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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2024

Cassazione n. 00523/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 del Tribunale di Padova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 08/07/2024 il Tribunale di Padova applicava a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, affidato all’unico motivo del vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto personalmente dall’imputato con atto depositato il 1° agosto 2024, successivamente alla soppressione della facoltà di proporre ricorso personalmente da parte dell'imputato o dell'indagato, per opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo detta facoltà, con la conseguente inammissibilità del ricorso in esame, proposto successivamente a tale modifica e in relazione a sentenza resa dopo l’eliminazione della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione.

4. Il ricorso è inoltre tardivo (sentenza depositata l’8 luglio 2024 con motivazione contestuale, impugnazione proposta il 1° agosto 2024, oltre il termine di 15 giorni previsto dall’articolo 585 cod. proc. pen.), essendo la sentenza impugnata passata in giudicato il 25 luglio 2024, ed è, comunque, inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula dai casi previsti dall’articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che ammetto il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (v.

Sez. 6, ord. N. 2193 del 16/11/2020, Ierna, n.m.).

Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara, pertanto, la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell’art. 610, comma 5-bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 del Tribunale di Padova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 08/07/2024 il Tribunale di Padova applicava a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, affidato all’unico motivo del vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto personalmente dall’imputato con atto depositato il 1° agosto 2024, successivamente alla soppressione della facoltà di proporre ricorso personalmente da parte dell'imputato o dell'indagato, per opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo detta facoltà, con la conseguente inammissibilità del ricorso in esame, proposto successivamente a tale modifica e in relazione a sentenza resa dopo l’eliminazione della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione. 4. Il ricorso è inoltre tardivo (sentenza depositata l’8 luglio 2024 con motivazione contestuale, impugnazione proposta il 1° agosto 2024, oltre il termine di 15 giorni previsto dall’articolo 585 cod. proc. pen.), essendo la sentenza impugnata passata in giudicato il 25 luglio 2024, ed è, comunque, inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula dai casi previsti dall’articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che ammetto il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (v. Sez. 6, ord. N. 2193 del 16/11/2020, Ierna, n.m.). Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara, pertanto, la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell’art. 610, comma 5-bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 00523/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris