CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 12447/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2018 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione postAase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 4 comma 7 della legge n. 628/61, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito, sicchè è estranea al sindacato di Questa corte di legittimità la rivalutazione delle testimonianze rese nel dibattimento da Zaninotto, Pantic, Quercig ch2 la ricArrente assume essere state travisate. RilevatoVil reato sik prescritto il 22/07/2019. Ma va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza impugnata in data 30/11/2018 (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]