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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 giugno 2017

Cassazione n. 27571/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6285/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona dell’A.U.

Dr. [OSCURATO:PERSONA]; Dr. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in qualità di cessionario dei diritti di credito vantati dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in qualità di cessionario dei diritti di credito vantati dalle sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

GDURR65L30C415B); indirizzi pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] . -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]) S.P.A. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Bari, via F. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nominato con decreto n. 20/2017 del 7.6.2017 e verbale assemblea deisoci del 12.8.2020, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 19. -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 2134/2021, pubblicata in data 16dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22 giugno 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione introduttivo le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l’[OSCURATO:PERSONA] di Bari (di seguito per brevità [OSCURATO:SOCIETA].), chiedendo la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti in occasione di un’alluvione verificatasi in data 26.7.2004 ed a causa dell’occlusione di un alveo naturale, occlusione determinata dalla ex discarica della suddetta [OSCURATO:SOCIETA].

Le attrici rappresentavano di essere proprietarie di un fondo rustico in agro del Comune di Bari, su cui insiste l’alveo per lo scolo delle acque dei terreni ad esso limitrofi, e che, al confine con la loro proprietà, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato una discarica, la cui presenza aveva occluso il detto alveo, causando, a seguito delle eccezionali piogge del 2004, una inondazione che, riversatasi su altre proprietà delle attrici, aveva causato ingenti danni.

Le sig.re Vurro precisavano poi che i vizi di costruzione della discarica erano stati già oggetto di denuncia, per fatti risalenti al 1992, e che il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 763/2002, confermata dalla Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 250/2005, aveva accertato, con efficacia di giudicato, la colpevole deviazione del corso delle acque dall’alveo originario.

Si costituiva resistendo l’[OSCURATO:SOCIETA]. di Bari.

Nel corso del giudizio intervenivano volontariamente la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il sig. [OSCURATO:PERSONA], i quali pure chiedevano il risarcimento dei danni alle loro proprietà subiti a seguito degli allagamenti del 2004.

La causa veniva istruita mediante l’acquisizione di un precedente A.T.P., nonché l’espletamento di una nuova C.T.U., successivamente rinnovata dal Tribunale, in quanto il giudice rilevava che il primo consulente d’ufficio aveva svolto attività di consulenza per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in un’altra questione, e che la circostanza, benché non fosse rilevante al punto tale da imporre l’astensione dell’ausiliario, era stata sottaciuta dal detto consulente all’atto dell’accettazione dell’ incarico, contribuendo in tal modo, in uno con le risultanze non univoche del proprio elaborato peritale, a minarne l’apparenza di imparzialità.

Con sentenza n. 139/2017 del 16 gennaio 2017, il Tribunale di Bari, aderendo alle conclusioni della seconda CTU, rigettava le domande di parte attrice, accertando l’assenza di un nesso di causalità tra la condotta imputata alla convenuta, ovvero la realizzazione della discarica, ed i danni lamentati dalle controparti.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Bari, proponevano appello, con un unico atto, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e le sig.reGrazia, Elisabetta ed [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:SOCIETA]., che chiedeva il rigetto del gravame e la conferma dell’impugnata sentenza.

Con sentenza n. 2134/2021 pubblicata il 16 dicembre 2021, la Corte d’Appello di Bari rigettava il gravame.

3. Avverso la predetta sentenza della Corte d’Appello di Bari, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimi in qualità di cessionari dei diritti di credito vantati rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] e dalle sig.re Fiore-Vurro.

Resiste con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte ricorrente e parte resistente hanno rispettivamente depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 113, 115, 132, 196, 324 c.p.c. nonchè dell’art. 2909 c.c. (in relazione all‘art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c. ed artt. 24 e 111 Cost.): omessa considerazione di giudicati formali e sostanziali e mutamento della causa petendi della parte ad opera del giudice .

Con il secondo motivo deducono violazione dell’art. 11 Lg. c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.): decisione della causa fondata sulla disapplicazione dello strumento urbanistico ed in base a ius superveniens privo di efficacia retroattiva .

Con il terzo motivo deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 115, 116, 196, 324 cod. proc. civ. nonchè dell’art. 2909 cod. civ. (in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ed agli artt. 24 e 111 Cost.): omessa valutazione delle prove e delle allegazioni degli appellanti nella determinazione di insussistenza del nesso di causalità .

2. In applicazione del principio della ragione più liquida (Cass., 04/01/2021, n. 11; Cass., 20/05/2020, n. 9309; Cass., 29/09/2020, n. 20555), ritiene anzitutto il Collegio di scrutinare i motivi di impugnazione proposti.

3. Il primo motivo è infondato.

Rispetto alla censura dei ricorrenti secondo cui il giudice avrebbe dovuto preliminarmente considerare la preminente ed assorbente valenza del giudicato specifico inter partes che gli attori hanno opposto sin ab origine nella vicenda con l’atto introduttivo del primo grado del giudizio relativi alla stessa vicenda de qua (pag. 6 ricorso), con congrua e logica motivazione la corte territoriale ha espressamente osservato che il Tribunale escludeva ogni rilevanza, quale giudicato esterno, della sentenza di questa di Corte (la n. 250/2005), la quale si riferiva a questione completamente diversa, peraltro intercorsa tra soggetti diversi (pag. 4 sentenza).

E non risulta che a fronte di detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e le sig.re Fiore-Vurro abbiano svolto deduzioni in appello. 3.1 Parimenti è infondata l’ulteriore censura con cui i ricorrenti lamentano che, avendo il tribunale disposto la rinnovazione della CTU nominando un nuovo professionista, così sostanzialmente introducendo in causa circostanze e do mande nuove, la corte territoriale ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado di rigettare l’istanza di revoca dell’ordinanza con cui veniva disposta la rinnovazione.

Invero, il giudice di prime cure ha disposto la sostituzione del consulente tecnico in applicazione ai sensi dell’art. 196 cod. proc. civ. ( il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico ) con adeguata motivazione condivisa dalla c ort e d’appello nei seguenti termini: Il Tribunale ha chiarito, rigettando analoga eccezione, sollevata in primo grado dagli attuali appellanti, che le conclusioni rese dal primo consulente non erano attendibili, posto che il primo perito d’ufficio non aveva tenuto conto del fatto che le proprietà attoree erano ubicate tutte all’interno dell’alveo naturale della “[OSCURATO:PERSONA]” ed aveva reso delle conclusioni contraddittorie con quelle rassegnate, da esso stesso perito, nella relazione, precedentemente resa, in sede di A.T.P., senza chiarire quale sarebbe stata la direzione della fiumana, creatasi a seguito dell’evento meteorologico, in presenza, ovvero, in assenza della discarica .

Ed ancora: Poiché tale argomento assumeva una rilevanza dirimente ai fini dell’accertamento dell’asserita responsabilità causativa dell’ubicazione della discarica, nel processo eziologico di determinazione dei danni, il Tribunale era stato costretto a disporre la rinnovazione della C.T.U., con altro professionista, a cui aveva conferito l’espresso incarico di accertare se effettivamente, la discarica avesse comportato la deviazione del flusso delle acque meteoriche, inducendole ad allagare le proprietà degli Firmato.

A tale già imprescindibile dato si aggiungeva che il primo CTU aveva già svolto attività di consulenza per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in altra questione, e che la circostanza, in uno con le risultanze non univoche dell’elaborato peritale, contribuiva a minare l’apparenza di imparzialità del consulente (pp. 6,7 sentenza impugnata).

La motivazione dell’impugnata sentenza risulta pertanto conforme all’orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui la rinnovazione della consulenza tecnica rientra nel potere e nella valutazione del giudice di merito, che, se adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità (Cass., 01.08.2013, n. 18410: il giudice di merito, ove intenda disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, è tenuto a motivare adeguatamente - in base ad idonei elementi istruttori o cognizioni proprie, eventualmente integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza - le ragioni che lo conducono ad ignorare o sminuire i dati risultanti dalla relazione del CTU già in atti … ). 3.2 Né la rinnovazione della CTU ha determinato inammissibile mutatio libelli , contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, posto che oggetto dell’accertamento è rimasto quanto prospettato dagli odierni ricorrenti ed originari attori (e cioè l’accertamento degli eventi e delle loro cause), anche perché, come rilevato dalla corte territoriale, nessuna specifica censura in tal senso è stata svolta dagli appellanti, che non hanno dedotto alcunché in grado di confutare le suesposte condivisibili argomentazioni logiche della sentenza impugnata (v. p. 7 sentenza impugnata).

4. Il secondo motivo è parimenti infondato.

Invero i ricorrenti, argomentando sulla legittimità delle attività svolte sui terreni di loro proprietà, dimostrano di non aver colto la ratiodecidendi della sentenza impugnata.

Oggetto dell’accertamento giudiziale era la sussistenza di un nesso di causalità tra la costruzione della discarica da parte dell’AMIU a monte dei terreni di proprietà degli attori e degli altri soggetti intervenuti in causa, ed il loro allagamento.

All’esito di tale indagine il CTU ha accertato che la ex discarica AMIU non comportò alcuna ostruzione del corso naturale delle acque e, quindi, non ebbe alcuna incidenza rispetto ai danni conseguenti all’alluvione.

Questi ultimi si sarebbero verificati anche laddove la discarica non vi fosse stata, sia per l’eccezionalità delle piogge, sia per l’ubicazione dei terreni e fabbricati nell’alveo naturale della lama.

Sulla base di tale accertamento in fatto, la corte territoriale ha ben chiarito che Le leggi sul condono edilizio inoltre, se è vero che hanno regolarizzato, rendendo le urbanisticamente assentibili, costruzioni che, diversamente, non lo sarebbero state, è pur vero che hanno anche reso definitivo il fenomeno di antropizzazione di zone ad alta fragilità idrogeologica.

Orbene, sta di fatto che le conseguenze di tali scelte politiche, del tutto legittime sul piano normativo, non possono tuttavia avere alcun rilievo giuridico nella presente vicenda, poiché non hanno alcun rilievo sul piano del nesso di causalità . 4.1 Pertanto, la legittimità o meno dell’attività edilizia svolta dai ricorrenti sui luoghi interessati dall’alluvionedeve considerarsi del tutto ininfluente ai fini dell’accertamento ex art. 2043 cod. civ. di una responsabilità dell’AMIU per i danni subiti dai terreni, non avendo alcun rilievo rispetto alla accertata mancata prova del nesso di casualità, elemento sulla cui base i giudici di merito hanno deciso per il rigetto della domanda attorea(sulla necessità che il motivo sia correlato alla motivazione della sentenza impugnata, v.

Cass., Sez.

Un., 20/03/2017, n. 7074).

5. Il terzo ed ultimo motivo, per come formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., è inammissibile.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il vizio di violazione di legge attribuisce al giudice del merito un’erronea ricognizione, mediante il provvedimento impugnato, della fattispecie astratta, ed implica un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 06/07/2020, n. 13914; Cass., 12/10/2017, n. 24054).

È pertanto inammissibile il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. p roc . c iv . con il quale sia proposta, in buona sostanza, una lettura alternativa delle risultanze di causa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, in assenza di qualsivoglia indicazione di un preciso error iniudicando (Cass. , 05/02/2019, n. 3340; Cass. , 13/10/2017, n. 24155). 5.1 In particolare, i ricorrenti deducono una violazione di legge mediante la contestazione della valutazione delle risultanze di causa e non già attraverso la specifica indicazione delle ragioni della presunta divergenza tra la regolaiuris applicata dai giudici e quella che, viceversa, avrebbe dovuto essere applicata alla luce di una corretta interpretazione del disposto delle norme asseritamente violate.

Appare opportuno rammentare che la Suprema Corte ha più volte ribadito l’inammissibilità anche della censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. p roc . c iv . , che non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame, in cui i ricorrenti critica no l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa la mancata prova di un nesso di causalità tra la costruzione della discarica ed i danni subiti dai beni di proprietà dei ricorrenti a seguito dell’evento meteorico del 2004, riproponendo la propria tesi difensiva e opponendo una diversa valutazione che non può essere svolta in questa sede di legittimità. 5.2 La valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass., 04/07/2017, n. 16467).

Orbene, la corte di merito, riesaminato l’intero materiale probatorio raccolto nel corso dell’istruttoria di primo grado, ha accertato la piena correttezza delle argomentazioni tecnico- giuridiche rese dal t ribunale per affermare l’assenza di prova sul necessario nesso di causalità tra la condotta imputata alla AMIU ed i danni lamentati dagli appellanti.

In particolare è stato accertato, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, che l’evento meteorico del 26/07/2004, era stato di eccezionale intensità, di talché i danni subiti dai beni di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e delle sig.re Fiore-Vurro si sarebbero verificati indipendentemente dalla presenza della discarica; discarica che, oltretutto, occupava l’alveo della Lama per una piccola porzione, ed aveva, al più, leggermente deviato il corso delle acque reflue, ma giammai occluso l’alveo, come, invece, asserito dalle parti attoree.

6. In conclusione , il ricorso deve essere rigettato , con assorbimento della preliminare eccezione della controricorrente di difetto di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], alla luce del suindicato principio della decisione secondo la ragione più liquida.

7. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna in solido i ricorrenti a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6285/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona dell’A.U. Dr. [OSCURATO:PERSONA]; Dr. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in qualità di cessionario dei diritti di credito vantati dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in qualità di cessionario dei diritti di credito vantati dalle sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. GDURR65L30C415B); indirizzi pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] . -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]) S.P.A. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Bari, via F. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nominato con decreto n. 20/2017 del 7.6.2017 e verbale assemblea deisoci del 12.8.2020, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 19. -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 2134/2021, pubblicata in data 16dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22 giugno 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione introduttivo le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l’[OSCURATO:PERSONA] di Bari (di seguito per brevità [OSCURATO:SOCIETA].), chiedendo la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti in occasione di un’alluvione verificatasi in data 26.7.2004 ed a causa dell’occlusione di un alveo naturale, occlusione determinata dalla ex discarica della suddetta [OSCURATO:SOCIETA]. Le attrici rappresentavano di essere proprietarie di un fondo rustico in agro del Comune di Bari, su cui insiste l’alveo per lo scolo delle acque dei terreni ad esso limitrofi, e che, al confine con la loro proprietà, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato una discarica, la cui presenza aveva occluso il detto alveo, causando, a seguito delle eccezionali piogge del 2004, una inondazione che, riversatasi su altre proprietà delle attrici, aveva causato ingenti danni. Le sig.re Vurro precisavano poi che i vizi di costruzione della discarica erano stati già oggetto di denuncia, per fatti risalenti al 1992, e che il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 763/2002, confermata dalla Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 250/2005, aveva accertato, con efficacia di giudicato, la colpevole deviazione del corso delle acque dall’alveo originario. Si costituiva resistendo l’[OSCURATO:SOCIETA]. di Bari. Nel corso del giudizio intervenivano volontariamente la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il sig. [OSCURATO:PERSONA], i quali pure chiedevano il risarcimento dei danni alle loro proprietà subiti a seguito degli allagamenti del 2004. La causa veniva istruita mediante l’acquisizione di un precedente A.T.P., nonché l’espletamento di una nuova C.T.U., successivamente rinnovata dal Tribunale, in quanto il giudice rilevava che il primo consulente d’ufficio aveva svolto attività di consulenza per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in un’altra questione, e che la circostanza, benché non fosse rilevante al punto tale da imporre l’astensione dell’ausiliario, era stata sottaciuta dal detto consulente all’atto dell’accettazione dell’ incarico, contribuendo in tal modo, in uno con le risultanze non univoche del proprio elaborato peritale, a minarne l’apparenza di imparzialità. Con sentenza n. 139/2017 del 16 gennaio 2017, il Tribunale di Bari, aderendo alle conclusioni della seconda CTU, rigettava le domande di parte attrice, accertando l’assenza di un nesso di causalità tra la condotta imputata alla convenuta, ovvero la realizzazione della discarica, ed i danni lamentati dalle controparti. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Bari, proponevano appello, con un unico atto, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e le sig.reGrazia, Elisabetta ed [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:SOCIETA]., che chiedeva il rigetto del gravame e la conferma dell’impugnata sentenza. Con sentenza n. 2134/2021 pubblicata il 16 dicembre 2021, la Corte d’Appello di Bari rigettava il gravame. 3. Avverso la predetta sentenza della Corte d’Appello di Bari, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimi in qualità di cessionari dei diritti di credito vantati rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] e dalle sig.re Fiore-Vurro. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente e parte resistente hanno rispettivamente depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 113, 115, 132, 196, 324 c.p.c. nonchè dell’art. 2909 c.c. (in relazione all‘art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c. ed artt. 24 e 111 Cost.): omessa considerazione di giudicati formali e sostanziali e mutamento della causa petendi della parte ad opera del giudice . Con il secondo motivo deducono violazione dell’art. 11 Lg. c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.): decisione della causa fondata sulla disapplicazione dello strumento urbanistico ed in base a ius superveniens privo di efficacia retroattiva . Con il terzo motivo deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 115, 116, 196, 324 cod. proc. civ. nonchè dell’art. 2909 cod. civ. (in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ed agli artt. 24 e 111 Cost.): omessa valutazione delle prove e delle allegazioni degli appellanti nella determinazione di insussistenza del nesso di causalità . 2. In applicazione del principio della ragione più liquida (Cass., 04/01/2021, n. 11; Cass., 20/05/2020, n. 9309; Cass., 29/09/2020, n. 20555), ritiene anzitutto il Collegio di scrutinare i motivi di impugnazione proposti. 3. Il primo motivo è infondato. Rispetto alla censura dei ricorrenti secondo cui il giudice avrebbe dovuto preliminarmente considerare la preminente ed assorbente valenza del giudicato specifico inter partes che gli attori hanno opposto sin ab origine nella vicenda con l’atto introduttivo del primo grado del giudizio relativi alla stessa vicenda de qua (pag. 6 ricorso), con congrua e logica motivazione la corte territoriale ha espressamente osservato che il Tribunale escludeva ogni rilevanza, quale giudicato esterno, della sentenza di questa di Corte (la n. 250/2005), la quale si riferiva a questione completamente diversa, peraltro intercorsa tra soggetti diversi (pag. 4 sentenza). E non risulta che a fronte di detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e le sig.re Fiore-Vurro abbiano svolto deduzioni in appello. 3.1 Parimenti è infondata l’ulteriore censura con cui i ricorrenti lamentano che, avendo il tribunale disposto la rinnovazione della CTU nominando un nuovo professionista, così sostanzialmente introducendo in causa circostanze e do mande nuove, la corte territoriale ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado di rigettare l’istanza di revoca dell’ordinanza con cui veniva disposta la rinnovazione. Invero, il giudice di prime cure ha disposto la sostituzione del consulente tecnico in applicazione ai sensi dell’art. 196 cod. proc. civ. ( il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico ) con adeguata motivazione condivisa dalla c ort e d’appello nei seguenti termini: Il Tribunale ha chiarito, rigettando analoga eccezione, sollevata in primo grado dagli attuali appellanti, che le conclusioni rese dal primo consulente non erano attendibili, posto che il primo perito d’ufficio non aveva tenuto conto del fatto che le proprietà attoree erano ubicate tutte all’interno dell’alveo naturale della “[OSCURATO:PERSONA]” ed aveva reso delle conclusioni contraddittorie con quelle rassegnate, da esso stesso perito, nella relazione, precedentemente resa, in sede di A.T.P., senza chiarire quale sarebbe stata la direzione della fiumana, creatasi a seguito dell’evento meteorologico, in presenza, ovvero, in assenza della discarica . Ed ancora: Poiché tale argomento assumeva una rilevanza dirimente ai fini dell’accertamento dell’asserita responsabilità causativa dell’ubicazione della discarica, nel processo eziologico di determinazione dei danni, il Tribunale era stato costretto a disporre la rinnovazione della C.T.U., con altro professionista, a cui aveva conferito l’espresso incarico di accertare se effettivamente, la discarica avesse comportato la deviazione del flusso delle acque meteoriche, inducendole ad allagare le proprietà degli Firmato. A tale già imprescindibile dato si aggiungeva che il primo CTU aveva già svolto attività di consulenza per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in altra questione, e che la circostanza, in uno con le risultanze non univoche dell’elaborato peritale, contribuiva a minare l’apparenza di imparzialità del consulente (pp. 6,7 sentenza impugnata). La motivazione dell’impugnata sentenza risulta pertanto conforme all’orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui la rinnovazione della consulenza tecnica rientra nel potere e nella valutazione del giudice di merito, che, se adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità (Cass., 01.08.2013, n. 18410: il giudice di merito, ove intenda disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, è tenuto a motivare adeguatamente - in base ad idonei elementi istruttori o cognizioni proprie, eventualmente integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza - le ragioni che lo conducono ad ignorare o sminuire i dati risultanti dalla relazione del CTU già in atti … ). 3.2 Né la rinnovazione della CTU ha determinato inammissibile mutatio libelli , contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, posto che oggetto dell’accertamento è rimasto quanto prospettato dagli odierni ricorrenti ed originari attori (e cioè l’accertamento degli eventi e delle loro cause), anche perché, come rilevato dalla corte territoriale, nessuna specifica censura in tal senso è stata svolta dagli appellanti, che non hanno dedotto alcunché in grado di confutare le suesposte condivisibili argomentazioni logiche della sentenza impugnata (v. p. 7 sentenza impugnata). 4. Il secondo motivo è parimenti infondato. Invero i ricorrenti, argomentando sulla legittimità delle attività svolte sui terreni di loro proprietà, dimostrano di non aver colto la ratiodecidendi della sentenza impugnata. Oggetto dell’accertamento giudiziale era la sussistenza di un nesso di causalità tra la costruzione della discarica da parte dell’AMIU a monte dei terreni di proprietà degli attori e degli altri soggetti intervenuti in causa, ed il loro allagamento. All’esito di tale indagine il CTU ha accertato che la ex discarica AMIU non comportò alcuna ostruzione del corso naturale delle acque e, quindi, non ebbe alcuna incidenza rispetto ai danni conseguenti all’alluvione. Questi ultimi si sarebbero verificati anche laddove la discarica non vi fosse stata, sia per l’eccezionalità delle piogge, sia per l’ubicazione dei terreni e fabbricati nell’alveo naturale della lama. Sulla base di tale accertamento in fatto, la corte territoriale ha ben chiarito che Le leggi sul condono edilizio inoltre, se è vero che hanno regolarizzato, rendendo le urbanisticamente assentibili, costruzioni che, diversamente, non lo sarebbero state, è pur vero che hanno anche reso definitivo il fenomeno di antropizzazione di zone ad alta fragilità idrogeologica. Orbene, sta di fatto che le conseguenze di tali scelte politiche, del tutto legittime sul piano normativo, non possono tuttavia avere alcun rilievo giuridico nella presente vicenda, poiché non hanno alcun rilievo sul piano del nesso di causalità . 4.1 Pertanto, la legittimità o meno dell’attività edilizia svolta dai ricorrenti sui luoghi interessati dall’alluvionedeve considerarsi del tutto ininfluente ai fini dell’accertamento ex art. 2043 cod. civ. di una responsabilità dell’AMIU per i danni subiti dai terreni, non avendo alcun rilievo rispetto alla accertata mancata prova del nesso di casualità, elemento sulla cui base i giudici di merito hanno deciso per il rigetto della domanda attorea(sulla necessità che il motivo sia correlato alla motivazione della sentenza impugnata, v. Cass., Sez. Un., 20/03/2017, n. 7074). 5. Il terzo ed ultimo motivo, per come formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., è inammissibile. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il vizio di violazione di legge attribuisce al giudice del merito un’erronea ricognizione, mediante il provvedimento impugnato, della fattispecie astratta, ed implica un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 06/07/2020, n. 13914; Cass., 12/10/2017, n. 24054). È pertanto inammissibile il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. p roc . c iv . con il quale sia proposta, in buona sostanza, una lettura alternativa delle risultanze di causa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, in assenza di qualsivoglia indicazione di un preciso error iniudicando (Cass. , 05/02/2019, n. 3340; Cass. , 13/10/2017, n. 24155). 5.1 In particolare, i ricorrenti deducono una violazione di legge mediante la contestazione della valutazione delle risultanze di causa e non già attraverso la specifica indicazione delle ragioni della presunta divergenza tra la regolaiuris applicata dai giudici e quella che, viceversa, avrebbe dovuto essere applicata alla luce di una corretta interpretazione del disposto delle norme asseritamente violate. Appare opportuno rammentare che la Suprema Corte ha più volte ribadito l’inammissibilità anche della censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. p roc . c iv . , che non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame, in cui i ricorrenti critica no l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa la mancata prova di un nesso di causalità tra la costruzione della discarica ed i danni subiti dai beni di proprietà dei ricorrenti a seguito dell’evento meteorico del 2004, riproponendo la propria tesi difensiva e opponendo una diversa valutazione che non può essere svolta in questa sede di legittimità. 5.2 La valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass., 04/07/2017, n. 16467). Orbene, la corte di merito, riesaminato l’intero materiale probatorio raccolto nel corso dell’istruttoria di primo grado, ha accertato la piena correttezza delle argomentazioni tecnico- giuridiche rese dal t ribunale per affermare l’assenza di prova sul necessario nesso di causalità tra la condotta imputata alla AMIU ed i danni lamentati dagli appellanti. In particolare è stato accertato, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, che l’evento meteorico del 26/07/2004, era stato di eccezionale intensità, di talché i danni subiti dai beni di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e delle sig.re Fiore-Vurro si sarebbero verificati indipendentemente dalla presenza della discarica; discarica che, oltretutto, occupava l’alveo della Lama per una piccola porzione, ed aveva, al più, leggermente deviato il corso delle acque reflue, ma giammai occluso l’alveo, come, invece, asserito dalle parti attoree. 6. In conclusione , il ricorso deve essere rigettato , con assorbimento della preliminare eccezione della controricorrente di difetto di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], alla luce del suindicato principio della decisione secondo la ragione più liquida. 7. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna in solido i ricorrenti a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore imp
Decreto Cassazione n. 27571/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris