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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 17767/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Bogdan ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza 17/11/2022 della Corte d'appello di Palermo, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Trapani di condanna per più reati (tra cui furti e tentati furti ai danni di plurime persone offese, ricettazione e altro), riuniti nel vincolo della continuazione (in Trapani, gennaio 2020); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio (diniego generiche), tuttavia giustificato dai giudici del merito alla luce delle plurime violazioni, della negativa personalità (plurimi precedenti penali), ritenuta la sua dedizione professionale a tali condotte illecite, dalle quali trarrebbe i mezzi di sostentamento e ritenuta la recessività delle evidenziate condizioni economiche; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Di 5alvo OS\-5. \P'n \\n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Bogdan ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza 17/11/2022 della Corte d'appello di Palermo, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Trapani di condanna per più reati (tra cui furti e tentati furti ai danni di plurime persone offese, ricettazione e altro), riuniti nel vincolo della continuazione (in Trapani, gennaio 2020); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio (diniego generiche), tuttavia giustificato dai giudici del merito alla luce delle plurime violazioni, della negativa personalità (plurimi precedenti penali), ritenuta la sua dedizione professionale a tali condotte illecite, dalle quali trarrebbe i mezzi di sostentamento e ritenuta la recessività delle evidenziate condizioni economiche; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Di 5alvo OS\-5. \P'n \\n
Sentenza Cassazione n. 17767/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris