CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13526/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 del TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è del g.u.p. del Tribunale di Genova, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa in relazione ad un tentativo di furto aggravato (artt. 56,624,625 n. 7 cod. pen.), con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. 2. Un primo e unico motivo di ricorso si duole del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione motivazionale in ordine all'applicazione della pena, oggetto di accordo. 1Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. ilpubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché promosso, peraltro con generiche espressioni di stile, avverso provvedimento non impugnabile, esso riguardando aspetti - come la carenza di motivazione - che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., all'inammissibilità del ricorso, dichiarata con procedura de plano, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] Di CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]