Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:767
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0253
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 19 settembre 2024 (
1
)
Causa C‑253/23
ASG 2 Ausgleichsgesellschaft für die [OSCURATO:PERSONA]Westfalen GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]Westfalen,
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA] KG,
Bundeskartellamt
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]
«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Azioni per il risarcimento del danno cagionato da violazioni delle regole di concorrenza – Direttiva 2014/104/UE – Recupero collettivo di crediti in materia di risarcimento danni – Validità delle cessioni a un prestatore di servizi legali – Inapplicabilità del diritto nazionale che osta alla validità di tali cessioni»
I.
Introduzione
1.
L’emergere di figure giudiziarie il cui scopo consiste nel riunire gli attivi fondati su diritti risarcitori derivanti da violazioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza non rappresenta un fenomeno del tutto nuovo (
2
). Tuttavia, la presente causa offre alla Corte un’occasione inedita per pronunciarsi sulla conformità al diritto dell’Unione di un divieto di recupero, da parte di detti attori giudiziari, di crediti relativi a danni cagionati da un’intesa mediante un meccanismo di cessione del credito. Si tratta, più precisamente, della conformità di un siffatto divieto all’articolo 101 TFUE, alla direttiva 2014/104/UE (
3
) e all’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
2.
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 così prevede:
«La presente direttiva stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un’impresa o un’associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto di chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento di tale danno. Essa stabilisce norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l’Unione».
3.
L’articolo 2 di detta direttiva dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(...)
4)
“azione per il risarcimento del danno”: un’azione ai sensi del diritto nazionale con cui una domanda di risarcimento del danno è proposta dinanzi ad un’autorità giudiziaria nazionale da un presunto soggetto danneggiato, o da una persona che agisce per conto di uno o più presunti soggetti danneggiati, qualora il diritto dell’Unione o nazionale preveda tale possibilità, o da una persona fisica o giuridica che è succeduta nel diritto del presunto soggetto danneggiato, inclusa la persona che ha rilevato la sua domanda;
(...)».
4.
L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi, intitolato «Diritto a un pieno risarcimento», così prevede al suo paragrafo 1:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza possa chiedere e ottenere il pieno risarcimento per tale danno».
5.
Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva medesima, rubricato «Principi di efficacia e di equivalenza»:
«A norma del principio di efficacia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto, conferito dall’Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell’articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale».
6.
L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza».
B.
Diritto tedesco
7.
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen (legge sui servizi legali extragiudiziali), del 12 dicembre 2007 (
4
), come modificato dalla legge del 10 marzo 2023 (
5
) (in prosieguo: il «RDG»):
«La presente legge disciplina l’autorizzazione ad erogare servizi legali extragiudiziali nella Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]. Essa è intesa a tutelare i singoli, i rapporti giuridici e l’ordinamento giuridico dalla prestazione di servizi legali da parte di soggetti non qualificati. (...)».
8.
L’articolo 2 del RDG, dal titolo «Nozione di servizi legali», così dispone:
«1) Costituisce servizio legale qualsiasi attività svolta nell’ambito di fattispecie concrete riguardanti soggetti terzi quando richiede un esame giuridico del caso particolare.
2) A prescindere dalle condizioni enunciate nel paragrafo 1, costituisce servizio legale il recupero di crediti di terzi o di crediti ceduti ai fini del recupero per conto terzi, quando l’attività di recupero crediti rappresenta un’attività distinta, ivi compresi l’esame dal punto di vista giuridico e la consulenza giuridica vertenti sul recupero (servizio di recupero). I crediti ceduti non sono considerati, rispetto al primo creditore, come crediti di terzi.
(...)».
9.
L’articolo 3 del RDG, dal titolo «Autorizzazione alla prestazione di servizi legali extragiudiziali», così dispone:
«La prestazione, a titolo indipendente, di servizi legali extragiudiziali è ammessa solo nei limiti consentiti dalla presente legge, da altre leggi o in forza di queste ultime».
10.
L’articolo 10 del RDG prevede, in particolare, quanto segue:
«1) Le persone fisiche e giuridiche e le società prive di personalità giuridica registrate presso l’autorità competente (persone registrate) possono fornire servizi giuridici in forza di competenze specifiche nei seguenti settori:
1. servizi di recupero crediti (...)».
11.
L’articolo 11 del RDG, dal titolo «Competenze specifiche, denominazioni professionali», enuncia, al suo paragrafo 1:
«I servizi di recupero crediti richiedono competenze specifiche nei settori del diritto rilevanti per l’attività richiesta, in particolare, in quelli del diritto civile, del diritto commerciale, del diritto dei valori mobiliari e del diritto delle società, del diritto processuale civile, compresa l’esecuzione forzata, e del diritto fallimentare, nonché della normativa relativa a costi e spese».
12.
L’articolo 12 del RDG stabilisce le condizioni dell’iscrizione nel registro e dell’autorizzazione normativa. È ivi menzionata la competenza teorica e pratica nel settore indicato nell’articolo 10, paragrafo 1, di detta legge.
13.
Conformemente agli articoli 2 e 4 del Rechtsdienstleistungsverordnung (regolamento sui servizi legali) (
6
), la prova della competenza teorica richiesta in applicazione dell’articolo 12 del RDG può trarsi, tra l’altro, da un attestato di superamento di un periodo di formazione della durata di almeno 120 ore tale da consentire di acquisire tutte le conoscenze necessarie ai fini dell’iscrizione nel registro menzionato nell’articolo 10 del RDG.
III.
Fatti all’origine della controversia principale, procedimento dinanzi alla Corte e questioni pregiudiziali
14.
Il 31 marzo 2020, la ASG 2 Ausgleichsgesellschaft für die [OSCURATO:PERSONA]‑Westfalen GmbH (in prosieguo: la «ASG 2») ha presentato un ricorso dinanzi al giudice del rinvio, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), in forza dei diritti ad essa ceduti da 32 segherie situate in [OSCURATO:PERSONA], in Belgio e nel Lussemburgo. La ASG 2 chiede il risarcimento del danno cagionato da un’intesa. Nell’ambito di detto procedimento, essa ha contestato al [OSCURATO:PERSONA]‑Vestfalia ([OSCURATO:PERSONA]) di aver uniformato, in violazione dell’articolo 101 TFUE, quantomeno nel periodo compreso tra il 28 giugno 2005 e il 30 giugno 2019, i prezzi dei tronchi di conifere (in prosieguo: il «legname tondo») per sé stesso e per altri silvicoltori stabiliti in detto [OSCURATO:PERSONA].
15.
Il giudice del rinvio spiega che il Bundeskartellamt (Autorità federale garante della concorrenza, [OSCURATO:PERSONA]) aveva indagato su detta prassi prima della presentazione del ricorso nel procedimento principale. Nel 2009, sulla base dell’articolo 32b del Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (legge contro le restrizioni della concorrenza; in prosieguo: il «GWB»), detta autorità aveva adottato una decisione d’impegno fondata sul diritto tedesco e sull’articolo 101 TFUE riguardante il [OSCURATO:PERSONA]‑Vestfalia e altri [OSCURATO:PERSONA] coinvolti in maniera analoga nella commercializzazione di legname tondo (in prosieguo: la «decisione d’impegno del 2009»).
16.
Nel 2012, l’Autorità federale garante della concorrenza ha avviato una nuova indagine sulle condizioni di mercato di cui trattasi, riguardante il [OSCURATO:PERSONA]‑Württemberg ([OSCURATO:PERSONA]). Sulla base delle conclusioni di tale indagine, la suddetta autorità ha annullato la decisione d’impegno del 2009 e ha pronunciato, in applicazione dell’articolo 32 del GWB, un’ingiunzione di cessazione che, tuttavia, è stata successivamente annullata dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]). Nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]‑Vestfalia non esiste nessun’altra decisione oltre alla decisione d’impegno del 2009.
17.
Le segherie interessate chiedono oggi al [OSCURATO:PERSONA]‑Vestfalia il risarcimento del danno patito a partire dal 28 giugno 2005 in ragione del prezzo, asseritamente eccessivo, al quale esse hanno acquistato, a causa dell’intesa di cui trattasi, legname tondo di provenienza dal [OSCURATO:PERSONA]Vestfalia.
18.
Ciascuna delle segherie interessate ha incaricato la ASG 2 di far valere il proprio diritto al risarcimento, diritto che esse le hanno a tal fine ceduto. La ASG 2 dispone, quale «prestatore di servizi legali» ai sensi del RDG, di un’abilitazione in forza di detta legge.
19.
Per il tramite di un avvocato, la ASG 2 ha azionato in via collettiva i diritti dei cedenti in nome proprio e a proprie spese, ma per conto dei cedenti, in un primo momento in sede extragiudiziale e, successivamente, in via giudiziaria dinanzi al giudice del rinvio, attraverso un avvocato.
20.
Il credito risarcitorio in ragione del danno cagionato dall’intesa trarrebbe origine da diverse centinaia di migliaia di euro di acquisti di legname tondo da parte delle segherie di cui trattasi. Per ciascun cedente, l’importo di detti acquisti ammonterebbe a diverse migliaia, o addirittura decine di migliaia di transazioni. In cambio, in caso di successo, i cedenti si sono impegnati a versare alla ASG 2 un onorario.
21.
[OSCURATO:PERSONA]‑Vestfalia contesta il ricorso, sia nel merito, sia sotto il profilo della legittimazione ad agire della ASG 2. Le cessioni a favore della ASG 2 sarebbero state infatti compiute in violazione del RDG e sarebbero, di conseguenza, nulle ai sensi del diritto tedesco.
22.
Il giudice del rinvio sembra aderire alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]Vestfalia e ritenere che, alla luce del diritto tedesco, le cessioni di cui al procedimento principale sono viziate da nullità.
23.
Detto giudice spiega, infatti, che, nel diritto tedesco, i diritti dei singoli possono essere raggruppati in vista di essere azionati giudizialmente attraverso il meccanismo di cessione del credito («Abtretungsmodelle»), qualificato anche come «azione di recupero collettiva» («Sammelklage-Inkasso»). Nell’ambito di detto meccanismo, le persone asseritamente lese cedono i propri presunti crediti a un prestatore di servizi legali che ha ottenuto l’abilitazione prevista dal RDG e che fa valere detti crediti cumulativamente in nome proprio e a proprie spese per conto dei cedenti, a fronte di una commissione in caso di successo.
24.
Secondo il giudice del rinvio, l’azione di recupero collettiva è ammessa dalla giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) in diversi ambiti del diritto, vale a dire nel settore delle locazioni, per le domande fondate sui diritti dei passeggeri aerei e per le azioni di risarcimento danni introdotte nel quadro dello scandalo detto «dieselgate».
25.
Il giudice del rinvio osserva che il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi sulla questione della conformità di un’azione di recupero collettiva nel contesto specifico del risarcimento del danno causato da un’intesa. Per contro, le giurisdizioni inferiori ritengono che una siffatta azione non sia ammessa in detto contesto specifico, più in particolare, quando si tratta di azioni indipendenti da eventuali accertamenti delle autorità garanti della concorrenza (cosiddette azioni «stand‑alone»).
26.
Infatti, secondo detti giudici, il risarcimento del danno causato da un’intesa è particolarmente complesso e sussiste un rischio di conflitto di interessi. Inoltre, malgrado l’obbligo
ex lege
di attestare la loro competenza, i prestatori di servizi di recupero rientranti nell’ambito di applicazione del RDG sarebbero raramente degli esperti in detto settore.
27.
Secondo il giudice del rinvio, tali caratteristiche del risarcimento del danno cagionato da un’intesa assumono particolare importanza nell’ambito di un’azione «stand‑alone». Infatti, in mancanza di un accertamento di una violazione del diritto della concorrenza, una siffatta azione implicherebbe l’esame di numerosi aspetti non ascrivibili in prima linea al diritto civile e che è «impossibile padroneggiare fin da subito e senza difficoltà».
28.
Il giudice del rinvio sostiene che, in mancanza di un siffatto accertamento dell’infrazione, il ricorso a un’azione di recupero collettiva per ottenere il risarcimento del danno cagionato da un’intesa oltrepassa pertanto nettamente il confine delle attività extragiudiziali che possono rientrare nella nozione di «servizi di recupero crediti» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del RDG, vale a dire i servizi circoscritti a un esame giuridico dei crediti e alla consulenza da parte di un esperto, il cui fine consiste nel recupero dei crediti a norma degli articoli 2 e 11 del RDG, in combinato disposto con gli articoli 2 e 4 del regolamento sui servizi giuridici.
29.
Il giudice del rinvio afferma che, in tali circostanze, le cessioni oggetto del procedimento principale sono nulle e che, pertanto, l’azione di recupero collettiva fondata su di esse deve essere respinta senza essere esaminata nel merito, in ragione della carenza di legittimazione ad agire. Inoltre, detta azione non avrebbe nemmeno l’effetto di sospendere, a favore dei cedenti, la prescrizione cosicché questi ultimi non potrebbero più far valere le proprie pretese nel quadro di un ricorso proposto sulla base di un proprio diritto.
30.
Il giudice del rinvio spiega, inoltre, che il diritto tedesco non prevede altri strumenti equivalenti per garantire l’effettiva attuazione del diritto al risarcimento di «danni di massa» o «danni diffusi» nelle cause in materia di intese.
31.
A tal proposito, il giudice del rinvio osserva anzitutto che una parte importante dei meccanismi previsti nel diritto tedesco non è applicabile alle azioni di risarcimento proposte dalle imprese.
32.
Esso indica, inoltre, che nel diritto tedesco esiste, certamente, una cessione del credito sotto forma di un «vero e proprio» factoring, vale a dire non un semplice trasferimento fiduciario, ma un pieno trasferimento del credito di un terzo. Tuttavia, tenuto conto delle specificità del risarcimento del danno in materia di intese, tale meccanismo non rappresenterebbe un’opzione valida. La determinazione del prezzo di acquisto e la valorizzazione contabile presenterebbero difficoltà importanti posto che l’ammontare del risarcimento non è noto. Pertanto, i crediti potrebbero essere venduti a una frazione del loro valore nominale, con la conseguenza che le parti lese tenderebbero a rinunciare completamente a qualsiasi prospettiva di risarcimento. Una siffatta cessione del credito non consentirebbe quindi realmente di recuperare i crediti risarcitori.
33.
Infine, il giudice del rinvio deduce che nemmeno il raggruppamento di crediti nell’ambito di uno schema di
litisconsortium
, vale a dire sotto forma di ricorso comune a una pluralità di cedenti, rappresenta un’opzione valida. Infatti, da un lato, un siffatto ricorso sarebbe difficilmente ipotizzabile in mancanza di un prestatore che ne garantisca l’organizzazione. Dall’altro, un’azione proposta secondo uno schema di
litisconsortium
comporterebbe unicamente una riunione formale dei ricorsi, i quali continuerebbero a poter essere separati.
34.
Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che, per le ragioni ricordate ai paragrafi da 26 a 28 delle presenti conclusioni, e malgrado l’assenza di altre opzioni valide, esso deve considerare nulle le cessioni oggetto del procedimento principale e respingere il ricorso di cui è stato investito.
35.
È in tale contesto che si pone la questione se il diritto dell’Unione osti all’interpretazione del RDG data dal giudice del rinvio, che ha per effetto di impedire il risarcimento dei danni causati da un’intesa attraverso il meccanismo della cessione del credito (in prosieguo il «divieto di cui trattasi nel procedimento principale»). Infatti, se il diritto dell’Unione ostasse a un’interpretazione del RDG che spiega un siffatto effetto, il giudice dovrebbe disapplicare tale legge con la conseguenza che le cessioni dovrebbero essere considerate valide. Detto giudice ritiene che non sia possibile interpretare il RDG in maniera conforme al diritto dell’Unione, poiché una siffatta interpretazione sarebbe
contra legem
.
36.
Per il giudice del rinvio, l’interpretazione del RDG che ha per effetto il divieto di cui trattasi nel procedimento principale può contrastare con la direttiva 2014/104 e con i principi di efficacia del diritto dell’Unione e della tutela giurisdizionale effettiva.
37.
Più in concreto, in primo luogo e per quanto attiene alla direttiva 2014/104, i dubbi del giudice del rinvio riguardano l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 2, punto 4, terza fattispecie, di detta direttiva. Secondo detto giudice, le disposizioni di cui trattasi confermano il diritto delle persone lese ad ottenere il pieno risarcimento per il danno cagionato da un’intesa ed estendono tale diritto alle persone che «[sono] succedut[e] nel diritto del presunto soggetto danneggiato, inclusa la persona che ha rilevato la sua domanda». Inoltre, l’articolo 2, punto 4, terza fattispecie, di detta direttiva si riferirebbe precisamente al meccanismo di cessione di cui trattasi nel procedimento principale e la direttiva stessa non lascerebbe alcun margine di discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri. Il giudice del rinvio osserva che, mentre la seconda ipotesi menzionata a tale articolo 2, punto 4, si riferisce al diritto interno di uno Stato membro («una persona che agisce per conto di uno o più presunti soggetti danneggiati,
qualora il diritto dell’Unione o nazionale preveda tale possibilità
» (
7
)), la terza ipotesi non contiene un riferimento equiparabile con riferimento alla cessione.
38.
In secondo luogo, il giudice del rinvio manifesta i propri dubbi quanto alla conformità del divieto di cui trattasi nel procedimento principale all’articolo 101 TFUE e all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Se, come prevede la giurisprudenza (
8
), «chiunque» può chiedere il pieno risarcimento per il danno che ha subito in ragione di una violazione della normativa in materia di intese, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire l’effettività di tale diritto e, in particolare, non rendere il suo esercizio impossibile o eccessivamente difficile. Il giudice del rinvio osserva che la Corte ha già constatato, con riferimento al diritto d’autore, che le persone lese non devono essere private della possibilità, «diffusa in vari settori del diritto», di cedere i loro diritti al risarcimento a imprese specializzate, segnatamente, in ragione delle difficoltà che tali persone possono incontrare nel recuperare, esse stesse, detti crediti (
9
).
39.
Infine, in terzo luogo, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla compatibilità del divieto di cui trattasi nel procedimento principale con il principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito all’articolo 47, primo comma, della Carta. Tale principio conferirebbe a ogni persona il diritto a un ricorso effettivo che sia realmente idoneo a garantire il rispetto della situazione giuridica tutelata dal diritto dell’Unione. Ogni persona avrebbe la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
40.
Il giudice del rinvio riconosce che, secondo la sentenza Alassini e a. (
10
), una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può eccezionalmente essere presa in considerazione «a condizione che [la violazione] rispond[a] effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituisc[a], rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti». Tuttavia, a parere del giudice del rinvio, il divieto di cui trattasi nel procedimento principale non soddisfa tali condizioni. Infatti, da un lato, si possono ipotizzare misure meno restrittive del divieto totale di recupero dei danni. Dall’altro, il divieto di cui trattasi nel procedimento principale lede il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nella sua sostanza poiché persone che possono essere state lese da un’intesa si vedono negare ogni protezione effettiva.
41.
In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 101 TFUE, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, l’articolo 47 della [Carta], nonché l’articolo 2, punto 4, e l’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 2014/104], debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un’interpretazione e ad un’applicazione del diritto di uno Stato membro, con cui viene negata ad un potenziale soggetto danneggiato da una violazione dell’articolo 101 TFUE – accertata con effetto vincolante in forza dell’articolo 9 della [direttiva 2014/104] o delle disposizioni nazionali che lo recepiscono – la possibilità di cedere in via fiduciaria i propri diritti – segnatamente nei casi di danni di massa o di danni diffusi – ad un prestatore di servizi legali abilitato, affinché questi li faccia valere mediante un’azione “follow-on” congiuntamente ai diritti di altri presunti soggetti danneggiati, qualora non sussistano altre possibilità legali o contrattuali equivalenti di raggruppamento delle pretese risarcitorie, in particolare in quanto esse non danno luogo a sentenze di condanna o non sono praticabili per altri motivi procedurali ovvero non sono obiettivamente ragionevoli per motivi economici, cosicché specialmente il perseguimento di danni di lieve entità verrebbe reso praticamente impossibile o in ogni caso eccessivamente difficile.
2)
Se il diritto dell’Unione debba essere in ogni caso interpretato in tal modo laddove i diritti al risarcimento del danno in questione debbano essere fatti valere in assenza di una decisione precedente e munita di effetto vincolante ai sensi delle disposizioni nazionali basate sull’articolo 9 della [direttiva 2014/104] pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] europea o dalle autorità nazionali in relazione alla presunta infrazione (azione cosiddetta “stand-alone”), qualora non sussistano altre possibilità legali o contrattuali equivalenti di raggruppamento delle pretese risarcitorie ai fini del procedimento civile per i motivi già menzionati nella prima questione e in particolare qualora, altrimenti, una violazione dell’articolo 101 TFUE non verrebbe affatto perseguita, ossia né tramite public enforcement né tramite private enforcement.
3)
Qualora perlomeno a una di tali due questioni debba essere data risposta affermativa, se, laddove un’interpretazione conforme sia esclusa, le corrispondenti norme di diritto tedesco debbano essere disapplicate, con la conseguenza che le cessioni sono valide in ogni caso sotto questo profilo e un’effettiva attuazione del diritto diviene possibile».
42.
Le parti nel procedimento principale, il governo tedesco e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte. Fatta eccezione per la [OSCURATO:PERSONA] KG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), tutte le suddette parti hanno partecipato all’udienza tenutasi il 7 maggio 2024.
IV.
Analisi
43.
Nella presente causa il giudice del rinvio ha sollevato tre questioni pregiudiziali.
44.
Le prime due questioni vertono sulla conformità al diritto dell’Unione dell’interpretazione del diritto nazionale che ha per effetto di vietare il recupero dei danni cagionati da un’intesa mediante il meccanismo di cessione del credito. Quanto alla terza questione, essa è volta a stabilire se il giudice del rinvio possa disapplicare disposizioni nazionali non conformi al diritto dell’Unione. Quest’ultima questione viene posta unicamente nell’eventualità che la Corte risponda in senso affermativo almeno a una delle prime due questioni.
45.
Prima di trattare nel merito tali prime due questioni, sono necessarie alcune brevi osservazioni preliminari sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.
A.
Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale – il meccanismo di cessione del credito
1.
Sulla ricevibilità
a)
Sulla prima questione pregiudiziale
46.
[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA]Vestfalia e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che, nella misura in cui il giudice del rinvio è investito non di un’azione «follow‑on», ma di un’azione indipendente, la prima questione è irricevibile poiché non ha evidentemente alcun legame con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale.
47.
Condivido tale argomento.
48.
Secondo una costante giurisprudenza, le questioni pregiudiziali vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutarsi di pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcun legame con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono proposte (
11
).
49.
È alla luce di questa giurisprudenza consolidata che occorre esaminare gli argomenti relativi all’irricevibilità delle questioni pregiudiziali.
50.
Nella specie, il giudice del rinvio distingue la prima questione dalla seconda rifacendosi all’articolo 9 della direttiva 2014/104. Infatti, mentre la prima questione riguarda la situazione in cui un’azione per il risarcimento del danno è presentata dopo che è stata accertata «con effetto vincolante», ai sensi di detta disposizione, una violazione del diritto della concorrenza mediante una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso (azione «follow-on»), la seconda questione riguarda la situazione in cui un’azione per il risarcimento è proposta in assenza di una siffatta decisione (azione «stand-alone»).
51.
In tali circostanze, tenuto conto del fatto che l’ASG 2 ha proposto dinanzi al giudice del rinvio un unico ricorso riguardante la medesima violazione del diritto della concorrenza, una delle due prime questioni non corrisponde né alla realtà effettiva, né all’oggetto del procedimento principale.
52.
A tal riguardo, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una
decisione definitiva
di un’autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza. Inoltre, a norma dell’articolo 2, punto 11, di detta direttiva, una «decisione relativa a una violazione» è una decisione di un’autorità garante della concorrenza o di un giudice del ricorso
che constata
una violazione del diritto della concorrenza. L’articolo 2, punto 12, della direttiva di cui trattasi spiega che una siffatta decisione è definitiva quando non può più essere impugnata con mezzi ordinari.
53.
Il giudice del rinvio indica che, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]‑Vestfalia, non esiste nessun’altra decisione oltre alla decisione d’impegno del 2009 (
12
). Occorre quindi stabilire se detta decisione abbia riconosciuto l’esistenza di un’infrazione e, per tale motivo, prodotto gli effetti giuridici descritti all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104.
54.
In base alla decisione di rinvio, nella decisione d’impegno del 2009 l’Autorità federale garante della concorrenza ha fissato per il [OSCURATO:PERSONA]‑Vestfalia soglie concrete in materia di cooperazione per la commercializzazione del legname, nonché delle misure intese a ridurre la sua posizione di mercato. Inoltre, detto giudice osserva che la decisione di cui trattasi è stata adottata sulla base dell’articolo 32b del GWB.
55.
Benché l’articolo 32b del GWB non sia stato riprodotto nella domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre tuttavia constatare che la sua formulazione corrisponde, come riconosce anche l’Autorità federale garante della concorrenza, a quella dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 (
13
). Infatti, tale disposizione del diritto tedesco prevede, in linea con l’articolo 9, paragrafo 1, prima frase, del suddetto regolamento, che, quando un’impresa offre, nell’ambito di una procedura condotta da detta autorità, impegni volti a rispondere alle preoccupazioni di cui detta autorità l’ha informata nella sua valutazione preliminare, la stessa autorità può, mediante decisione, rendere tali impegni obbligatori per le imprese (
14
). Inoltre, così come previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, seconda frase, di detto regolamento, gli effetti di una siffatta decisione possono essere limitati nel tempo (
15
), ma essa conclude, in ogni caso, che l’intervento dell’autorità non è più giustificato (
16
). Infine, l’Autorità federale garante della concorrenza può revocare la sua decisione in situazioni pressoché identiche a quelle elencate all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e riavviare la procedura (
17
).
56.
Una decisione relativa agli impegni adottata sulla base dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 non contiene una constatazione definitiva in merito a una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Infatti, la conclusione del procedimento d’infrazione avviato nei confronti di imprese a seguito di una decisione d’impegno consente loro di evitare la constatazione di una violazione del diritto della concorrenza e l’eventuale irrogazione di un’ammenda (
18
). In quest’ottica, come chiarisce il considerando 13 del regolamento n. 1/2003, tali decisioni dovrebbero accertare che l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] non è più giustificato, «senza giungere alla conclusione dell’eventuale sussistere o perdurare di un’infrazione». Pertanto, nel quadro di un procedimento avviato ai sensi dell’articolo 9 di detto regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] è dispensata dall’obbligo di qualificare e di constatare l’infrazione, e il suo ruolo si limita al controllo, e all’eventuale accettazione, degli impegni proposti dalle imprese interessate, alla luce dei problemi che essa ha identificato nella sua valutazione preliminare e in considerazione degli scopi che essa persegue (
19
).
57.
Certamente, la Corte ha precisato che i giudici nazionali non possono ignorare le decisioni d’impegno adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] e che «l’obiettivo di un’efficace e uniforme applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione impon[e] al giudice nazionale di tener conto della valutazione preliminare della [OSCURATO:PERSONA] e di considerarla quale indizio, o addirittura quale principio di prova, della natura anticoncorrenziale dell’accordo di cui trattasi alla luce dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE» (
20
). Tuttavia, non si può comprendere questo passaggio nel senso che una decisione d’impegno conterrebbe un qualche accertamento di una violazione del diritto della concorrenza.
58.
Infatti, detto passaggio non riguarda una qualsiasi decisione d’impegno, bensì «la valutazione preliminare» della [OSCURATO:PERSONA] che, se del caso, può far conoscere fatti di un certo valore probatorio per un’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi a un giudice nazionale. Come spiegato dalla Corte stessa, detto valore probatorio è equiparabile a quello di un indizio o di un principio di prova, senza tuttavia costituire una prova che, considerata isolatamente, consentirebbe di riconoscere l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza.
59.
Nulla suggerisce che, nel diritto tedesco, une decisione d’impegno adottata sulla base dell’articolo 32b del GWB produca effetti più ampi di quelli di una decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003. Pertanto, fatte salve le verifiche che rientrano nella competenza del giudice nazionale, nella misura in cui la decisione d’impegno del 2009 non riconosce l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza, tale decisione non può produrre gli effetti indicati all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104. Occorre quindi considerare che la prima questione non corrisponde né alla realtà effettiva, né all’oggetto della causa principale ed è, pertanto, irricevibile.
60.
Questa considerazione non è rimessa in discussione dall’argomento dell’Autorità federale garante della concorrenza secondo cui, in ragione dell’esistenza della decisione d’impegno del 2009 e dei procedimenti avviati dinanzi ai giudici tedeschi in collegamento con detta decisione, il procedimento principale costituirebbe un’azione successiva ibrida. Secondo detta autorità, una siffatta azione si situerebbe tra un’azione di follow‑on e un’azione stand‑alone. Orbene, detta autorità ammette che, nell’ambito di una siffatta azione successiva ibrida, la prova del danno sarebbe agevolata dall’esistenza di una decisione anteriore di un’autorità nazionale per fatti comparabili, in tutto o in parte, a quelli oggetto della causa nel procedimento principale. Tuttavia, le parti nel procedimento principale non potrebbero fondarsi sull’effetto vincolante di una decisione di un’autorità nazionale, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2014/104.
61.
Occorre quindi considerare irricevibile la prima questione pregiudiziale. Fatta eccezione per l’argomento relativo alla natura indipendente dell’azione per il risarcimento del danno di cui al procedimento principale, da me appena analizzato, gli altri argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]‑Vestfalia non sono idonei a fondare un accertamento dell’irricevibilità della prima questione. Analizzerò tuttavia tali argomenti nella misura in cui, da un lato, il loro esame potrebbe risultare utile qualora la Corte non condividesse la mia posizione sull’irricevibilità della prima questione e, dall’altro, essi sono invocati a supporto della tesi secondo cui anche la seconda questione non sarebbe ricevibile.
b)
Sulla seconda questione pregiudiziale
62.
[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]‑Vestfalia deducono una serie di argomenti a supporto della tesi secondo cui la seconda questione pregiudiziale non sarebbe ricevibile.
63.
A tal riguardo, in primo luogo, dette parti sostengono che il giudice del rinvio, nella misura in cui non formula una domanda aperta, accompagnata da diverse risposte ipotizzabili, non nutre alcun dubbio in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione. Infatti, detto giudice si fonderebbe su un’interpretazione del diritto dell’Unione che gli consente di ritenere che la normativa nazionale non è ad esso conforme.
64.
Questa argomentazione va respinta. La seconda questione pregiudiziale riguarda effettivamente l’interpretazione del diritto dell’Unione e si ricollega al procedimento principale. Compete unicamente al giudice del rinvio stabilire se egli necessiti di ottenere chiarimenti da parte della Corte su detta questione. Nemmeno la formulazione categorica di talune considerazioni di detto giudice rimette in discussione la ricevibilità della sua questione pregiudiziale. Infatti, nella sua decisione di rinvio, un giudice del rinvio può anche indicare sinteticamente il suo punto di vista sulla risposta da dare alle questioni pregiudiziali sottoposte (
21
), senza rischiare che la sua decisione sia respinta come irricevibile. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha fatto esattamente questo.
65.
In secondo luogo, non occorre nemmeno accogliere l’argomento in base al quale la seconda questione ha carattere ipotetico nella misura in cui si riferisce a danni cosiddetti «diffusi» e si fonda sull’ipotesi che «il perseguimento di danni di lieve entità verrebbe reso praticamente impossibile o in ogni caso eccessivamente difficile» se le pretese riparatorie basate sulla normativa in materia di intese non potessero essere azionate in maniera cumulativa mediante un’azione di recupero collettiva, benché il procedimento principale non abbia ad oggetto né danni diffusi, né danni di lieve entità.
66.
A tal proposito, devo sottolineare che le nozioni di danno «diffuso» o di «lieve entità» non sono nozioni di diritto dell’Unione. Nella decisione di rinvio, tali nozioni hanno soltanto un carattere descrittivo e il giudice nazionale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti oggetto del procedimento principale. Infatti, la nozione di «danni diffusi» («Streuschäden») è definita, dal giudice del rinvio, come indicante i danni la cui caratteristica consiste nel rappresentare, per la persona lesa, un danno marginale, il cui ammontare tuttavia è elevato se si somma la totalità delle persone lese. La nozione di «danni di massa» («Massenschäden»), utilizzata anch’essa nelle questioni pregiudiziali, non è definita da detto giudice ma sembra rimandare alla situazione in cui più persone asseriscono di aver subito un danno in forma di perdita causata dal medesimo fatto generatore. La dottrina sostiene che i danni di massa si differenziano dai danni diffusi anche per la portata dei danni subiti da ciascuna persona individualmente. I danni di massa avrebbero un’importanza sufficiente affinché ciascun individuo abbia un interesse a richiedere il risarcimento del danno subito. Tuttavia, il loro perseguimento è, per ciascuna singola persona lesa, complesso e dispendioso (
22
).
67.
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]‑Vestfalia contestano al giudice del rinvio di aver fondato la propria decisione di rinvio sull’ipotesi secondo cui, da un lato, non esisterebbe alcuna alternativa all’azione «di» recupero collettiva e, dall’altro, se le pretese riparatorie basate sulla normativa in materia di intese non potessero essere azionate in maniera cumulativa mediante una siffatta azione di recupero collettiva, sarebbe praticamente impossibile o, in ogni caso, eccessivamente difficile agire per ottenere il risarcimento di danni di lieve entità e una violazione dell’articolo 101 TFUE non verrebbe affatto perseguita, né tramite public enforcement, né tramite private enforcement delle norme del diritto della concorrenza.
68.
A tal riguardo, è sì vero che gli accertamenti vertenti sul contesto di fatto e di diritto costituiscono le premesse su cui si fondano le questioni pregiudiziali. È altresì vero che talune delle parti hanno formulato osservazioni volte a integrare o censurare il contesto di fatto o di diritto del procedimento principale. In sostanza, dette parti criticano l’accertamento del giudice del rinvio secondo cui non esisterebbe, nel diritto tedesco, alcuna alternativa al meccanismo della cessione del credito tale da consentire, quale mezzo di ricorso efficace, di garantire la protezione dei diritti della persona lesa.
69.
Orbene, la valutazione dell’esistenza di altri meccanismi che permettano alle persone lese di esercitare i loro diritti nei confronti dell’autore di una violazione del diritto della concorrenza rientra nell’interpretazione del diritto nazionale. A tal riguardo, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione europea e i giudici nazionali, dal momento che il giudice del rinvio ha definito il contesto di fatto e di diritto nel quale si collocano le questioni da esso sollevate, non spetta alla Corte verificarne l’esattezza (
23
). Parimenti, per quanto attiene alla critica relativa al contesto di fatto e di diritto della decisione di rinvio di cui trattasi nel caso di specie, la Corte non può nemmeno sostituirsi a un giudice nazionale e rispondere ad essa.
70.
Tuttavia, nella misura in cui gli accertamenti relativi al contesto di fatto e di diritto contenuti nella decisione di rinvio costituiscono le premesse su cui si fondano le questioni pregiudiziali, ritengo che la Corte dovrebbe richiamare l’attenzione del giudice del rinvio su detta critica, per consentirgli di stabilire in che modo applicare il diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte. Infatti, l’obbligo per la Corte di pronunciarsi sulla decisione di rinvio fa salva la possibilità, per il giudice del rinvio, di verificare, se del caso, le premesse su cui si fondano le sue questioni pregiudiziali (
24
).
71.
Fatto salvo quanto precede, occorre considerare la seconda questione pregiudiziale ricevibile.
2.
Nel merito
72.
Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 101 TFUE, l’articolo 2, punto 4, l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4 della direttiva 2014/104 nonché l’articolo 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che ostano all’interpretazione del diritto nazionale che ha per effetto di escludere, in assenza di una decisione definitiva che accerta l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza, la cessione in via fiduciaria, dalle persone asseritamente lese a un prestatore di servizi legali abilitato, dei diritti al risarcimento dei danni cagionati da un’intesa, affinché detto prestatore li faccia valere in maniera cumulativa, qualora non sussistano altre possibilità legali o contrattuali equivalenti di raggruppamento delle pretese risarcitorie con la conseguenza, da un lato, che sarebbe praticamente impossibile o, in ogni caso, eccessivamente difficile agire per danni di lieve entità e dall’altro, che non verrebbe proposta alcuna azione fondata sulla violazione dell’articolo 101 TFUE, né nell’ambito dell’attuazione delle norme del diritto della concorrenza tramite public enforcement né nell’ambio della loro attuazione tramite private enforcement.
a)
Sulle disposizioni pertinenti
73.
La seconda questione verte sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 47 della Carta e delle disposizioni della direttiva 2014/104. Nella misura in cui detta questione riguarda l’interpretazione della direttiva di cui trattasi, occorre analizzare l’ambito di applicazione
ratione temporis
di quest’ultima. Esaminerò poi brevemente la pertinenza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
74.
Il giudice del rinvio muove dalla premessa che l’articolo 2, punto 4, e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, di cui si chiede l’interpretazione, siano applicabili nel caso di specie indipendentemente dal carattere procedurale o sostanziale di dette disposizioni. Infatti, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, di detta direttiva, le pertinenti disposizioni di quest’ultima sarebbero applicabili alle azioni per il risarcimento del danno presentate dopo il 26 dicembre 2014. Inoltre, detto giudice ricorda che il ricorso nel procedimento principale verte su pratiche asseritamente tenute sino al 30 giugno 2019, ben dopo la scadenza del termine di recepimento di tale direttiva. Pertanto, in applicazione della sentenza Volvo e DAF Trucks (
25
), le norme sostanziali della direttiva medesima dovrebbero essere applicate non soltanto alla parte del periodo dell’intesa successiva al termine di recepimento, bensì anche all’intero periodo dell’intesa.
75.
Pur ritenendo che le disposizioni prese in considerazione dalla seconda questione pregiudiziale siano applicabili nella controversia principale, l’analisi compiuta dal giudice del rinvio non mi convince.
76.
Ricordo che il ricorso è stato presentato il 31 marzo 2020 e verte sul risarcimento di danni causati da asserite pratiche intervenute tra il 28 giugno 2005 e il 30 giugno 2019.
77.
Il termine di recepimento della direttiva 2014/104 è stato fissato al 27 dicembre 2016 (articolo 21, paragrafo 1). D’altro canto, le misure nazionali di recepimento delle disposizioni sostanziali di detta direttiva non possono applicarsi retroattivamente (articolo 22, paragrafo 1), mentre le norme nazionali di recepimento di altre sue disposizioni, vale a dire le disposizioni procedurali, non si applicano ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014 (articolo 22, paragrafo 2) (
26
).
78.
Pertanto, per determinare l’applicabilità
ratione temporis
delle disposizioni della direttiva 2014/104, occorre anzitutto stabilire se la disposizione di cui trattasi costituisca o meno una disposizione sostanziale. Tuttavia, riguardo alla questione dell’applicazione temporale delle disposizioni di detta direttiva, occorre distinguere a seconda che tali disposizioni derivino, alla luce della giurisprudenza, dall’articolo 101 TFUE stesso oppure risultino unicamente da tale direttiva, il che impone di esaminarne l’applicabilità temporale alla luce dell’articolo 22 della direttiva medesima (
27
).
79.
Il diritto al pieno risarcimento per un danno risultante da una violazione del diritto della concorrenza non è stato previsto dalla direttiva 2014/104, ma risulta direttamente dalle disposizioni del diritto primario come interpretato dalla Corte nella sua giurisprudenza anteriore all’adozione di detta direttiva. Numerosi considerando della direttiva di cui trattasi confermano tale considerazione (
28
). Pertanto, secondo la Corte, le misure nazionali di recepimento dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva «devono necessariamente applicarsi con effetto immediato all’insieme delle azioni per il risarcimento del danno rientranti nell’ambito di applicazione della [direttiva 2014/104], come confermato dall’articolo 22, paragrafo 2, di quest’ultima» (
29
). A tal riguardo, tenuto conto della data di presentazione del ricorso principale, vale a dire il 31 marzo 2020, vale a dire ben dopo la scadenza del termine di recepimento di detta direttiva, l’azione di cui trattasi nel procedimento principale ricade innegabilmente nel suo ambito di applicazione
ratione temporis
. Di conseguenza, l’articolo 3 di detta direttiva si applica nel procedimento principale.
80.
La questione dell’applicazione
ratione
temporis
dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/104 nel procedimento principale è più problematica. Infatti, detto articolo 2 contiene, come indica il suo titolo, le definizioni delle nozioni utilizzate nella direttiva di cui trattasi. A prima vista, una definizione di una nozione giuridica utilizzata in un atto di diritto dell’Unione non ha carattere sostanziale o procedurale. La sua natura è determinata, piuttosto, dalla disposizione specifica a cui tale nozione di riferisce.
81.
Tuttavia, la seconda questione si fonda su una lettura dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/104 secondo cui detta direttiva stabilisce chi può far valere un diritto al pieno risarcimento per un danno risultante da violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione o, eventualmente, in che modo sia possibile avvalersi di un siffatto diritto. Inoltre, il giudice del rinvio sembra ritenere che l’effetto garantito da detta disposizione risulti dall’articolo 101 TFUE, come interpretato dalla Corte nella sua giurisprudenza. Propongo quindi di considerare l’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/104 applicabile nel procedimento principale, conformemente alla soluzione sviluppata dalla Corte nella sua giurisprudenza vertente sull’applicazione
ratione temporis
delle disposizioni della direttiva medesima che confermano le soluzioni ricavate dal diritto primario (
30
). In altre parole, l’interpretazione che illustrerò in prosieguo riguarda sia l’articolo 101 TFUE che le disposizioni della direttiva 2014/104.
82.
Nella sua seconda questione, il giudice del rinvio si richiama anche all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. La lettura della decisione di rinvio fa pensare che detto giudice assimili tale disposizione al principio di efficacia o all’effetto utile dell’articolo 101 TFUE. Tuttavia, è sufficiente interpretare quest’ultima disposizione per potersi pronunciare sia sul principio di efficacia che sull’effetto utile di tale disposizione (
31
). Inoltre, nella vigenza della direttiva 2014/104, è il suo articolo 4 ad incarnare il principio di efficacia e occorrerà quindi interpretare anche detta disposizione. Propongo pertanto di ritenere che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio si riferisca all’articolo 101 TFUE, all’articolo 47 della Carta e all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/104 nonché all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4 della medesima.
b)
Sul divieto del meccanismo di cessione del credito
1)
Osservazioni generali
83.
Per rispondere alla seconda questione pregiudiziale, occorre stabilire preliminarmente se l’interpretazione del diritto nazionale che ha per effetto di escludere, in mancanza di una decisione definitiva che accerta l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza, la cessione in via fiduciaria, dalle persone asseritamente lese a un prestatore di servizi legali abilitato, dei diritti al risarcimento dei danni cagionati da un’intesa, riguardi un aspetto disciplinato direttamente dal diritto dell’Unione o una questione rientrante nell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro.
84.
A tal riguardo, occorre precisare che il divieto di cui trattasi nel procedimento principale non priva la persona che ha subito un danno cagionato da un’intesa del suo
status
di vittima di una violazione del diritto della concorrenza. Detto divieto deriva invece dalla nullità della cessione del diritto di tale persona a un prestatore di servizi legali abilitato che, in nome proprio e a proprie spese, ma per conto dei cedenti, fa valere i diritti di questi ultimi in maniera cumulativa. Per rispondere alla questione pregiudiziale, occorre stabilire se le condizioni di validità del trasferimento del diritto al risarcimento del danno siano disciplinate dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale applicabile.
2)
Sulla distinzione tra le condizioni costitutive del diritto al risarcimento del danno e le modalità di esercizio di tale diritto
85.
Mi sembra opportuno ricordare la distinzione operata dagli avvocati generali Kokott e Wahl tra, da un lato, le condizioni costitutive della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione o le condizioni costitutive del diritto di chiedere il risarcimento del danno e, dall’altro, le modalità di esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno risultante da una violazione del diritto della concorrenza. In sostanza, secondo detti avvocati generali, mentre le prime rientrano direttamente nel diritto dell’Unione, cosicché una misura nazionale che ostacola l’effetto diretto di tale diritto deve essere disapplicata, le seconde rientrano nel diritto nazionale e sono soggette alle classiche limitazioni dell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
32
).
86.
Condivido questa interpretazione per le ragioni di seguito illustrate.
87.
Questa dicotomia trae origine, in primo luogo, dalla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Da un lato, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE, l’Unione ha competenza esclusiva per quanto attiene alle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno. Dall’altro, altre regole applicabili in materia di concorrenza che non rientrano nell’ambito di detta competenza esclusiva ricadono, in mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione, nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
88.
L’articolo 101 TFUE rientra tra le regole di concorrenza che, come quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE, sono necessarie al funzionamento del mercato interno (
33
).
89.
Orbene, il diritto al risarcimento di un danno causato da una violazione dell’articolo 101 TFUE oltrepassa il semplice risarcimento del danno subito dalle persone lese poiché rafforza, più in generale, il carattere operativo delle regole di concorrenza dell’Unione ed è in grado di scoraggiare gli accordi o le pratiche, spesso dissimulati, idonei a restringere o a falsare il gioco della concorrenza, contribuendo in tal modo al mantenimento di un’effettiva concorrenza nell’Unione (
34
). L’attuazione del diritto della concorrenza a livello privatistico è anch’essa necessaria al funzionamento del mercato interno. Pertanto, la definizione condizioni che determinano l’esistenza e il contenuto essenziale del diritto al risarcimento del danno cagionato da una violazione dell’articolo 101 TFUE deve rientrare nella competenza esclusiva dell’Unione. Per contro, spetta a ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell’effetto diretto del diritto dell’Unione (
35
).
90.
In secondo luogo, pur non avendo espressamente riconosciuto la distinzione operata dagli avvocati generali, la Corte la riprende nella sua giurisprudenza. In particolare, essa ha indicato che, a differenza delle disposizioni relative alla valutazione delle prove e al grado di intensità della prova richiesto, che ricadono, in assenza di norme dell’Unione in materia, nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, gli elementi costitutivi dell’infrazione dovevano essere soddisfatti per poter accertare che un’impresa è responsabile di una pratica concordata (
36
). In tale ottica, la Corte ha frequentemente esaminato la questione del soggetto legittimato ad avvalersi del diritto al risarcimento di un danno cagionato da una siffatta violazione dal punto di vista dell’effetto utile dell’articolo 101 TFUE (
37
).
91.
In terzo luogo, la direttiva 2014/104 corrobora tale lettura. Infatti, l’articolo 4 di detta direttiva, dal titolo «Principi di efficacia e di equivalenza», precisa che, a norma del principio di efficacia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché tutte
le norme e procedure nazionali relative all’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno
siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio del
diritto, conferito dall’Unione, al pieno risarcimento per il danno
causato da una violazione del diritto della concorrenza.
92.
In tali circostanze, occorre ritenere che il diritto dell’Unione stabilisce le condizioni costitutive del diritto al risarcimento del danno cagionato da una siffatta violazione.
93.
In termini generali, nel diritto privato, fatto salvo il caso in cui una disposizione specifica limita la cerchia delle persone che possono essere considerate vittime di una violazione di una norma di diritto, l’individuazione dei soggetti titolari del diritto al risarcimento avviene sulla base dell’applicazione congiunta delle condizioni costitutive della responsabilità, vale a dire l’effettività del danno, un nesso di causalità tra il danno e la condotta contestata e l’illegittimità della condotta contestata. È sulla base di queste condizioni che è possibile stabilire l’identità della persona lesa avente diritto al risarcimento del danno. In tale ottica, il diritto dell’Unione stabilisce chi può avvalersi del diritto al risarcimento del danno causato da una violazione dell’articolo 101 TFUE attraverso condizioni costitutive della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza.
94.
Se il diritto dell’Unione individua chi può far valere il diritto al pieno risarcimento per un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza, occorre chiedersi ancora se esso determini anche il carattere trasferibile di un siffatto diritto al risarcimento e le condizioni di validità di una sua cessione.
3)
Sulle condizioni di validità della cessione
95.
La trasferibilità di un credito (
38
), o di un diritto, è una delle caratteristiche che determinano se detto diritto possa costituire oggetto di cessione. In sostanza, nell’ambito del diritto privato, la maggior parte dei diritti pecuniari di carattere generale può essere oggetto di cessione (
39
).
96.
Con riferimento alla questione della validità della cessione di un credito risarcitorio nei confronti dell’Unione, la Corte ha ritenuto che un siffatto credito potesse essere oggetto di una cessione ma che, conformemente al principio generale comune ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri applicabile nell’ordinamento giuridico dell’Unione, una cessione abusiva non fosse opponibile alle autorità interessate (
40
). Tuttavia, da tale considerazione non si può dedurre che il diritto dell’Unione determini le condizioni di validità di qualsiasi diritto risarcitorio tratto dal diritto dell’Unione. Infatti, conformemente all’articolo 340, secondo comma, TFUE, la responsabilità extracontrattuale dell’Unione è disciplinata dai principi generali comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Pertanto, la questione della ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri non si pone allo stesso modo nel contesto di detta responsabilità e nel caso in cui il diritto dell’Unione determini, come nel caso di specie, solo le condizioni costitutive del credito interessato.
97.
Di recente, nel contesto del diritto a compensazione dei passeggeri aerei garantito dal regolamento (CE) n. 261/2004 (
41
), la Corte ha descritto la cessione di detto diritto a un terzo, compiuta per evitare difficoltà e costi che potrebbero dissuadere il passeggero dall’intraprendere iniziative personali, come una modalità di esercizio di detto diritto risarcitorio (
42
). Nello stesso tempo la Corte, ha indicato che il passeggero poteva cedere il suo diritto a un terzo «se ciò è previsto dal diritto nazionale rilevante» (
43
). Tale considerazione è trasponibile alla presente causa, nella misura in cui se ne evince che la cessione di un diritto risarcitorio può rappresentare una modalità di esercizio di tale diritto e che i limiti a una tale cessione sono stabiliti dal diritto nazionale.
98.
Infatti, si può certamente ritenere che la trasferibilità del diritto risarcitorio, in quanto tale, derivi dalla natura stessa di detto diritto e, quindi, direttamente dal diritto dell’Unione. La presente causa verte però sulle condizioni di validità della cessione di un diritto risarcitorio che le persone asseritamente lese traggono, al pari dei passeggeri aerei, direttamente dal diritto dell’Unione. Così, la cessione di un diritto al pieno risarcimento per un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza è, anch’essa, una modalità di esercizio di detto diritto da parte dell’individuo che ne beneficia. Le condizioni a cui una siffatta cessione può avvenire sono quindi determinate dal diritto nazionale.
99.
Contrariamente alle considerazioni svolte dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale (
44
), tale interpretazione non è rimessa in discussione dagli insegnamenti che possono trarsi dall’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/104.
4)
Sull’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/104
100.
Il fatto che l’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/104 si riferisca, nella terza fattispecie menzionata in detta disposizione, alle domande proposte da «una persona fisica o giuridica che è succeduta nel diritto del presunto soggetto danneggiato, inclusa la persona che ha rilevato la sua domanda» non implica che il diritto dell’Unione imponga agli [OSCURATO:PERSONA] membri una forma di meccanismo di cessione o le condizioni specifiche di validità di una siffatta cessione.
101.
Infatti, tale riferimento è contenuto in una disposizione che definisce la nozione di «azione per il risarcimento del danno» ai fini della direttiva 2014/104. Essa dissipa pertanto tutti i dubbi legati alla questione se le disposizioni di detta direttiva si applichino anche ai procedimenti avviati da persone succedute nei diritti delle persone lese (
45
). Per contro, come dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, detta definizione legale di una nozione non comporta alcun obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre il meccanismo di cessione a livello di diritto sostanziale. Tale definizione non determina pertanto nemmeno se o a quali condizioni il diritto al pieno risarcimento per un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza possa essere ceduto da una persona che lo abbia subito.
102.
Inoltre, l’obbligo di riconoscere il meccanismo di cessione non può essere desunto nemmeno dal riferimento al diritto nazionale presente all’articolo 2, punto 4, seconda fattispecie, della direttiva 2014/104. È sì vero che detta fattispecie contiene un rinvio al diritto nazionale («da una persona che agisce per conto di uno o più presunti soggetti danneggiati,
qualora il diritto dell’Unione o nazionale preveda tale possibilità
» (
46
)), mentre un siffatto rinvio non si trova nella terza fattispecie relativa alla successione nei diritti del presunto soggetto danneggiato.
103.
Tuttavia, da un lato, in udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato la mancanza di un riferimento al diritto nazionale nell’articolo 2, punto 4, terza fattispecie, della direttiva 2014/104 sulla base del fatto che, all’atto dell’adozione di detta direttiva, tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscevano la possibilità di cedere il credito risarcitorio. Infatti, come ho già osservato (
47
), il trasferimento di un credito che trae origine da un fatto illecito è ammesso nell’ordinamento giuridico dell’Unione in quanto riflette un principio generale comune ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
104.
Dall’altro, il fatto che, a differenza della terza fattispecie, la seconda fattispecie di cui all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/104 rimandi al diritto dell’Unione e al diritto nazionale deve essere interpretato alla luce del considerando 13 di detta direttiva. Detto considerando enuncia infatti che il diritto al risarcimento è riconosciuto a ogni persona fisica o giuridica, menzionando, in tale contesto i «consumatori, imprese e pubbliche autorità», ma che è opportuno che detta direttiva non imponga agli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre meccanismi di ricorso collettivo per l’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE.
105.
Orbene, attualmente, i ricorsi collettivi ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2020/1828/UE (
48
). Tale direttiva descrive il ricorso collettivo come un’azione proposta da un ente legittimato per conto dei consumatori (
49
). La questione dell’inclusione nel campo di applicazione di detta direttiva delle violazioni del diritto della concorrenza è stata oggetto di discussione in sede di lavori preparatori di detta direttiva. A causa delle riserve emerse in merito alla strada da seguire, tale inclusione è stata alla fine abbandonata (
50
).
106.
Il fatto che, nel corso dei lavori preparatori, siano emerse posizioni opposte in merito alla disciplina a livello di diritto dell’Unione dei ricorsi collettivi relativi alle violazioni del diritto della concorrenza mostra come, a differenza del trasferimento di un credito che origina da un fatto illecito, generalmente ammesso negli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
51
), una forma specifica di un siffatto ricorso non fosse unanimemente accettata in seno all’Unione. A mio avviso, detta circostanza spiega perché, all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/104, il legislatore abbia fatto riferimento al diritto nazionale e al diritto dell’Unione per quanto attiene alla disponibilità dei ricorsi collettivi.
107.
Tenuto conto di quanto precede, occorre considerare che la cessione del diritto al risarcimento del danno cagionato da una violazione del diritto della concorrenza a un prestatore di servizi legali abilitato che, in nome proprio e a proprie spese, ma per conto dei cedenti, fa valere i diritti di questi ultimi in maniera cumulativa, rappresenta una modalità di esercizio di detto diritto.
c)
Sulla conformità al diritto dell’Unione del divieto del meccanismo di cessione del credito
108.
Le condizioni di validità di una cessione del diritto al risarcimento del danno cagionato da una violazione del diritto della concorrenza a un prestatore di servizi legali abilitato sono disciplinate, non dal diritto dell’Unione, ma dal diritto nazionale pertinente. Tuttavia, conformemente al principio dell’autonomia procedurale, tali condizioni non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento (principio di effettività) (
52
). Mi concentrerò sul principio di effettività posto che la decisione di rinvio si riferisce unicamente ad esso. Prima di procedere all’esame di detto principio, occorre osservare che la seconda questione verte sia sul principio di effettività che sull’articolo 47 della Carta. Si tratta pertanto di stabilire se il divieto di cui trattasi nel procedimento principale debba essere analizzato dal punto di vista del principio di effettività o da quello della Carta.
1)
Principio della tutela giurisdizionale effettiva
109.
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il divieto di cui trattasi nel procedimento principale restringe una delle modalità di accesso alla giustizia, imponendo taluni limiti alla cessione dei diritti risarcitori fondati sul diritto della concorrenza. Essa esamina detto divieto sotto il profilo del principio di effettività e dell’articolo 47 della Carta.
110.
A tal proposito, benché l’articolo 47, primo comma, della Carta sancisca, certamente, un diritto di carattere processuale (
53
), dal punto di vista della persona lesa da una violazione dell’articolo 101 TFUE, il divieto di cui trattasi nel procedimento principale deriva dalla nullità della cessione sul piano del diritto sostanziale e riguarda quindi il meccanismo di cessione che interviene a monte di un procedimento giurisdizionale.
A priori
, si potrebbe ribattere che non si tratta di una limitazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della persona lesa da una violazione del diritto della concorrenza. In quest’ottica, le implicazioni procedurali di tale nullità, vale a dire la carenza di legittimazione ad agire, sarebbero, in capo al cessionario, unicamente gli effetti della nullità dei contratti di cessione.
111.
Tuttavia, l’articolo 47 della Carta sancisce l’idea dell’esistenza di un legame tra il diritto procedurale a un ricorso effettivo e il diritto tratto dalla normativa dell’Unione. Infatti, in base alla formulazione stessa di detta disposizione, il diritto a un ricorso effettivo riguarda la situazione in cui i diritti e le libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati. Non vi è dubbio che questi ultimi possano essere di carattere sostanziale. È, infatti, pacifico che le asserite vittime di una violazione dell’articolo 101 TFUE possono far valere il diritto a un equo processo, garantito da detto articolo 47 della Carta (
54
).
112.
Inoltre, la Corte ha riconosciuto che la normativa nazionale che prevede che un lavoratore a tempo determinato il cui contratto di lavoro sia oggetto di recesso con preavviso, non sia immediatamente informato per iscritto del motivo o dei motivi di tale licenziamento, limita l’accesso a un ricorso giurisdizionale per un siffatto lavoratore a tempo determinato, la cui garanzia è segnatamente sancita dall’articolo 47 della Carta. Infatti, secondo la Corte, tale lavoratore è, in tal modo, privato di un’informazione importante per valutare l’eventuale carattere ingiustificato del suo licenziamento e, eventualmente, per preparare un ricorso giurisdizionale diretto a contestarlo (
55
). Si trattava pertanto di una normativa nazionale di carattere sostanziale che produceva i suoi effetti a livello procedurale, potendo essere questi ultimi considerati come una limitazione del diritto garantito dall’articolo 47 della Carta.
113.
Date le circostanze, il divieto di cui trattasi nel procedimento principale deve essere considerato, anch’esso, una restrizione al principio della tutela giurisdizionale effettiva.
114.
Quando si discute del principio di effettività e del principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta, la Corte tende a stabilire se le modalità procedurali possano far sorgere un rischio non trascurabile che i titolari di un diritto garantito dall’ordinamento giuridico dell’Unione non esercitino i loro diritti (
56
). In altre parole, il requisito risultante dal principio di effettività consistente nel non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto è interpretato, in un tal caso, nel senso che esiste un rischio di inerzia dei singoli.
115.
Inoltre, come osserva il giudice del rinvio (
57
), il principio della tutela giurisdizionale effettiva non è, di certo, assoluto. Tuttavia, una limitazione di detto principio deve essere conforme all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, secondo cui eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali devono essere «previste dalla legge» e rispettare il contenuto essenziale di detto diritto, ma anche nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
116.
Orbene, come mostrerò più avanti, il requisito risultante dal principio di effettività può, anch’esso, essere oggetto di concessioni.
117.
Propongo quindi di analizzare il divieto di cui trattasi nel procedimento principale congiuntamente sotto il profilo della sua conformità al principio di effettività e al principio della tutela giurisdizionale effettiva.
2)
Applicazione combinata dei principi di effettività e della tutela giurisdizionale effettiva
118.
In assenza di norme del diritto dell’Unione in materia, conformemente al principio dell’autonomia procedurale, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti che derivano, per i singoli, dall’effetto diretto del diritto dell’Unione. Il principio di effettività richiede che la protezione dei diritti che derivano ai singoli dal diritto dell’Unione non sia assoggettata a modalità che possano rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tali diritti (
58
).
119.
Va precisato che le misure nazionali che disciplinano, sul piano del diritto sostanziale, la validità di una cessione di un credito rappresentano «modalità procedurali» ai sensi della nozione di autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
59
). Pertanto, il principio di effettività non osta al divieto del meccanismo di cessione del credito di cui trattasi nel procedimento principale a condizione che esso non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al pieno risarcimento per il danno causato da un’intesa. Inoltre, come ho già osservato (
60
), l’articolo 47 della Carta comporta che tali modalità non possono far sorgere un rischio non trascurabile che i titolari di un diritto garantito dall’ordinamento giuridico dell’Unione non esercitino i loro diritti.
120.
La seconda questione pregiudiziale si fonda sulla premessa che il divieto di cui trattasi nel procedimento principale produce un siffatto effetto e rende praticamente impossibile o in ogni caso eccessivamente difficile esercitare un’azione per danni di importi lievi. Benché appaia contestabile che il ricorso nel procedimento principale verte su importi di tale natura, il giudice del rinvio sembra ritenere che ciò avvenga.
121.
In ogni caso, in sede di controllo di una misura nazionale sotto il profilo del principio di effettività, non è sufficiente esaminare tale misura presa isolatamente. Occorre invece prendere in considerazione tutti gli elementi del regime nazionale di cui trattasi.
122.
A tal riguardo, il giudice del rinvio indica, da un lato, che non esiste, nel diritto tedesco, nessuna valida alternativa al meccanismo di cessione del credito di cui trattasi nel procedimento principale e, dall’altro, che il giudice nazionale osta a un siffatto meccanismo e sanziona una cessione con la nullità. Queste due premesse sono fortemente contestate dalle parti. Mi sembra inutile ripetere le critiche sollevate a questo proposito (
61
). In ogni caso, la Corte non può rimettere in discussione il quadro giuridico e di fatto definito dal giudice del rinvio. Per contro, competerebbe al giudice del rinvio riesaminare la fondatezza di dette premesse. Esse possono essere assoggettate anche al sindacato degli organi giurisdizionali sovraordinati.
123.
È inoltre pacifico che le persone asseritamente danneggiate da un’intesa possono far valere individualmente i propri diritti dinanzi ai giudici tedeschi. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, far valere i propri diritti al risarcimento di un danno causato da un’intesa è un processo complesso sia sotto il profilo fattuale, che economico e giuridico, e si rivela pertanto un processo lungo, dispendioso e rischioso. Siffatto elevato dispendio di tempo e risorse finanziarie che occorre dedicarvi, nonché il rischio processuale, risultano proibitivi per le piccole e medie imprese, ragion per cui, di norma, esse rinunciano, per una forma di razionale inerzia, a far valere giudizialmente i loro diritti.
124.
Date le circostanze, ci si può chiedere se le modalità procedurali applicabili ai ricorsi individuali non siano esse stesse contrarie ai principi di effettività e della tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, modalità idonee a disincentivare l’esercizio di un diritto garantito dall’ordinamento giuridico dell’Unione dinanzi ai giudici nazionali non rispettano tali principi (
62
). Certamente, la decisione di rinvio non riguarda azioni per il risarcimento del danno proposte individualmente dalle vittime di una violazione del diritto della concorrenza. Tuttavia, compete al giudice del rinvio verificare che il ricorso individuale non costituisca un mezzo efficace di tutela dei singoli prima di poter ritenere che il meccanismo della cessione del credito rappresenti il solo strumento valido per esercitare il diritto a un pieno risarcimento.
125.
Sempre in questo contesto, il giudice del rinvio sembra indicare che, in ragione del divieto di cui trattasi nel procedimento principale e tenuto conto dei termini di prescrizione applicabili, i cedenti non sarebbero più in grado, in ogni caso, di far valere le proprie pretese individualmente (
63
). A tal proposito, la Corte ha precisato che una misura nazionale che obbliga il singolo a intentare una nuova azione, eventualmente dinanzi ad un’autorità differente, ai fini della determinazione della sanzione adeguata alla violazione del diritto dell’Unione, risulta non essere conforme al principio di effettività, poiché essa necessariamente comporta per tale singolo inconvenienti processuali in termini, segnatamente, di costo, durata e regole di rappresentanza (
64
).
126.
Alla luce di quanto precede, ammettendo che le premesse su cui il giudice del rinvio si fonda siano accertate, occorrerebbe considerare che il divieto di cui trattasi nel procedimento principale rende eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento integrale per il danno causato da detta intesa e fa sorgere pertanto un rischio non trascurabile che i titolari non esercitino i loro diritti. Detto divieto non rispetta pertanto i principi di effettività e della tutela giurisdizionale effettiva.
127.
Resta da stabilire se detto divieto possa, comunque, essere conciliato con il principio di effettività, alla luce degli obiettivi ad esso sottostanti.
3)
Principio alla base del sistema giurisdizionale
128.
Nell’ambito dell’esame delle misure nazionali sotto il profilo del principio di effettività, occorre prendere in considerazione i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale in causa, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (
65
). Tuttavia, la salvaguardia di un principio alla base del sistema giurisdizionale di uno Stato membro non consente a quest’ultimo di ignorare completamente il principio di effettività. Occorre, invece, esaminare se una misura nazionale che contrasta con detto principio possa essere giustificata alla luce della salvaguardia di un siffatto principio fondamentale del sistema giurisdizionale (
66
). Inoltre, la Corte ha altresì precisato che, in talune circostanze, occorre tener conto, nel quadro di un siffatto esame, delle particolarità delle situazioni e degli interessi in questione per trovare un equilibrio tra l’esigenza del principio alla base del sistema giurisdizionale di cui trattasi e le conseguenze che il rispetto di detto principio comporta per l’applicazione del diritto dell’Unione (
67
).
129.
Le concessioni fatte dal principio di effettività a favore di un principio alla base del sistema giurisdizionale di cui trattasi devono pertanto rispettare condizioni simili a quelle che disciplinano le limitazioni dei diritti fondamentali. Infatti, come ho già indicato (
68
), una limitazione di un diritto fondamentale deve rispettare il contenuto essenziale di detto diritto e, nel rispetto del principio di proporzionalità, può essere apportata a tale diritto solo laddove sia necessaria e risponda effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
130.
Nel caso di specie, occorre pertanto esaminare se il divieto di cui trattasi nel procedimento principale possa essere giustificato in vista della protezione dei destinatari di tali servizi, tenuto conto delle conseguenze che ne derivano per l’applicazione del diritto dell’Unione e per le vittime delle violazioni del diritto della concorrenza (
69
).
131.
Il divieto di cui trattasi nel procedimento principale sembra essere fondato su considerazioni legate alla protezione delle persone potenzialmente lese da una violazione del diritto della concorrenza. Infatti, da un lato, detto divieto deriva dal mancato rispetto del requisito relativo alla competenza necessaria del prestatore di servizi legali che è stato introdotto al fine di proteggere il destinatario dei servizi da una prestazione di servizi legali non qualificata. Dall’altro, detto divieto mira ad evitare il rischio di conflitti di interessi che possono nuocere alla situazione dei destinatari di tali servizi (
70
).
132.
Benché il giudice del rinvio non si pronunci su questo punto, non si può escludere che la protezione dei destinatari di servizi legali sia un principio alla base del sistema giurisdizionale nazionale interessato. Infatti, in linea con l’obbligo di rappresentanza da parte di una persona abilitata ad esercitare dinanzi a una giurisdizione di uno Stato membro (
71
), una siffatta protezione sembra essere volta ad assicurare il rispetto del diritto a un processo equo e alla tutela giurisdizionale effettiva dei singoli.
133.
La lettura della decisione di rinvio lascia pensare che il divieto di cui trattasi nel procedimento principale sia imposto in maniera automatica a qualsiasi ricorso al meccanismo di cessione del credito in vista della proposizione di un’azione di recupero collettiva in materia di diritto della concorrenza. Benché, certamente, talune delle parti indichino che detto approccio non corrisponde alla giurisprudenza nazionale in materia, compete tuttavia al giudice del rinvio verificare se detto divieto sia in generale imposto in maniera automatica o se, al contrario, si fondi su un esame dell’esistenza di un eventuale conflitto di interessi o dell’insufficienza di competenze in capo al cessionario, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche dell’azione di cui trattasi. Proseguirò la mia analisi prendendo in considerazione l’ipotesi che detto divieto sia imposto in maniera automatica. Infatti, la decisione di rinvio si limita a presentare affermazioni generali, senza menzionare la plausibilità dell’esistenza di un siffatto conflitto di interessi o di una siffatta insufficienza di competenze del cessionario di cui trattasi. Nulla suggerisce nemmeno che il cessionario possa fornire prove supplementari e contestare la nullità della cessione.
134.
La decisione di rinvio lascia così intendere che il divieto di cui trattasi nel procedimento principale rende illusoria, in ogni caso, la possibilità per le persone lese da un’intesa di esercitare, mediante il meccanismo di cessione del credito, i propri diritti garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.
135.
In tali circostanze, tenuto conto delle conseguenze che ne derivano per l’applicazione del diritto dell’Unione e per le vittime delle violazioni del diritto della concorrenza e alla luce del ruolo cruciale dell’attuazione del diritto della concorrenza a livello privatistico nell’ordinamento giuridico dell’Unione (
72
), il divieto di cui trattasi nel procedimento principale non può essere giustificato sulla base dell’esigenza del rispetto del diritto a un equo processo e alla tutela giurisdizionale effettiva dei singoli.
136.
Occorre pertanto ritenere che l’articolo 101 TFUE, l’articolo 2, punto 4, l’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 4 della direttiva 2014/104, nonché l’articolo 47 della Carta devono essere interpretati nel senso che ostano all’interpretazione del diritto nazionale che ha per effetto di escludere automaticamente, in assenza di una decisione definitiva che accerta l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza, la cessione in via fiduciaria, dalle persone asseritamente lese a un prestatore di servizi legali abilitato, dei diritti al risarcimento dei danni cagionati da un’intesa, affinché detto prestatore faccia valere tali diritti in maniera cumulativa, quando non esiste alcuna altra possibilità legale o contrattuale equivalente di raggruppamento delle pretese risarcitorie, con la conseguenza che sarebbe praticamente impossibile o, in ogni caso, eccessivamente difficile agire per danni di lieve entità. Detto divieto non può essere giustificato sulla base dell’esigenza del rispetto del diritto a un equo processo e della tutela giurisdizionale effettiva dei singoli.
B.
Sulla terza questione pregiudiziale
137.
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio vuole sapere, in sostanza, se l’articolo 101 TFUE, la direttiva 2014/104 e l’articolo 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che il giudice del rinvio deve disapplicare le disposizioni nazionali alla base del divieto del meccanismo di cessione del credito che viola i principi di effettività e di tutela giurisdizionale effettiva.
1.
Sulla ricevibilità
138.
[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]‑Vestfalia contestano la ricevibilità della terza questione pregiudiziale. In sostanza, dette parti sostengono che tale questione non verte, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 267 TFUE, sull’interpretazione del diritto dell’Unione, ma sull’applicazione del diritto dell’Unione a livello nazionale in un caso particolare e sulle conclusioni che il giudice del rinvio deve trarre con riferimento alla adottanda decisione.
139.
La formulazione di detta questione può, infatti, lasciar pensare che essa riguardi l’applicazione del diritto dell’Unione. Tuttavia, con tale questione, il giudice del rinvio vuole sapere se, tenuto conto del principio del primato, l’articolo 101 TFUE, la direttiva 2014/104 e l’articolo 47 della Carta consentano di disapplicare una disposizione nazionale che non è conforme al diritto dell’Unione. Tale questione non è priva di interesse, tenuto conto del fatto che le prime due questioni pregiudiziali riguardano, in particolare, l’interpretazione del diritto derivato e che la controversia principale è insorta tra singoli. E, aspetto questo ancor più importante, detta questione riguarda l’interpretazione del diritto dell’Unione.
2.
Nel merito
140.
In base alla risposta da me data alla seconda questione pregiudiziale, tenuto conto del contesto di fatto e di diritto descritto dal giudice del rinvio, il divieto di cui trattasi nel procedimento principale non rispetta i principi di effettività e di tutela giurisdizionale effettiva.
141.
Va sottolineato che, sebbene la terza questione pregiudiziale si fondi sulla premessa che è esclusa ogni interpretazione conforme al diritto dell’Unione delle disposizioni nazionali, il giudice del rinvio non spiega tuttavia perché nel caso di specie non sia possibile interpretare il RDG operando dei distinguo. Occorre ricordare che i giudici nazionali sono tenuti, nell’applicare il diritto nazionale, a interpretarlo, per quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo della disposizione di diritto primario di cui trattasi, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia di tale disposizione e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultimo (
73
).
142.
Inoltre, la seconda questione verte, di certo, segnatamente, sull’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2014/104 e la controversia principale è insorta tra singoli. Tuttavia, detta direttiva si limita a confermare il diritto al pieno risarcimento per il danno cagionato da una violazione del diritto della concorrenza, garantito dall’articolo 101 TFUE. Il divieto di cui trattasi nel procedimento principale costituisce, pertanto, una modalità di esercizio di un diritto risultante da una disposizione che non è priva di effetto diretto (
74
).
143.
Così, se il giudice del rinvio riteneva di non poter interpretare le disposizioni alla base del divieto di cui trattasi nel procedimento principale in maniera conforme ai principi di effettività e di tutela giurisdizionale effettiva, spetterebbe a lui disapplicare dette disposizioni nazionali e ritenere valide le cessioni del credito (
75
).
144.
Propongo pertanto di rispondere alla terza questione nel senso che l’articolo 101 TFUE, la direttiva 2014/104 e l’articolo 52 della Carta devono essere interpretati nel senso che il giudice del rinvio deve disapplicare le disposizioni nazionali che costituiscono la base del divieto di cui trattasi nel procedimento principale, il quale non rispetta i principi di effettività e di tutela giurisdizionale effettiva.
V.
Conclusione
145.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente:
1)
L’articolo 101 TFUE, l’articolo 2, punto 4, l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea, nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano all’interpretazione del diritto nazionale che ha per effetto di escludere automaticamente, in assenza di una decisione definitiva che accerta l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza, la cessione in via fiduciaria, dalle persone asseritamente lese a un prestatore di servizi legali abilitato, dei diritti al risarcimento dei danni cagionati da un’intesa, affinché detto prestatore faccia valere tali diritti in maniera cumulativa, quando non esistano altre possibilità legali o contrattuali equivalenti di raggruppamento delle pretese risarcitorie, con la conseguenza che sarebbe praticamente impossibile o, in ogni caso, eccessivamente difficile agire per danni di lieve entità. Detto divieto non può essere giustificato sulla base dell’esigenza del rispetto del diritto a un equo processo e della tutela giurisdizionale effettiva dei singoli.
2)
L’articolo 101 TFUE, la direttiva 2014/104 e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
devono essere interpretati nel senso che:
il giudice del rinvio deve disapplicare le disposizioni nazionali che costituiscono la base del divieto del meccanismo di cessione del credito, il quale non rispetta i principi di effettività e di tutela giurisdizionale effettiva.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) V., su detto fenomeno, conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa CDC [OSCURATO:PERSONA] (
C‑352/13
,
EU:C:2014:2443
, paragrafo
29
).
(
3
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea (
GU 2014, L 349, pag. 1
).
(
4
) BGBl. 2007 I, pag. 2840.
(
5
) BGBl. 2023 I, pag. 1.
(
6
) BGBl. I pag. 1069.
(
7
) Il corsivo è mio.
(
8
) Il giudice del rinvio si riferisce, a questo proposito, alle sentenze del 20 settembre 2001, Courage e Crehan (
C‑453/99
,
EU:C:2001:465
, punto
26
); del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (
da C‑295/04 a C‑298/04
,
EU:C:2006:461
, punti
90
e
95
); del 12 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑435/18
,
EU:C:2019:1069
, punto
22
), e del 6 ottobre 2021, Sumal (
C‑882/19
,
EU:C:2021:800
, punto
33
).
(
9
) V. sentenza del 17 giugno 2021, M.I.C.M. (
C‑597/19
,
EU:C:2021:492
, punto
77
) e le mie conclusioni in detta causa (
C‑597/19
,
EU:C:2020:1063
, paragrafo
88
).
(
10
) Sentenza del 18 marzo 2010 (
da C‑317/08 a C‑320/08
,
EU:C:2010:146
, punto
63
).
(
11
) V. la recente sentenza del 27 giugno 2024, Peigli (
C‑41/23
,
EU:C:2024:554
, punto
32
).
(
12
) V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni.
(
13
) Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (
GU 2003, L 1, pag. 1
).
(
14
) V. articolo 32b, paragrafo 1, prima frase, del GWB.
(
15
) V. articolo 32b, paragrafo 1, terza frase, del GWB.
(
16
) V. articolo 32b, paragrafo 1, seconda frase, del GWB.
(
17
) V. articolo 32b, paragrafo 2, del GWB.
(
18
) V. sentenza del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Alrosa (
C‑441/07 P
,
EU:C:2010:377
, punto
48
).
(
19
) V. sentenza del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Alrosa (
C‑441/07 P
,
EU:C:2010:377
, punto
40
).
(
20
) V. sentenza del 23 novembre 2017, Gasorba e a. (
C‑547/16
,
EU:C:2017:891
, punto
29
).
(
21
) V. Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (
GU 2019, C 380, pag. 1
), punto 17.
(
22
) V. Wrbka, S., «[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]? Thoughts on the [OSCURATO:PERSONA]», dans Wrbka, S., van Uytsel, S., et Siems, M. (dir.),
[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] to Justice and [OSCURATO:PERSONA]
?, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2012, pag. 43.
(
23
) V., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Attentato in Pakistan) (
C‑756/21
,
EU:C:2023:523
, punti
37
e
38
).
(
24
) V., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2018, Altiner e Ravn (
C‑230/17
,
EU:C:2018:497
, punto
23
).
(
25
) Sentenza del 22 giugno 2022 (
C‑267/20
,
EU:C:2022:494
).
(
26
) Le misure nazionali di recepimento delle disposizioni procedurali della direttiva 2014/104 si applicano pertanto alle azioni avviate prima della data di recepimento. [OSCURATO:PERSONA] membri disponevano quindi di un potere discrezionale per decidere, all’atto di recepire tale direttiva, se le misure nazionali intese a trasporre le disposizioni procedurali di detta direttiva si applicassero anche alle azioni per risarcimento danni intentate successivamente al 26 dicembre 2014, ma prima della data di recepimento della predetta direttiva. V. sentenza del 12 gennaio 2023, RegioJet (
C‑57/21
,
EU:C:2023:6
, punto
45
).
(
27
) V. sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑312/21
,
EU:C:2023:99
, punto
33
).
(
28
) Infatti, come emerge dal considerando 4 della direttiva 2014/104, il risarcimento per i danni derivanti dalle violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione è
previsto
dal diritto dell’Unione. In quest’ordine di idee, i considerando 11 e 12 di detta direttiva indicano, rispettivamente, che tale diritto è
garantito
dal Trattato FUE e che detta direttiva
ribadisce
l’acquis dell’Unione relativo al diritto di ottenere un risarcimento per il danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, [
previsto
dal diritto dell’Unione].
(
29
) V. sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑312/21
,
EU:C:2023:99
, punto
35
).
(
30
) V. paragrafo 78 delle presenti conclusioni.
(
31
) V., a titolo esemplificativo, sentenza del 22 settembre 2022, Vicente (Azione per il pagamento degli onorari di avvocato) (
C‑335/21
,
EU:C:2022:720
, punti
54
e
75
).
(
32
) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocata generale Kokott nelle cause Kone e a. (
C‑557/12
,
EU:C:2014:45
, paragrafo
23
) e [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑435/18
,
EU:C:2019:651
, paragrafo
44
), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑724/17
,
EU:C:2019:100
, paragrafi
40
e
41
).
(
33
) V., per analogia, sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige (
C‑52/09
,
EU:C:2011:83
, punto
21
).
(
34
) V., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2001, Courage e Crehan (
C‑453/99
,
EU:C:2001:465
, punto
27
), e del 6 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑199/11
,
EU:C:2012:684
, punto
42
).
(
35
) V., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2001, Courage e Crehan (
C‑453/99
,
EU:C:2001:465
, punto
29
).
(
36
) V., in tal senso, sentenze del 21 luglio 2016, VM Remonts e a. (
C‑542/14
,
EU:C:2016:578
, punto
21
), e del 14 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑724/17
,
EU:C:2019:204
, punti da
26
a
28
).
(
37
) V. giurisprudenza citata alla nota 7.
(
38
) Nel diritto tedesco, l’articolo 33 dell’Einführungsgesetz zum [OSCURATO:PERSONA] (legge introduttiva al codice civile), nella sua versione applicabile sino all’entrata in vigore, il 17 dicembre 2009, dell’articolo 1 del Gesetz zur Anpassung der Vorschriften des [OSCURATO:PERSONA] an die Verordnung (EG) Nr. 593/2008 (legge recante adeguamento del diritto internazionale privato al regolamento [Roma I]), del 25 giugno 2009 (BGBl. 2009 I, pag. 1574), disponeva, al suo paragrafo 2, che «[l]a legge che regola il credito ceduto determina la
sua cedibilità
, i rapporti tra nuovo creditore e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione al debitore e il carattere liberatorio della sua prestazione». Il corsivo è mio.
(
39
) V. articolo 11:302 dei Principi del diritto europeo dei contratti («Principles of [OSCURATO:PERSONA]») e articolo III:5:109 del progetto di quadro comune di riferimento («[OSCURATO:PERSONA] of Reference»). V. altresì von Bar, Ch., Clive, E., Schulte-Nölke, H., e al. dir.),
Principles, Definitions and [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] of Reference (DCFR)
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Baviera, 2009, pag. 260. In sostanza, queste disposizioni del quadro comune di riferimento per il diritto privato europeo si riferiscono a crediti e diritti che, in linea di principio, non possono essere oggetto di una cessione.
(
40
) V. sentenze del 4 ottobre 1979, Ireks-Arkady/CEE (
238/78
,
EU:C:1979:226
, punto
5
), e del 1o marzo 1983, DEKA Getreideprodukte/CEE (
250/78
,
EU:C:1983:49
, punto
15
). V. altresì conclusioni dell’avvocato generale Mancini nella causa DEKA Getreideprodukte/CEE (
250/78
,
EU:C:1983:5
, paragrafo
6
).
(
41
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (
GU 2004, L 46, pag. 1
).
(
42
) V. sentenza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑11/23
,
EU:C:2024:194
, punto
43
).
(
43
) V. sentenza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑11/23
,
EU:C:2024:194
, punto
44
).
(
44
) V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni.
(
45
) Il riferimento di cui trattasi risponde quindi all’analoga questione analizzata dalla Corte nella sentenza del 17 giugno 2021, M.I.C.M. (
C‑597/19
,
EU:C:2021:492
, punto
77
), relativa a un’altra direttiva. In tale sentenza, la Corte ha ritenuto che un cessionario potesse beneficiare delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva di cui trattasi.
(
46
) Il corsivo è mio.
(
47
) V. paragrafo 96 delle presenti conclusioni.
(
48
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (
GU 2020, L 409, pag. 1
).
(
49
) V. articolo 3, punto 5, della direttiva 2020/1828.
(
50
) V., in tal senso, Rodger, B.J., [OSCURATO:PERSONA] e M., Marcos, F., «A Panacea for [OSCURATO:PERSONA] in the EU? A [OSCURATO:PERSONA] of the Implementation of the EU [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, 2019, vol. 26, n. 4, pagg. 502 e 503. In definitiva, conformemente al suo articolo 2, paragrafo 1, la direttiva 2020/1828 riguarda unicamente le azioni rappresentative intentate per violazioni che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori. Inoltre, detta direttiva riguarda unicamente le violazioni di disposizioni del diritto dell’Unione di cui all’allegato I e l’articolo 101 TFUE non è ivi incluso.
(
51
) V. paragrafo 96 delle presenti conclusioni.
(
52
) V., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Violazione del diritto dell’Unione da parte del legislatore) (
C‑278/20
,
EU:C:2022:503
, punto
33
).
(
53
) V., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, DEB (
C‑279/09
,
EU:C:2010:811
, punto
40
), in cui la Corte ha osservato che il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, sancito dall’articolo 47 della Carta, è enunciato nel Capo VI della stessa, relativo alla giustizia, nel quale sono consacrati altri principi processuali.
(
54
) V., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Volvo (Notifica di una citazione presso la sede sociale di una società figlia della convenuta) (
C‑632/22
,
EU:C:2024:601
, punto
54
).
(
55
) V. sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso) (
C‑715/20
,
EU:C:2024:139
, punto
78
).
(
56
) V., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑176/17
,
EU:C:2018:711
, punto
61
e giurisprudenza citata).
(
57
) V. paragrafo 40 delle presenti conclusioni.
(
58
) V. sentenza del 20 settembre 2001, Courage e Crehan (
C‑453/99
,
EU:C:2001:465
, punto
29
).
(
59
) V., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2020, Delfly (
C‑356/19
,
EU:C:2020:633
, punto
33
), in cui la Corte ha ritenuto che le modalità dell’operazione di conversione dell’euro in una valuta nazionale rientrino nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri e devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività.
(
60
) V. paragrafo 114 delle presenti conclusioni.
(
61
) V. paragrafi da 68 a 70 delle presenti conclusioni.
(
62
) V., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑176/17
,
EU:C:2018:711
, punto
68
).
(
63
) V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni.
(
64
) V. sentenza del 14 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑184/15 e C‑197/15
,
EU:C:2016:680
, punto
63
).
(
65
) V., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2013, Agrokonsulting‑04 (
C‑93/12
,
EU:C:2013:432
, punto
48
).
(
66
) V., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑2/08
,
EU:C:2009:506
, punto
28
).
(
67
) V., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2021, X (Veicoli ‑cisterna di GPL) (
C‑120/19
,
EU:C:2021:398
, punto
74
e giurisprudenza citata).
(
68
) V. paragrafo 115 delle presenti conclusioni.
(
69
) V., per analogia, sentenza del 4 ottobre 2012, Byankov (
C‑249/11
,
EU:C:2012:608
, punto
78
).
(
70
) V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni.
(
71
) V., per quanto attiene all’obbligo di rappresentanza e ai suoi obiettivi, conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA] nella causa Lancôme/UAMI (
C‑408/08 P
,
EU:C:2009:634
, paragrafo
48
).
(
72
) V. paragrafo 89 delle presenti conclusioni.
(
73
) V., di recente, sentenza dell’11 luglio 2024, Plamaro (
C‑196/23
,
EU:C:2024:596
, punto
42
).
(
74
) V., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2024, Em akaunt BG (
C‑438/22
,
EU:C:2024:71
, punto
37
).
(
75
) V., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal (
C‑882/19
,
EU:C:2021:800
, punti da
70
a
72
).