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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2021

Cassazione n. 42555/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 149) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di archiviazione emessa il 2.3.2021 dal GIP del Tribunale di Salerno è manifestamente infondato, quindi inammissibile.

In primo luogo, il 1cirso avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione (Sez. 7, Ordinanza n. 28532 del 18/05/2017, Rv. 270469 - 01).

Inoltre, non sussiste alcuna abnormità del provvedimento impugnato, atteso che il ricorrente è stato posto nella condizione di contraddire nel giudizio di opposizione all'archiviazione e non si è determinata alcuna stasi del procedimento ma soltanto una definizione fisiologica, peraltro non irreversibile in caso di eventuale riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 149) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di archiviazione emessa il 2.3.2021 dal GIP del Tribunale di Salerno è manifestamente infondato, quindi inammissibile. In primo luogo, il 1cirso avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione (Sez. 7, Ordinanza n. 28532 del 18/05/2017, Rv. 270469 - 01). Inoltre, non sussiste alcuna abnormità del provvedimento impugnato, atteso che il ricorrente è stato posto nella condizione di contraddire nel giudizio di opposizione all'archiviazione e non si è determinata alcuna stasi del procedimento ma soltanto una definizione fisiologica, peraltro non irreversibile in caso di eventuale riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estenso
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