CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21780/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e la qualificazione giuridica del fatto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non confrontandosi con la motivazione con cui i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sul dolo di ricettazione alla luce delle modalità di acquisto del bene da parte dell'imputato, commerciante di professione, e sulla conseguente correttezza della qualificazione giuridica); considerato che il terzo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione; considerato che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità loro attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 sul diniego delle generiche per la negativa personalità del reo e sulla determinazione della pena in misura corrispondente al minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2