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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 05542/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondati.

In particolare, è generica, al cospetto delle valutazioni espresse dalla Corte sulla utilizzabilità del verbale di interrogatorio reso dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta delle ricerche, anche in campo internazionale, effettuate.

E' una mera supposizione, quella svolta con il ricorso, che, in realtà, l'imputato si sarebbe reso irreperibile, vista la condanna subita in primo grado.

Il secondo motivo che, in relazione ai vari episodi, contesta la prova di responsabilità per i reati di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990, è generico e volto al riesame delle prove raccolte, di cui viene fornita una lettura atomistica e parcellizzata proponendo, in sostanza, una rivalutazione del compendio probatorio che i giudici del merito, con doppia conforme (in appello la Corte ha solo ridotto la pena), hanno, invece, valutato facendo applicazione di corrette regole di valutazione della prova, esposte con motivazione logica.

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere relo-tore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondati. In particolare, è generica, al cospetto delle valutazioni espresse dalla Corte sulla utilizzabilità del verbale di interrogatorio reso dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta delle ricerche, anche in campo internazionale, effettuate. E' una mera supposizione, quella svolta con il ricorso, che, in realtà, l'imputato si sarebbe reso irreperibile, vista la condanna subita in primo grado. Il secondo motivo che, in relazione ai vari episodi, contesta la prova di responsabilità per i reati di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990, è generico e volto al riesame delle prove raccolte, di cui viene fornita una lettura atomistica e parcellizzata proponendo, in sostanza, una rivalutazione del compendio probatorio che i giudici del merito, con doppia conforme (in appello la Corte ha solo ridotto la pena), hanno, invece, valutato facendo applicazione di corrette regole di valutazione della prova, esposte con motivazione logica. Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere relo-tore I
Sentenza Cassazione n. 05542/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris