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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21805/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 39873/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza del reato per difetto del dolo specifico, prospetta una diversa lettura degli elementi probatori e una differente e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio perché determinato in misura maggiore rispetto al minimo edittale, nonché per la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, è meramente reiterativo di analogo motivo di gravame sottoposto al vaglio della Corte territoriale e rigettato con motivazione immune da censure (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 39873/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza del reato per difetto del dolo specifico, prospetta una diversa lettura degli elementi probatori e una differente e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio perché determinato in misura maggiore rispetto al minimo edittale, nonché per la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, è meramente reiterativo di analogo motivo di gravame sottoposto al vaglio della Corte territoriale e rigettato con motivazione immune da censure (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dich P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21805/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris