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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2024

Cassazione n. 44193/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3ASWINDER nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso è privo di specificità poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici; che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti;, che, inoltre, il motivo relativo al dolo da parte del ricorrente non era stato proposto in maniera specifica nell'atto di appello, con conseguente inammissibilità del motivo per genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidr1te'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3ASWINDER nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso è privo di specificità poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici; che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti;, che, inoltre, il motivo relativo al dolo da parte del ricorrente non era stato proposto in maniera specifica nell'atto di appello, con conseguente inammissibilità del motivo per genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidr1te'
Sentenza Cassazione n. 44193/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris