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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14146/2026

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corrente principale -controricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 798/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,depositata il 01/07/2022 R.G.N. 704/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] MAROTTANumero registro generale 1209/2023Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 14146/2026Data pubblicazione 14/05/20261. [OSCURATO:PERSONA], assunto con contratti di collaborazione coordinata econtinuativa dal 2008 al 2016 alle dipendenze dell’Università dellaCalabria, agiva dinanzi al Tribunale di Cosenza per ottenerel’accertamento dell’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinatocon la conseguente condanna dell’Università alla corresponsione di euro176.597,54 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quantospettante ad un dipendente di categoria B3, nonché l’accertamentodell’abusiva reiterazione di contratti a termine, con conseguente condannaal pagamento del danno comunitario.2.

Il Tribunale rigettava il ricorso.3.

La Corte d’appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primogrado, riteneva non condivisibili le statuizioni del Tribunale nella parte incui aveva escluso il carattere subordinato della prestazione lavorativa.Osservava che i dati emersi dall’istruttoria fossero incompatibili con ilrapporto di collaborazione coordinata e continuativa formalmenteinstaurato tra le parti.Evidenziava, in particolare, che le risultanze di causa (e segnatamentela diurna frequentazione dell’Ufficio, l’utilizzo degli strumenti messi adisposizione dall’ente, la percezione di un compenso fisso, il godimentodelle ferie nel mese di agosto, la necessità di apporre le firme giornalieresui fogli presenza e di giustificare le assenze, l’assoggettamento alledirettive della dirigente - Picardi - dell’ufficio cui il [OSCURATO:PERSONA] era statoassegnato) integrassero elementi sufficienti a dichiarare la naturasubordinata del rapporto.Escludeva la possibilità per l’appellante di ottenere il rivendicatoinquadramento in B3 e di avanzare pretese in ordine alla posizioneprevidenziale.Riteneva infondata l’eccezione di prescrizione sul presupposto chequest’ultima, pur nella continuità in fatto del rapporto, decorresse dallacessazione finale.RGN 1209/2023Pag.2Numero registro generale 1209/2023Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 14146/2026Data pubblicazione 14/05/2026Disponeva consulenza tecnica d’ufficio e condannava l’Università alpagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] della minor somma di euro 63.444,75.4.

L’Università ha proposto ricorso principale affidato a tre motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e formulato ricorsoincidentale con un motivo, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso principale l’Università denunciaomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione fra le parti.

Lamenta una carenza di valutazione da parte dellaCorte territoriale del potere disciplinare quale indice di subordinazione.Deduce che nessuno dei testi escussi nel corso dell’istruttoria aveva resodichiarazioni in ordine all’esercizio di poteri disciplinari, non essendoemerso in alcun modo se eventuali inosservanze dessero o meno luogo apossibili, pur non formali, contestazioni e conseguenze sanzionatorie.2.

Il motivo è inammissibile.Attraverso la deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo sicensura l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale.Quest’ultima, nello specifico, si è attenuta ai principi di diritto affermatida questa Corte in tema di accertamento della subordinazione (ex plurimisCass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018) ed ha motivato sulla sussistenzadegli indici rivelatori, valorizzando una pluralità di dati (osservanza di unorario prestabilito, firma del foglio presenze, obbligo di giustificare leassenze, assoggettamento al controllo, utilizzo dei mezzi in dotazionedell’ente, svolgimento di prestazioni del medesimo contenuto di quellerese dagli impiegati amministrativi, percezione di un compenso mensilefisso), singolarmente esaminati e poi apprezzati nel loro complesso.Ha così escluso la tesi della gestione autonoma del progetto da partedel lavoratore, rivelando i suddetti valorizzati indici che egli fosse adisposizione dell’Università, non diversamente da quanto accadeva con glialtri impiegati amministrativi, svolgendo prestazione lavorativa delRGN 1209/2023Pag.3Numero registro generale 1209/2023Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 14146/2026Data pubblicazione 14/05/2026medesimo contenuto e dovendo giustificarsi quando si assentava dallavoro.La ricorrente, da un lato, non pone in dubbio nessuno di tali elementisul piano fattuale e probatorio, nei limiti in cui tanto possa essereconsentito in questa sede di legittimità, e, dall’altro, neppure deduce chetaluni di essi non rientrino tra quelli che possono essere valorizzati ai finidella prova indiziaria della subordinazione.

Si limita solo a dedurre ilmancato accertamento circa l’esercizio del potere disciplinare che è, di persé, una circostanza, alla luce degli altri elementi valorizzati dal Giudiced’appello, non decisiva per negare il vincolo della subordinazioneconsiderato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’assenza di unpotere disciplinare non può, di per sé, comportare la negazione del vincolodi subordinazione, posto che lo stesso si manifesta solo in caso diinadempimento e tale evento potrebbe non verificarsi durante l’intercorsorapporto (cfr. Cass. n. 23846/2017; Cass. n. 9251/2010).Per attribuire una qualche rilevanza all’omissione sarebbe statonecessario anche dimostrare che quel potere non era stato esercitatononostante la pacifica commissione di illeciti, ai quali il ricorso, però, nonfa cenno.3.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2094, 2697, 2727 cod. civ.

Deduce che la Corteterritoriale non ha tenuto in debito conto le dichiarazioni rese dai testi che,con tutta evidenza, si connotavano per difetto di precisione e specificitàsulla natura delle direttive che venivano impartite; e tanto non consentivadi stabilire se si trattasse di ordini specifici e puntuali ovvero di istruzionidi carattere generale.

Evidenzia che dall’istruttoria, esperita in primogrado, non erano emersi dati che consentivano di qualificare con certezza,quindi, il rapporto tra le parti in termini di subordinazione.4.

Il motivo è inammissibile.Esso, infatti, pretende di desumere la denunciata violazione dell’art.2094 cod. civ. dall’erronea valutazione del materiale probatorio.

Peraltro,RGN 1209/2023Pag.4Numero registro generale 1209/2023Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 14146/2026Data pubblicazione 14/05/2026la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede dilegittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi diindividuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentrel’accertamento degli elementi, che rivelino l’effettiva presenza delparametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione dellerisultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad unodei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizigiuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v.ex multis Cass. n. 17009/2017; Cass. n. 14160/2014; Cass. n.9808/2011).La ricorrente, poi, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. senza, però, censurare l’erronea applicazione da parte delgiudice di merito della regola di giudizio fondata sull’onere della prova edunque per avere attribuito l’onus probandi a una parte diversa da quellache ne era onerata, con la conseguenza che il rilievo si colloca al di fuoridel novero di quelli spendibili ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ.perché, nonostante il richiamo normativo in esso contenuto,sostanzialmente sollecita una rivisitazione nel merito della vicenda (nonconsentita in sede di legittimità) affinché si fornisca un diversoapprezzamento delle prove (v. ex plurimis Cass. n. 11892/2016; Cass. n.23153/2018).

È, altresì, devoluta al giudice di merito non solo lavalutazione delle risultanze delle prove ma anche la valutazione dellaricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. pervalorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione (v. tra le piùrecenti Cass. n. 1234/2019; Cass. n. 30908/2021).5.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2948, comma 1 n. 4, cod. civ. (art. 360, comma 1 n.3, cod. proc. civ.).

Censura la sentenza impugnata per aver individuato ildies a quo per il decorso della prescrizione nel momento di cessazione delrapporto.6.

Il motivo è fondato.RGN 1209/2023Pag.5Numero registro generale 1209/2023Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 14146/2026Data pubblicazione 14/05/2026Questa Corte, proprio con riferimento a fattispecie in cui analogamentesi discuteva di accertamento della natura subordinata del rapporto,formalmente qualificato di collaborazione coordinata e continuativa (v.Cass. n. 33758/2024), ha affermato che la sentenza impugnata (avente,in punto di prescrizione, contenuto del tutto sovrapponibile a quello delladecisione qui in esame) contrasta con il principio di diritto enunciato daCass. n. 35676/2021 e ribadito da successive pronunce conformi (Cass. n.24446/2024; Cass. n. 1701/2023; Cass. nn. 20696, 24389, 20696 del2022) secondo cui “in tema di pubblico impiego contrattualizzato,nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale siasuccessivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione deicrediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza diogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguenteinconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione delrapporto suscettibile di tutela”.I precedenti citati, nel porsi in continuità con l’analogo principioaffermato, a partire da Cass. n. 10219/2020, in relazione alle pretesederivanti da contratti di lavoro a tempo determinato, hanno escluso che lasentenza n. 63/1966 della Corte costituzionale (che aveva dichiarato la“illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1,del codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che laprescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto dilavoro”) possa essere estesa oltre l’ambito del rapporto di lavoro alledipendenze di datori di lavoro privati ed hanno a tal fine valorizzato lasuccessiva pronuncia n. 143 del 1969 con la quale la stessa Cortecostituzionale aveva precisato che “la dichiarazione di parziale illegittimitàcostituzionale dei menzionati articoli del Codice civile, contenuta nellasentenza n. 69 del 1966 di questa Corte, riguarda i rapporti di lavororegolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego,sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altrienti pubblici”.RGN 1209/2023Pag.6Numero registro generale 1209/2023Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 14146/2026Data pubblicazione 14/05/2026Nella motivazione di Cass. n. 10219/2020 (alla quale Cass. n.35676/2021 rinvia) per escludere l’applicabilità ai datori di lavoro pubblicidella sentenza additiva del 1966 si richiama anche Corte cost. n.115/1975 che, pur pronunciando in fattispecie nella quale veniva in rilievoun rapporto di lavoro intercorso con ente pubblico economico, come taleassoggettato alla disciplina civilistica ex art. 2093 cod. civ., ribadì che lapronuncia di incostituzionalità doveva restare circoscritta al lavoro alledipendenze di privati e che la stessa “non si estende ai rapporti d’impiegosia dei dipendenti dello Stato, sia dei dipendenti di altri enti pubblici,anche di carattere economico.

Infatti, l’assimilazione del rapporto di lavorocon questi ultimi enti a quello di diritto privato è possibile solo al fine diidentificare il giudice munito di potere giurisdizionale per dirimere lerelative controversie, ma non vale a mutare il carattere pubblicistico ditale rapporto e le connesse garanzie di stabilità assicurate, nellaregolamentazione organica o nella disciplina collettiva, dalla fine delrapporto soltanto per cause precise e determinate”.

Le pronunce dellaCorte costituzionale, dunque, seppure rese in un contesto in cui il rapportodi impiego alle dipendenze dello Stato e degli enti pubblici non era“contrattualizzato”, hanno escluso che il metus che nell’impiego privatopuò derivare dall’essere il lavoratore esposto al licenziamento senzaadeguate garanzie di ripristino del rapporto, possa essere ravvisato ancheper il lavoro alle dipendenze di enti pubblici, non solo perché quelrapporto, se a tempo indeterminato, è caratterizzato da una “particolareforza di resistenza” ma anche, con specifico riferimento ai rapportitemporanei e precari, perché nell’ordinamento del pubblico impiego, “leassunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hannocarattere precario, e la rinnovazione del relativo rapporto non presentacarattere di normalità.

La non rinnovazione costituisce, invece, un eventoinerente alla natura del rapporto stesso.

La previsione di essa non pone,pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, alRGN 1209/2023Pag.7Numero registro generale 1209/2023Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 14146/2026Data pubblicazione 14/05/2026quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nelrapporto di lavoro di diritto privato” (Corte cost. n. 143/1969).Come già rimarcato dalla citata Cass. n. 33758/2024, alle medesimeconclusioni sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la recentepronuncia n. 31697/2023 con la quale, dopo avere osservato che nellagiurisprudenza della Corte costituzionale la stabilità o meno del lavorocostituisce un mero parametro, per rilevare l’esistenza o l’inesistenza deltimore, si è escluso che detto timore possa essere ravvisato “nei confrontidelle pubbliche amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principicostituzionali e della legge”, in un assetto ordinamentale in cui il sistemadei controlli e delle garanzie “assicura pienamente il lavoratore pubbliconegli eventuali comprovati casi di patologia del sistema (che, in quantotale, costituisce deviazione eccezionale dall’ordinario andamentofisiologico), attraverso la responsabilità diretta dei funzionari e idipendenti dello Stato e degli enti pubblici … secondo le leggi penali, civilie amministrative” per gli “atti compiuti in violazione di diritti” (conestensione, in tali casi, della responsabilità civile allo Stato e agli entipubblici), prevista dal già citato art. 28 Cost.

Una volta escluso che lapronuncia di parziale incostituzionalità dell’art. 2948 cod. civ. possaestendersi anche al rapporto alle dipendenze di enti pubblici, torna adespandersi il principio di carattere generale secondo cui, in assenza dicause di sospensione, il termine di prescrizione decorre dal momento incui il diritto può essere fatto valere, e quest’ultimo principio opera anchenei casi in cui venga in rilievo un rapporto nullo, perché instaurato in via dimero fatto senza il rispetto delle condizioni richieste dalla legge, attesoche detto rapporto, diversamente da quanto si verifica nell’impiegoprivato, in nessun caso può proseguire ed essere convertito in un validorapporto a tempo indeterminato.

Il timore valorizzato dalla Cortecostituzionale non può essere ravvisato rispetto a mere aspettative dellavoratore pubblico, quali sono quelle inerenti alla stabilizzazione delrapporto medesimo o al rinnovo di quello precario, che per essereRGN 1209/2023Pag.8Numero registro generale 1209/2023Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 14146/2026Data pubblicazione 14/05/2026soddisfatte richiedono il rispetto delle regole, procedimentali e sostanziali,che disciplinano le assunzioni, temporanee o a tempo indeterminato, daparte delle [OSCURATO:PERSONA], regole la cui violazione può esseresempre fatta valere dal lavoratore, perché l’ordinamento garantisce,nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato e non, non solo lareintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, ma anchel’accertamento del diritto all’assunzione e la costituzione del rapporto, ovene ricorrano i presupposti.7.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per non essersi la Corteterritoriale pronunciata sulla richiesta di risarcimento danni ex art. 36,d.lgs. n. 165/2001, domandata dal ricorrente nei gradi di merito sullabase della abusiva reiterazione dei contratti di collaborazione coordinata econtinuativa.8.

Il motivo (che supera il preliminare vaglio di ammissibilitàrisultando richiamato e localizzato tanto il ricorso di primo grado,contenuto nel fascicoletto formato per la cassazione – doc. 7 – da cui sievince che in effetti la domanda era stata formulata, quanto il ricorso inappello – doc. 10 – da cui si evince che la stessa era stata riproposta) èfondato.Alla domanda di risarcimento del danno da abusivo ricorso al contrattoa termine non fa cenno la sentenza impugnata, domanda che non si puòritenere rigettata per implicito, per il solo fatto che, erroneamente, laCorte d’appello ha fatto riferimento ad un unico rapporto intercorso fra leparti.9.

Da tanto consegue che va accolto il terzo motivo del ricorsoprincipale e dichiarati inammissibili gli altri due e va, altresì accolto ilricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione aimotivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro che, in diversaRGN 1209/2023Pag.9Numero registro generale 1209/2023Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 14146/2026Data pubblicazione 14/05/2026composizione, procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopraenunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e dichiarainammissibili gli altri due; accoglie, altresì, il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata in relazione ai ricorsi ed ai motivi accolti e rinvia allaCorte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, alla quale demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso nella Camera di consiglio del 17 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 1209/2023Pag.10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente principale -controricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 798/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,depositata il 01/07/2022 R.G.N. 704/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] MAROTTANumero registro generale 1209/2023Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 14146/2026Data pubblicazione 14/05/20261. [OSCURATO:PERSONA], assunto con contratti di collaborazione coordinata econtinuativa dal 2008 al 2016 alle dipendenze dell’Università dellaCalabria, agiva dinanzi al Tribunale di Cosenza per ottenerel’accertamento dell’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinatocon la conseguente condanna dell’Università alla corresponsione di euro176.597,54 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quantospettante ad un dipendente di categoria B3, nonché l’accertamentodell’abusiva reiterazione di contratti a termine, con conseguente condannaal pagamento del danno comunitario.2. Il Tribunale rigettava il ricorso.3. La Corte d’appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primogrado, riteneva non condivisibili le statuizioni del Tribunale nella parte incui aveva escluso il carattere subordinato della prestazione lavorativa.Osservava che i dati emersi dall’istruttoria fossero incompatibili con ilrapporto di collaborazione coordinata e continuativa formalmenteinstaurato tra le parti.Evidenziava, in particolare, che le risultanze di causa (e segnatamentela diurna frequentazione dell’Ufficio, l’utilizzo degli strumenti messi adisposizione dall’ente, la percezione di un compenso fisso, il godimentodelle ferie nel mese di agosto, la necessità di apporre le firme giornalieresui fogli presenza e di giustificare le assenze, l’assoggettamento alledirettive della dirigente - Picardi - dell’ufficio cui il [OSCURATO:PERSONA] era statoassegnato) integrassero elementi sufficienti a dichiarare la naturasubordinata del rapporto.Escludeva la possibilità per l’appellante di ottenere il rivendicatoinquadramento in B3 e di avanzare pretese in ordine alla posizioneprevidenziale.Riteneva infondata l’eccezione di prescrizione sul presupposto chequest’ultima, pur nella continuità in fatto del rapporto, decorresse dallacessazione finale.RGN 1209/2023Pag.2Numero registro generale 1209/2023Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 14146/2026Data pubblicazione 14/05/2026Disponeva consulenza tecnica d’ufficio e condannava l’Università alpagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] della minor somma di euro 63.444,75.4. L’Università ha proposto ricorso principale affidato a tre motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e formulato ricorsoincidentale con un motivo, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale l’Università denunciaomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione fra le parti. Lamenta una carenza di valutazione da parte dellaCorte territoriale del potere disciplinare quale indice di subordinazione.Deduce che nessuno dei testi escussi nel corso dell’istruttoria aveva resodichiarazioni in ordine all’esercizio di poteri disciplinari, non essendoemerso in alcun modo se eventuali inosservanze dessero o meno luogo apossibili, pur non formali, contestazioni e conseguenze sanzionatorie.2. Il motivo è inammissibile.Attraverso la deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo sicensura l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale.Quest’ultima, nello specifico, si è attenuta ai principi di diritto affermatida questa Corte in tema di accertamento della subordinazione (ex plurimisCass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018) ed ha motivato sulla sussistenzadegli indici rivelatori, valorizzando una pluralità di dati (osservanza di unorario prestabilito, firma del foglio presenze, obbligo di giustificare leassenze, assoggettamento al controllo, utilizzo dei mezzi in dotazionedell’ente, svolgimento di prestazioni del medesimo contenuto di quellerese dagli impiegati amministrativi, percezione di un compenso mensilefisso), singolarmente esaminati e poi apprezzati nel loro complesso.Ha così escluso la tesi della gestione autonoma del progetto da partedel lavoratore, rivelando i suddetti valorizzati indici che egli fosse adisposizione dell’Università, non diversamente da quanto accadeva con glialtri impiegati amministrativi, svolgendo prestazione lavorativa delRGN 1209/2023Pag.3Numero registro generale 1209/2023Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 14146/2026Data pubblicazione 14/05/2026medesimo contenuto e dovendo giustificarsi quando si assentava dallavoro.La ricorrente, da un lato, non pone in dubbio nessuno di tali elementisul piano fattuale e probatorio, nei limiti in cui tanto possa essereconsentito in questa sede di legittimità, e, dall’altro, neppure deduce chetaluni di essi non rientrino tra quelli che possono essere valorizzati ai finidella prova indiziaria della subordinazione. Si limita solo a dedurre ilmancato accertamento circa l’esercizio del potere disciplinare che è, di persé, una circostanza, alla luce degli altri elementi valorizzati dal Giudiced’appello, non decisiva per negare il vincolo della subordinazioneconsiderato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’assenza di unpotere disciplinare non può, di per sé, comportare la negazione del vincolodi subordinazione, posto che lo stesso si manifesta solo in caso diinadempimento e tale evento potrebbe non verificarsi durante l’intercorsorapporto (cfr. Cass. n. 23846/2017; Cass. n. 9251/2010).Per attribuire una qualche rilevanza all’omissione sarebbe statonecessario anche dimostrare che quel potere non era stato esercitatononostante la pacifica commissione di illeciti, ai quali il ricorso, però, nonfa cenno.3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2094, 2697, 2727 cod. civ. Deduce che la Corteterritoriale non ha tenuto in debito conto le dichiarazioni rese dai testi che,con tutta evidenza, si connotavano per difetto di precisione e specificitàsulla natura delle direttive che venivano impartite; e tanto non consentivadi stabilire se si trattasse di ordini specifici e puntuali ovvero di istruzionidi carattere generale. Evidenzia che dall’istruttoria, esperita in primogrado, non erano emersi dati che consentivano di qualificare con certezza,quindi, il rapporto tra le parti in termini di subordinazione.4. Il motivo è inammissibile.Esso, infatti, pretende di desumere la denunciata violazione dell’art.2094 cod. civ. dall’erronea valutazione del materiale probatorio. Peraltro,RGN 1209/2023Pag.4Numero registro generale 1209/2023Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 14146/2026Data pubblicazione 14/05/2026la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede dilegittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi diindividuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentrel’accertamento degli elementi, che rivelino l’effettiva presenza delparametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione dellerisultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad unodei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizigiuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v.ex multis Cass. n. 17009/2017; Cass. n. 14160/2014; Cass. n.9808/2011).La ricorrente, poi, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. senza, però, censurare l’erronea applicazione da parte delgiudice di merito della regola di giudizio fondata sull’onere della prova edunque per avere attribuito l’onus probandi a una parte diversa da quellache ne era onerata, con la conseguenza che il rilievo si colloca al di fuoridel novero di quelli spendibili ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ.perché, nonostante il richiamo normativo in esso contenuto,sostanzialmente sollecita una rivisitazione nel merito della vicenda (nonconsentita in sede di legittimità) affinché si fornisca un diversoapprezzamento delle prove (v. ex plurimis Cass. n. 11892/2016; Cass. n.23153/2018). È, altresì, devoluta al giudice di merito non solo lavalutazione delle risultanze delle prove ma anche la valutazione dellaricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. pervalorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione (v. tra le piùrecenti Cass. n. 1234/2019; Cass. n. 30908/2021).5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2948, comma 1 n. 4, cod. civ. (art. 360, comma 1 n.3, cod. proc. civ.). Censura la sentenza impugnata per aver individuato ildies a quo per il decorso della prescrizione nel momento di cessazione delrapporto.6. Il motivo è fondato.RGN 1209/2023Pag.5Numero registro generale 1209/2023Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 14146/2026Data pubblicazione 14/05/2026Questa Corte, proprio con riferimento a fattispecie in cui analogamentesi discuteva di accertamento della natura subordinata del rapporto,formalmente qualificato di collaborazione coordinata e continuativa (v.Cass. n. 33758/2024), ha affermato che la sentenza impugnata (avente,in punto di prescrizione, contenuto del tutto sovrapponibile a quello delladecisione qui in esame) contrasta con il principio di diritto enunciato daCass. n. 35676/2021 e ribadito da successive pronunce conformi (Cass. n.24446/2024; Cass. n. 1701/2023; Cass. nn. 20696, 24389, 20696 del2022) secondo cui “in tema di pubblico impiego contrattualizzato,nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale siasuccessivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione deicrediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza diogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguenteinconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione delrapporto suscettibile di tutela”.I precedenti citati, nel porsi in continuità con l’analogo principioaffermato, a partire da Cass. n. 10219/2020, in relazione alle pretesederivanti da contratti di lavoro a tempo determinato, hanno escluso che lasentenza n. 63/1966 della Corte costituzionale (che aveva dichiarato la“illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1,del codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che laprescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto dilavoro”) possa essere estesa oltre l’ambito del rapporto di lavoro alledipendenze di datori di lavoro privati ed hanno a tal fine valorizzato lasuccessiva pronuncia n. 143 del 1969 con la quale la stessa Cortecostituzionale aveva precisato che “la dichiarazione di parziale illegittimitàcostituzionale dei menzionati articoli del Codice civile, contenuta nellasentenza n. 69 del 1966 di questa Corte, riguarda i rapporti di lavororegolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego,sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altrienti pubblici”.RGN 1209/2023Pag.6Numero registro generale 1209/2023Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 14146/2026Data pubblicazione 14/05/2026Nella motivazione di Cass. n. 10219/2020 (alla quale Cass. n.35676/2021 rinvia) per escludere l’applicabilità ai datori di lavoro pubblicidella sentenza additiva del 1966 si richiama anche Corte cost. n.115/1975 che, pur pronunciando in fattispecie nella quale veniva in rilievoun rapporto di lavoro intercorso con ente pubblico economico, come taleassoggettato alla disciplina civilistica ex art. 2093 cod. civ., ribadì che lapronuncia di incostituzionalità doveva restare circoscritta al lavoro alledipendenze di privati e che la stessa “non si estende ai rapporti d’impiegosia dei dipendenti dello Stato, sia dei dipendenti di altri enti pubblici,anche di carattere economico. Infatti, l’assimilazione del rapporto di lavorocon questi ultimi enti a quello di diritto privato è possibile solo al fine diidentificare il giudice munito di potere giurisdizionale per dirimere lerelative controversie, ma non vale a mutare il carattere pubblicistico ditale rapporto e le connesse garanzie di stabilità assicurate, nellaregolamentazione organica o nella disciplina collettiva, dalla fine delrapporto soltanto per cause precise e determinate”. Le pronunce dellaCorte costituzionale, dunque, seppure rese in un contesto in cui il rapportodi impiego alle dipendenze dello Stato e degli enti pubblici non era“contrattualizzato”, hanno escluso che il metus che nell’impiego privatopuò derivare dall’essere il lavoratore esposto al licenziamento senzaadeguate garanzie di ripristino del rapporto, possa essere ravvisato ancheper il lavoro alle dipendenze di enti pubblici, non solo perché quelrapporto, se a tempo indeterminato, è caratterizzato da una “particolareforza di resistenza” ma anche, con specifico riferimento ai rapportitemporanei e precari, perché nell’ordinamento del pubblico impiego, “leassunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hannocarattere precario, e la rinnovazione del relativo rapporto non presentacarattere di normalità. La non rinnovazione costituisce, invece, un eventoinerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone,pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, alRGN 1209/2023Pag.7Numero registro generale 1209/2023Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 14146/2026Data pubblicazione 14/05/2026quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nelrapporto di lavoro di diritto privato” (Corte cost. n. 143/1969).Come già rimarcato dalla citata Cass. n. 33758/2024, alle medesimeconclusioni sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la recentepronuncia n. 31697/2023 con la quale, dopo avere osservato che nellagiurisprudenza della Corte costituzionale la stabilità o meno del lavorocostituisce un mero parametro, per rilevare l’esistenza o l’inesistenza deltimore, si è escluso che detto timore possa essere ravvisato “nei confrontidelle pubbliche amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principicostituzionali e della legge”, in un assetto ordinamentale in cui il sistemadei controlli e delle garanzie “assicura pienamente il lavoratore pubbliconegli eventuali comprovati casi di patologia del sistema (che, in quantotale, costituisce deviazione eccezionale dall’ordinario andamentofisiologico), attraverso la responsabilità diretta dei funzionari e idipendenti dello Stato e degli enti pubblici … secondo le leggi penali, civilie amministrative” per gli “atti compiuti in violazione di diritti” (conestensione, in tali casi, della responsabilità civile allo Stato e agli entipubblici), prevista dal già citato art. 28 Cost. Una volta escluso che lapronuncia di parziale incostituzionalità dell’art. 2948 cod. civ. possaestendersi anche al rapporto alle dipendenze di enti pubblici, torna adespandersi il principio di carattere generale secondo cui, in assenza dicause di sospensione, il termine di prescrizione decorre dal momento incui il diritto può essere fatto valere, e quest’ultimo principio opera anchenei casi in cui venga in rilievo un rapporto nullo, perché instaurato in via dimero fatto senza il rispetto delle condizioni richieste dalla legge, attesoche detto rapporto, diversamente da quanto si verifica nell’impiegoprivato, in nessun caso può proseguire ed essere convertito in un validorapporto a tempo indeterminato. Il timore valorizzato dalla Cortecostituzionale non può essere ravvisato rispetto a mere aspettative dellavoratore pubblico, quali sono quelle inerenti alla stabilizzazione delrapporto medesimo o al rinnovo di quello precario, che per essereRGN 1209/2023Pag.8Numero registro generale 1209/2023Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 14146/2026Data pubblicazione 14/05/2026soddisfatte richiedono il rispetto delle regole, procedimentali e sostanziali,che disciplinano le assunzioni, temporanee o a tempo indeterminato, daparte delle [OSCURATO:PERSONA], regole la cui violazione può esseresempre fatta valere dal lavoratore, perché l’ordinamento garantisce,nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato e non, non solo lareintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, ma anchel’accertamento del diritto all’assunzione e la costituzione del rapporto, ovene ricorrano i presupposti.7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per non essersi la Corteterritoriale pronunciata sulla richiesta di risarcimento danni ex art. 36,d.lgs. n. 165/2001, domandata dal ricorrente nei gradi di merito sullabase della abusiva reiterazione dei contratti di collaborazione coordinata econtinuativa.8. Il motivo (che supera il preliminare vaglio di ammissibilitàrisultando richiamato e localizzato tanto il ricorso di primo grado,contenuto nel fascicoletto formato per la cassazione – doc. 7 – da cui sievince che in effetti la domanda era stata formulata, quanto il ricorso inappello – doc. 10 – da cui si evince che la stessa era stata riproposta) èfondato.Alla domanda di risarcimento del danno da abusivo ricorso al contrattoa termine non fa cenno la sentenza impugnata, domanda che non si puòritenere rigettata per implicito, per il solo fatto che, erroneamente, laCorte d’appello ha fatto riferimento ad un unico rapporto intercorso fra leparti.9. Da tanto consegue che va accolto il terzo motivo del ricorsoprincipale e dichiarati inammissibili gli altri due e va, altresì accolto ilricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione aimotivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro che, in diversaRGN 1209/2023Pag.9Numero registro generale 1209/2023Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 14146/2026Data pubblicazione 14/05/2026composizione, procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopraenunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e dichiarainammissibili gli altri due; accoglie, altresì, il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata in relazione ai ricorsi ed ai motivi accolti e rinvia allaCorte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, alla quale demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso nella Camera di consiglio del 17 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 1209/2023Pag.10