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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025

Cassazione n. 10838/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 138/Rg 35634 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce del contenuto gravemente minaccioso delle frasi proferite ai danni degli operanti (pag. 4) ridimensionate dal ricorrente a mero nervosismo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] testensora Il P idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 138/Rg 35634 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce del contenuto gravemente minaccioso delle frasi proferite ai danni degli operanti (pag. 4) ridimensionate dal ricorrente a mero nervosismo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] testensora Il P idente
Sentenza Cassazione n. 10838/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris