.Numero registro generale 11142/2023Numero sezionale 5069/2026Numero di raccolta generale 23130/2026Data pubblicazione 13/07/20267360/11, Cass. n. 9008/17, Cass. n. 22470/19, Cass. n.730/25 e Cass. n. 15362/26).

L’obbligo motivazionale devereputarsi assolto, infatti, quando il contribuente sia stato postonella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoielementi essenziali, giacché il requisito motivazionale esige,oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettividella posizione creditoria presa in considerazione, soltantol’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa perdelimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’ente impositorenella successiva fase contenziosa, restando affidateall’eventuale giudizio di impugnazione dell’atto le questioniriguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneitàa dare sostegno alla pretesa impositiva.

In quest’ottica,l’amministrazione non ha nemmeno l’obbligo di asseverare, insede di stesura dell’avviso di accertamento, gli elementi suiquali la verifica è fondata (cfr. Cass. n. 34906/24), tanto èvero che, ai fini della validità dell’atto, non rilevano neppurel’omessa allegazione di un documento o la mancata ostensionedello stesso al contribuente se la motivazione, anchenell’ipotesi in cui sia resa per relationem, sia comunquesufficiente, dovendosi distinguere -vale la pena di rimarcarloancora una volta- il piano della motivazione dell’avviso diaccertamento da quello della prova della pretesa impositiva e,conseguentemente, l’atto a cui l’avviso si riferisce daldocumento che costituisce mezzo di prova (cfr. Cass. n.8016/24).4.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata, perl’effetto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversaNumero registro generale 11142/2023Numero sezionale 5069/2026Numero di raccolta generale 23130/2026Data pubblicazione 13/07/2026composizione, affinché -tenuto conto dei principi testéenunciati- effettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata;rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia, in diversa composizione, affinché effettui un nuovogiudizio e provveda, altresì, alla regolamentazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA],INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 9717/22 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, pubblicata in data 14novembre 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con sentenza n. 9717/22, pubblicata in data 14 novembre2022, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate avversoNumero registro generale 11142/2023Numero sezionale 5069/2026Numero di raccolta generale 23130/2026Data pubblicazione 13/07/2026la sentenza n. 743/18 della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. ME0030485/2015, con ilquale era stata rettificata la rendita catastale prospettata dallacontribuente con denuncia di variazione DOCFA, avente adoggetto unità immobiliari nel Comune di Taormina.2. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad ununico motivo di impugnazione ed illustrando ulteriormente lesue difese con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita in giudizio, rimanendointimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ opportuno rilevare, innanzi tutto, che, sebbeneproposto dall’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] diMessina-Territorio, il ricorso deve intendersi comunqueriferibile all’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass.n. 15907/26).2. Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazionel’Agenzia delle Entrate ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 2 d.l. n. 16 del 1993, conv. dalla legge n. 75 del 1993,dell’art. 7 legge n. 212 del 2000, dell’art. 3 legge n. 241 del1990 e dei principi generali in ordine alla motivazione degli attiin materia catastale. La corte regionale siciliana, infatti, avevareputato carente di motivazione l’atto impugnato, nonostante idati in esso annoverati fossero sufficienti a consentire allacontribuente di comprendere le ragioni delle determinazionidell’ufficio e di difendersi in sede contenziosa. Del resto, tenutoconto della natura partecipata della procedura DOCFA, dovevaNumero registro generale 11142/2023Numero sezionale 5069/2026Numero di raccolta generale 23130/2026Data pubblicazione 13/07/2026reputarsi ancor più adeguata la motivazione dell’avviso diaccertamento, atteso che la rettifica era avvenuta sulla scortadegli stessi dati forniti dalla contribuente.3. Il motivo è fondato.3.1. I giudici di secondo grado, invero, oltre a richiamarediversi precedenti giurisprudenziali a suffragio -a loro dire-dell’infondatezza dell’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate, hanno fatto presente che l’atto impugnato, “per comeformulato”, non conteneva “un’adeguata motivazione dellarettifica operata”, in quanto l’amministrazione avevarichiamato “vari parametri di riferimento, che, pur seenunciati”, non erano assistiti, “per come sarebbe statonecessario, da effettive indicazioni di dettaglio”. Non eracondivisibile, inoltre, quanto sostenuto dall’ufficio e, cioè, chel’atto non avesse “compresso il diritto di difesa dellacontribuente”, la quale lo aveva potuto esercitare “conpienezza di mezzi ed argomenti”, e che “l’obbligo dimotivazione” avesse la mera finalità di delimitare “l’ambitodelle ragioni adducibili dall’amministrazione nell’eventualesuccessivo giudizio contenzioso”, dovendosi considerarerecessivo quell’orientamento secondo il quale sarebbesufficiente la motivazione “ove ritenuta bastevole in base alnotorio principio della provocatio ad opponendum”. Peraltro,pur essendo menzionate, nell’avviso di accertamento,“metodologie comparative”, non erano state concretamenteindicate “effettive comparazioni che fossero state effettuate”,che sarebbero comunque dovute essere -tali indicazioni-“dotate di un minimo di puntualità”, mentre era chiaro che,laddove, “in sede controdeduttiva nel primo grado del giudizioe con i motivi d’appello”, l’ufficio aveva fatto riferimento “aNumero registro generale 11142/2023Numero sezionale 5069/2026Numero di raccolta generale 23130/2026Data pubblicazione 13/07/2026caratteristiche intrinseche ed estrinseche del cespite accertato,non indicate nell’avviso”, si trattava “di affermazioni del tuttoprive di corredo probatorio, non integrabili, stante l’eccessivagenericità iniziale dell’atto, nel corso del processo” (cfr. lasentenza impugnata, alle pagg. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9).3.2. In tema di classamento di immobili, tuttavia, qualoral’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito dellaprocedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto attraverso la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano contestati dall’amministrazione el’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuitaderivi da una loro divergente valutazione, mentre, nel caso incui vi sia contestazione sugli elementi di fatto indicati dalcontribuente, la motivazione deve essere più approfondita especificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pienoesercizio del diritto di difesa, sia per delimitare l’oggetto di uneventuale contenzioso (cfr. Cass. n. 29754/24).L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamentocatastale, infatti, presuppone la mera indicazione dei datiamministrativo-censuari (categoria, classe, consistenza,superficie e rendita), all’esito della verifica fatta dall’ufficio,qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sianostati contestati e l’eventuale difformità tra dati proposti e datiimmobili: se i dati forniti dal contribuente non sono disattesi,ma soltanto riesaminati e rivalutati con riferimentoall’attribuzione della categoria, della classe, della consistenza edella rendita, non è possibile reputare necessaria unamotivazione più dettagliata.Numero registro generale 11142/2023Numero sezionale 5069/2026Numero di raccolta generale 23130/2026Data pubblicazione 13/07/2026Ciò in quanto è possibile che l’eventuale discordanza tra laclassificazione prospettata dal contribuente e la classificazioneaccertata dall’amministrazione nell’ambito di una proceduraDOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione oinquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni,misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla basedei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare inmateria catastale, il che esime l’ufficio dall’onere di formulareuna motivazione più particolareggiata per l’atto diriclassamento in relazione alle discrepanze emerse all’esitodell’accertamento rispetto alla proposta del contribuente (cfr.Cass. n. 3104/21, Cass. n. 3017/22 e Cass. n. 5449/25).3.3. Nel caso di specie, come evidenziato dall’Agenzia delleEntrate, i dati forniti dalla contribuente non sono statimodificati, ma solo valutati diversamente, per cui i giudici dimerito, lungi dal pretendere che, nell’avviso di accertamento,fossero contenuti elementi di dettaglio, avrebbero dovutoverificare, sulla scorta di un giudizio di fatto ad essi rimesso, sel’atto impugnato avesse quel contenuto motivazionale minimorichiesto, tenendo ben distinto il piano della correttezza dellarendita catastale -che si risolve in una questione di merito e,quindi, anche probatoria- da quello della motivazionedell’avviso di accertamento.E ciò avendo riguardo al fatto che -contrariamente a quantosostenuto nella sentenza impugnata- l’avviso di accertamentotributario ha carattere di provocatio ad opponendum, sicchél’obbligo di motivazione è soddisfatto ogni qualvoltal’amministrazione abbia posto il contribuente in grado diconoscere la pretesa tributaria e di contestarne efficacementel’an ed il quantum debeatur (cfr., tra le tante, Cass. n.Numero registro generale 11142/2023Numero sezionale 5069/2026Numero di raccolta generale 23130/2026Data pubblicazione 13/07/20267360/11, Cass. n. 9008/17, Cass. n. 22470/19, Cass. n.730/25 e Cass. n. 15362/26). L’obbligo motivazionale devereputarsi assolto, infatti, quando il contribuente sia stato postonella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoielementi essenziali, giacché il requisito motivazionale esige,oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettividella posizione creditoria presa in considerazione, soltantol’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa perdelimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’ente impositorenella successiva fase contenziosa, restando affidateall’eventuale giudizio di impugnazione dell’atto le questioniriguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneitàa dare sostegno alla pretesa impositiva. In quest’ottica,l’amministrazione non ha nemmeno l’obbligo di asseverare, insede di stesura dell’avviso di accertamento, gli elementi suiquali la verifica è fondata (cfr. Cass. n. 34906/24), tanto èvero che, ai fini della validità dell’atto, non rilevano neppurel’omessa allegazione di un documento o la mancata ostensionedello stesso al contribuente se la motivazione, anchenell’ipotesi in cui sia resa per relationem, sia comunquesufficiente, dovendosi distinguere -vale la pena di rimarcarloancora una volta- il piano della motivazione dell’avviso diaccertamento da quello della prova della pretesa impositiva e,conseguentemente, l’atto a cui l’avviso si riferisce daldocumento che costituisce mezzo di prova (cfr. Cass. n.8016/24).4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata, perl’effetto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversaNumero registro generale 11142/2023Numero sezionale 5069/2026Numero di raccolta generale 23130/2026Data pubblicazione 13/07/2026composizione, affinché -tenuto conto dei principi testéenunciati- effettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata;rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia, in diversa composizione, affinché effettui un nuovogiudizio e provveda, altresì, alla regolamentazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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