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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30317/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 22 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Enna, in data 10 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello a pagina 2, sottolineando il fatto che la carta sulla quale la vittima aveva versato il denaro fosse intestata al prevenuto, ha individuato un solido argomento logico per fondare la sua colpevolezza, anche a fronte della mancata dimostrazione dell'effettivo utilizzo della Postepay da parte di altri soggetti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 22 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Enna, in data 10 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello a pagina 2, sottolineando il fatto che la carta sulla quale la vittima aveva versato il denaro fosse intestata al prevenuto, ha individuato un solido argomento logico per fondare la sua colpevolezza, anche a fronte della mancata dimostrazione dell'effettivo utilizzo della Postepay da parte di altri soggetti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 marz
Sentenza Cassazione n. 30317/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris